Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, allorchè il provvedimento non indichi l'esatta ubicazione di tutti i beni interessati, il giudice competente per territorio a provvedere sulla richiesta di assistenza giudiziaria va individuato ai sensi del criterio residuale indicato all'art. 5, comma 4, del citato d.lgs. con riferimento al luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove, ovvero, a parità di numero, all'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2018, n. 15886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15886 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
15886 -19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 4783/2018 - Presidente - ADRIANO IASILLO CC 12/12/2018 MICHELE BIANCHI - R.G.N. 27361/2018 Relatore MONICA BONI ANTONIO CAIRO CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato DIDDI ALESSANDRO del foro di ROMA in difesa di: IA NE. Il difensore conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 6 giugno 2018 il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto, emesso ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 35/16, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 5 aprile 2018, che, a richiesta del locale Procuratore della Repubblica, aveva disposto "blocco" o il sequestro a fini probatori dei beni di IA US e di MO GI, ossia per quest'ultimo di un motoveicolo, di un immobile, di due società e di 19 tra conti correnti, conti deposito e conti gestione. Il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare d'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria procedente a ragione della localizzazione nel circondario di quello stesso Tribunale dei beni mobili ed immobili vincolati e dell'acquisizione delle prove del delitto di riciclaggio, ascritto ad esponenti dell'associazione di stampo mafioso, denominata clan Contini, e commesso tra l'Italia e la Spagna, paese nel quale si stava indagando in ordine a tali fatti, ha parimenti ritenuto di non poter verificare la fondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alla pendenza di altro analogo procedimento, già archiviato dall'autorità giudiziaria spagnola. Quanto ai presupposti legittimanti il provvedimento di blocco, escludeva la fondatezza delle censure difensive per la riscontrata presenza della richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale proveniente dall'autorità spagnola e del certificato per l'esecuzione di misure di sequestro di beni ed elementi di prova di altri stati membri dell'Unione europea, documento completo quanto alle informazioni fornite per soggetti indagati, titoli di reato, beni oggetto del vincolo e duplice scopo dello stesso, finalizzato alla successiva confisca ed all'acquisizione di prove degli illeciti contestati.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso MO GI a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 per avere la ordinanza impugnata omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli per difetto di competenza territoriale. L'Autorità giudiziaria spagnola, sulla base delle notizie contenute nell'informativa redatta dalla Guardia di Finanza di Pisa, ha formulato richiesta di assistenza giudiziaria in data 24/11/2017, con la quale ha chiesto a quella italiana di dare esecuzione "al blocco dei beni mobili, immobili e dei conti bancari delle persone fisiche e giuridiche", inclusi quelli appartenenti al ricorrente, istanza accolta col provvedimento impugnato. Da tali provvedimenti emerge che il luogo di residenza, quello di svolgimento delle attività imprenditoriali e quello di ubicazione dei conti correnti del ricorrente rientrano nel territorio della città di Roma, non a Napoli, e che lo stesso non è nemmeno indagato nel procedimento penale n. 10795/16 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Napoli. Pertanto, la misura, priva della natura di sequestro probatorio, avrebbe dovuto essere disposta dall'Autorità giudiziaria di Roma. Il Tribunale, nel respingere l'eccezione, non considera che, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 35/2016, diversa è la competenza nelle due ipotesi dallo stesso previste: se il provvedimento di blocco o il sequestro è emesso a fini probatori, ossia per garantire la prova di responsabilità nel procedimento penale, l'organo competente all'esecuzione del provvedimento estero è il pubblico ministero;
