CASS
Sentenza 9 gennaio 2023
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2023, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso nel resto;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 232 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da FA RO, ha confermato la pronuncia in data 10 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Milano ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali in pregiudizio di LB OL (segnatamente, cagionate urtando con la propria autovettura il motociclo condotto da quest'ultimo e così determinando l'impatto dell'offeso contro un divisorio e la sua caduta) e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore del OL, costituitosi parte civile, e con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della disposta provvisionale. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del RO ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto in imputazione, che il Giudice distrettuale avrebbe tratto dalla volontarietà della manovra dell'imputato, così confondendo l'elemento materiale con l'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione sulla richiesta, avanzata con l'atto di appello (adducendo il documentato stato di indigenza dell'imputato), di non subordinare la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale o di fissare un termine per l'adempimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è inammissibile;
è, invece, fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto il secondo motivo. 1. Il primo motivo non si è confrontato effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che non ha identificato il dolo con la manovra cui sono conseguite le lesioni ma ha esposto - richiamando l'antefatto (ossia l'acceso diverbio intervenuto tra l'imputato e l'offeso) e le condizioni del traffico (sulla scorta delle quali ha pure espressamente escluso che l'agire del RO fosse negligente) - le ragioni per cui ha ritenuto che il RO abbia con coscienza e volontà ristretto lo spazio della corsia di marcia (ove erano presenti altri veicoli incolonnati) e attinto con il proprio veicolo «l'antagonista» OL (provocando l'urto mediante una manovra repentina diretta proprio a stringere lo spazio) e, dunque, prodotto le lesioni in imputazione. 2 /c( 2. Il secondo motivo, come anticipato, merita accoglimento poiché - a fronte della richiesta di riformare la decisione del Tribunale, segnatamente non subordinando la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale, la Corte di merito nulla ha argomentato, omettendo il motivato apprezzamento delle condizioni economiche del RO, alla luce delle deduzioni difensive (che avevano richiamato la documentazione già offerta dall'imputato: cfr. Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510 - 01: «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione»; conff. Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020 - dep. 2021, Z., Rv. 280344 - 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648 - 01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020 - dep. 26/01/2021, Genna, Rv. 280407 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 27/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso nel resto;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 232 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da FA RO, ha confermato la pronuncia in data 10 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Milano ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali in pregiudizio di LB OL (segnatamente, cagionate urtando con la propria autovettura il motociclo condotto da quest'ultimo e così determinando l'impatto dell'offeso contro un divisorio e la sua caduta) e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore del OL, costituitosi parte civile, e con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della disposta provvisionale. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del RO ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto in imputazione, che il Giudice distrettuale avrebbe tratto dalla volontarietà della manovra dell'imputato, così confondendo l'elemento materiale con l'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione sulla richiesta, avanzata con l'atto di appello (adducendo il documentato stato di indigenza dell'imputato), di non subordinare la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale o di fissare un termine per l'adempimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è inammissibile;
è, invece, fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto il secondo motivo. 1. Il primo motivo non si è confrontato effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che non ha identificato il dolo con la manovra cui sono conseguite le lesioni ma ha esposto - richiamando l'antefatto (ossia l'acceso diverbio intervenuto tra l'imputato e l'offeso) e le condizioni del traffico (sulla scorta delle quali ha pure espressamente escluso che l'agire del RO fosse negligente) - le ragioni per cui ha ritenuto che il RO abbia con coscienza e volontà ristretto lo spazio della corsia di marcia (ove erano presenti altri veicoli incolonnati) e attinto con il proprio veicolo «l'antagonista» OL (provocando l'urto mediante una manovra repentina diretta proprio a stringere lo spazio) e, dunque, prodotto le lesioni in imputazione. 2 /c( 2. Il secondo motivo, come anticipato, merita accoglimento poiché - a fronte della richiesta di riformare la decisione del Tribunale, segnatamente non subordinando la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale, la Corte di merito nulla ha argomentato, omettendo il motivato apprezzamento delle condizioni economiche del RO, alla luce delle deduzioni difensive (che avevano richiamato la documentazione già offerta dall'imputato: cfr. Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510 - 01: «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione»; conff. Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020 - dep. 2021, Z., Rv. 280344 - 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648 - 01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020 - dep. 26/01/2021, Genna, Rv. 280407 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 27/09/2022.