se, invece, il blocco o sequestro è finalizzato alla confisca sarà il giudice delle indagini preliminari a dover dare esecuzione con ordinanza al fine di impedire la distruzione, la trasformazione e/o lo spostamento dei beni. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6, comma 4, lett. d) D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, per avere il Tribunale omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del divieto di un secondo giudizio ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.. La difesa aveva sollevato l'eccezione in relazione a quanto risultante dal verbale in data 15 maggio 2018 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine all'esecuzione del MAE, emesso nei confronti del GI, ove era riportato che "dal verbale del 31.10.2017 risulta la rinuncia del PM a qualsiasi misura cautelare" nei confronti del ricorrente. Le ulteriori argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame, per il quale la vicenda della richiesta di applicazione di misura cautelare personale non contrasta con la volontà di perseguire finalità probatorie, risultano apodittiche ed in contrasto con quanto previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69. Invero, l'autorità spagnola, successivamente all'interrogatorio reso dal ricorrente in data 31/10/2017, aveva revocato ogni misura cautelare adottata nei suoi confronti, il che impedisce si possa procedere al sequestro dei beni necessari alla prova, ovvero suscettibili di confisca in base ad una richiesta di cooperazione avanzata in data antecedente per i medesimi fatti ed eventuali margini di incertezza avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio. c) Violazione di legge per avere l'ordinanza impugnata erroneamente applicato l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 35/2016 e ravvisato i presupposti legittimanti il provvedimento di blocco, il quale, al contrario, non reca l'indicazione specifica dei beni mobili, immobili e dei conti correnti da vincolare, che è, invece, presente nel decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli. Anche sul punto relativo alla lettera F), il provvedimento risulta abnorme in quanto l'autorità giudiziaria assume un potere identificativo che non rientra nelle proprie competenze. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Il primo tema devoluto dall'impugnazione all'odierno esame attiene alla corretta determinazione del giudice competente per territorio a provvedere sulla richiesta di assistenza giudiziaria nelle forme del "blocco" o sequestro di beni, che la difesa nega potersi individuare nel G.i.p. del Tribunale di Napoli.
1.1II Collegio del riesame ha respinto l'eccezione già sollevata dalla difesa sulla base del rilievo per cui l'iniziativa assunta dall'Autorità giudiziaria spagnola si inserisce nell'ambito delle investigazioni condotte nei confronti dell'attività di riciclaggio, svolta in territorio ispanico dall'organizzazione criminale di stampo mafioso, denominata "clan Contini", insediata in Napoli 2 e luoghi limitrofi, ragione per la quale le relative prove devono essere rinvenute in quel contesto locale. La soluzione della questione implica la previa individuazione dell'oggetto e della finalità del provvedimento di cui è stata chiesta l'esecuzione, poiché in tesi difensiva si assume che esso riguarderebbe esclusivamente beni da sottoporre a confisca, per la totalità o in prevalenza situati nel territorio laziale, il che sottrarrebbe all'Autorità giudiziaria di Napoli la competenza ad pronunciarsi sulla richiesta di assistenza.
1.1Osserva la Corte che l'impostazione difensiva, condivisa dal Procuratore Generale, riceve fondamento dal contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, trasmesso dal Tribunale centrale di istruzione di Madrid del 24 novembre 2017, direttamente consultabile con i suoi allegati per la natura processuale della questione sollevata, che estende la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dei presupposti fattuali per la sua soluzione. Con l'atto d'impulso dell'intervento giudiziale in contestazione, premesso che era in corso una vasta indagine su operazioni di riciclaggio, -condotte in forma organizzata da un'associazione a delinquere composta da esponenti del napoletano clan di camorra Contini, dediti al reimpiego in iniziative economiche lecite dei proventi conseguenti dal traffico internazionale di stupefacenti, importati dal Sudamerica-, nei confronti di persone fisiche e giuridiche che si trovano in Italia, l'autorità richiedente ha sollecitato la confisca ed il blocco dei beni mobili, immobili e conti bancari dei soggetti ivi nominativamente indicati, la sospensione in via cautelare delle attività sociali delle società ed attività commerciali specificate, nonché l'autorizzazione all'uso di dati ed informazioni economiche che si chiedono per il perseguimento dei reati in Spagna senza inconveniente rispetto alla possibilità di difesa alle persone fisiche e giuridiche coinvolte, considerando che in Spagna hanno già lo status di indagati".
1.2Ebbene, l'insieme di notizie e di istanze contenute nella richiesta convince del suo carattere complesso e delle molteplici finalità perseguite, perchè riguardante sia il blocco o sequestro di beni mobili, immobili, società ed attività commerciali da sottoporre a confisca per evitare che gli indagati disperdano o occultino valori provenienti da reato, strumenti e guadagni così conseguiti, sia il sequestro probatorio di documenti onde poterne ricavare dati ed informazioni utili alle indagini già in atto nel Regno di Spagna. Tale premessa non è però risolutiva, in quanto il Procuratore della Repubblica di Napoli, ricevuta la richiesta ha rivolto istanza al giudice competente "di sequestro preventivo ex art. 6 D.L.vo 35/2016 in materia di esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni", ulteriormente specificando il "petitum" in termini di "decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p." ed il relativo oggetto come "beni di cui all'allegato elenco" con esclusione di quelli già sottoposti a sequestro preventivo per i quali ha disposto il rinvio dell'esecuzione. Il G.i.p. si è attenuto scrupolosamente alla domanda rivoltagli, che ha accolto in termini corrispondenti. Deve concludersi che, sebbene la richiesta dell'Autorità giudiziaria spagnola sia stata 9 NA più ampia di contenuto perchè volta ad ottenere l'esecuzione, sia di un sequestro finalizzato alla successiva confisca, che di un sequestro probatorio in riferimento ai documenti bancari, onde poterne ricavare dati di conoscenza strumentali all'accertamento delle responsabilità degli indagati, il provvedimento emesso si è limitato alla prima tipologia di misura cautelare reale. Pertanto, è smentita in punto di fatto l'affermazione contenuta nell'ordinanza del Tribunale del riesame per la quale la misura avrebbe esclusiva funzione probatoria.
1.3 Tanto posto, premesso che non si evince con chiarezza dagli atti disponibili l'esatta ubicazione dei conti bancari intestati o facenti capo al ricorrente, sottoposti a vincolo cautelare, in specie delle filiali degli istituti di credito presso i quali sono stati accesi, ma nemmeno quella della sede legale della società "Assunta Madre Milano", della quale il ricorrente risulta quotista per il 10% del capitale sociale, si ritiene di dover fare ricorso al criterio residuale di collegamento, dettato dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 35 del 2016, secondo il quale "quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale, provvederà il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove, ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro". Nel caso specifico una parte dei beni sequestrati al ricorrente si trova nel territorio laziale, ma la carenza di dati conoscitivi sull'ubicazione della restante parte, dati non offerti nemmeno dalla difesa che ha contestato il criterio di collegamento impiegato, il riferimento al parametro quantitativo del numero di beni o di prove da "bloccare" non consente di esprimere una valutazione compiuta per l'impossibilità di stabilire una relazione di maggiore o minore concentrazione in termini spaziali degli stessi in un circondario piuttosto che in altro, sicchè l'unica soluzione consentita è quella conclusivamente prevista dall'art. 5 citato: in difetto di altri elementi, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli costituisce l'unica autorità requirente che risulta essere stata investita della richiesta di assistenza giudiziaria e quindi correttamente si è pronunciato il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale nel rispetto della disposizione di legge, invocata anche dalla stessa difesa. Merita aggiungere che questa pretermette volutamente in ricorso qualsiasi considerazione al contenuto probatorio del provvedimento richiesto e non offre indicazioni fattuali valutabili per individuare l'ubicazione di tutti i beni interessati dal sequestro e dimostrare l'errore giuridico denunciato, risultando così affetta da generica formulazione sul punto.
2.Il secondo motivo non può parimenti essere accolto perchè soffre di aspecifica formulazione. Il Tribunale ha respinto la doglianza di violazione del divieto di bis in idem, -la cui effettiva ricorrenza integrerebbe valido motivo per respingere la richiesta secondo la previsione testuale dell'art. 6, comma 3, lett. d) D.Lgs. n. 35/2016-, per la non certa riconducibilità ai medesimi fatti di reato del separato e precedente procedimento archiviato dall'Autorità giudiziaria spagnola e per le finalità probatorie perseguite con la richiesta di esecuzione autorizzata. Per contrastare la prima e più pertinente argomentazione il ricorso si rivela inefficace perchè incorre nelle medesime carenze deduttive e dimostrative, segnalate 4 nell'ordinanza impugnata: il provvedimento di mandato di arresto europeo, citato dalla difesa come dichiarato non eseguibile dalla Corte di appello di Roma, non è discernibile a quale indagine ed a quali reati sia riferito, nè il punto è suscettibile di verifica da parte del Collegio perchè la pronuncia in questione, così come il verbale del 28/5/2018, non sono stati prodotti in allegato al ricorso, né trascritti nel loro testuale contenuto, risultando l'impugnazione priva di autosufficienza sul punto. Nè la difesa ha dedotto con puntuali argomentazioni, supportate da adeguato riscontro probatorio già offerto ai giudici del riesame, che il procedimento penale sia unico ed attinente ai medesimi fatti criminosi, mentre la possibilità di eventuali approfondimenti istruttori non può essere evocata, né in fase di riesame, che realizza uno strumento impugnatorio sulla scorta del provvedimento applicativo della misura cautelare e delle acquisizioni probatorie già ottenute o limitatamente implementate nella stessa fase, senza nessuna opportunità di indagine autonoma dei giudici che ne devono conoscere, né nel giudizio di legittimità, cui è inibito l'apprezzamento dei profili fattuali e probatori della vicenda giudicata.
3.Infine, anche il terzo motivo non ha pregio. Come fondatamente rilevato dal Tribunale del riesame, il provvedimento di blocco o sequestro, redatto dall'autorità giudiziaria spagnola, contiene già tutte le notizie ed i dati necessari, come pretesi dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 35/2016. 3.1E' necessario premettere una ricognizione dei dati normativi di riferimento. Il D.Lgs. n. 35 del 2016 ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano della Decisione quadro 2003/577/GAI, emessa dal Consiglio dell'Unione Europea in data 22 luglio 2003 in ordine all'esecuzione nei paesi dell'Unione stessa dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, quale forma ancora più immediata e diretta, non mediata dagli organismi statuali centrali, se non in funzione di mera trasmissione delle richieste, di cooperazione tra autorità giudiziarie di paesi aderenti sin dalla fase delle investigazioni preliminari nell'ottica del superamento del sistema delle rogatorie, inoltrate da uno stato ad altro ed oggetto di accoglimento o meno in base a valutazioni di opportunità politica e fondatezza giuridica. Con la Decisione quadro è mutata radicalmente la prospettiva operativa in quanto la stessa consente che, quando si ponga la necessità di vincolare beni attinenti o provenienti da determinati più gravi reati, costituenti i relativi corpi di reato o cose ad essi pertinenti, oppure di acquisirne le prove, ed i beni o le prove siano presenti nel territorio di altro Stato membro, l'autorità giudiziaria procedente, anziché ricorrere alla rogatoria, può adottare un provvedimento di blocco o di sequestro, inoltrarlo direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato, ove siano situati beni o prove e quest'ultima, se non ricorrano cause impedienti o tali da giustificare il rinvio, provvede all'esecuzione del provvedimento come se si trattasse di una decisione assunta dai propri organi giurisdizionali nazionali. Il relativo provvedimento postula la ricorrenza delle condizioni previste dalla stessa Decisione quadro, come recepite nel testo normativo di attuazione, condizioni da verificare mediante un controllo di tipo cartolare sul contenuto della richiesta e dei documenti allegati senza potersi diffondere nei presupposti 5 A giustificativi del provvedimento da eseguire. Parimenti, anche all'autorità giudiziaria cui compete conoscere dell'eventuale impugnazione di tale decisione nelle forme del riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. è inibito delibare i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro secondo la testuale disposizione dell'art. 9, comma 2, che demanda implicitamente tale sindacato agli organi giudiziari del paese di emissione. Quanto ai requisiti formali per dare seguito alla procedura così delineata all'art. 4 del D.Lgs. n. 35/2016 si prevede che la richiesta di riconoscimento del provvedimento di blocco di beni o di sequestro sia corredata dal certificato previsto dall'art. 12, comma 3, redatto in conformità al formulario allegato al decreto stesso, con il quale documento l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione fornisce dati descrittivi sulla propria identità su natura, finalità ed oggetto materiale del provvedimento, sulle persone fisiche e giuridiche attinte da indagini per reati specificati e descritti, che consentano il ricorso allo strumento esperito, nonché indicazioni sul luogo di conservazione dei beni, destinati a successiva confisca ed attestazione dell'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento da eseguire.
3.2La rilevanza del certificato ai fini della legittima formulazione della richiesta e del suo accoglimento nello Stato di esecuzione emerge dalla previsione di cui all' art. 6, comma 4, che contempla la possibilità di respingere con decreto motivato la richiesta di riconoscimento o di esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il certificato non sia stato prodotto unitamente alla richiesta, risulti incompleto, oppure se le informazioni in esso contenute divergano da quanto rappresentato nel provvedimento, oggetto della richiesta di esecuzione.
3.3Ebbene, come affermato dai giudici del riesame, nel caso specifico risulta allegato il certificato per l'esecuzione, tradotto in lingua italiana, dal quale sono evincibili i nominativi dei soggetti e delle società oggetto di investigazione, compreso quello di MO GI, il titolo dei reati, la descrizione sommaria delle attività criminose compiute, la duplice natura, probatoria e di confisca, del provvedimento di blocco e di sequestro, l'oggetto riferito alle posizioni bancarie con divieto di prelievo ed al blocco o sequestro dei veicoli e degli immobili, senza eccezioni di sorta, intestati a persone fisiche o giuridiche descritte nel paragrafo dedicato, la conservazione nello Stato richiesto dei beni da confiscare. Ne discende la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale di conformità del certificato al tipo di corrispondente documento, che deve corredare la richiesta di esecuzione e di piena legittimità del decreto emesso dal primo giudice cautelare nella insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 6, comma 4 e per la superfluità dell'informazione mancante sul valore dei beni oggetto di blocco, trattandosi di indicazione prescritta come eventuale nel formulario del D.Lgs. n. 35/2016. 3.4La pretesa abnormità del provvedimento emesso dal G.i.p., per avere questi, secondo la difesa del GI, provveduto in autonomia ad individuare quanto da sequestrare senza che le relative indicazioni fossero già contenute nella richiesta di assistenza giudiziaria, non ha fondamento, dal momento che quest'ultimo atto, per quanto esposto, si 6 riferisce a tutti i beni indistintamente appartenenti ai soggetti ed alle persone giuridiche, oggetto di investigazione, specificati nella loro natura di mobili, immobili e conti bancari. E' dunque del tutto fuori luogo evocare la categoria dell'abnormità, -da intendersi nel presente caso come strutturale perchè riferita alla configurazione legale dell'atto giudiziario- per una decisione che rispetta lo schema procedurale dettato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 35/2016 ed è stata attivata sulla scorta di una istanza dell'autorità estera, da reputarsi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 12 dello stesso testo normativo. Il ricorso va in definitiva respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Aliano Follo Monica Boni Adriano Iasillo Culousc DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 APR 2019 IL CANCELLIERE AN LL