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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17620 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 30/12/2025 del Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL RG, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Carlo Flacco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17620 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 26/03/2026 1. Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 6 dicembre 2025, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti dell’odierno ricorrente, in relazione ai reati di estorsione e lesioni aggravate. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui si duole delle ragioni poste a fondamento di tale rigetto. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare l’estrema pericolosità del ricorrente e la palese sottomissione psicologica della persona offesa, senza tenere conto di quanto dedotto dalla difesa (regolari visite della medesima persona offesa in carcere, corretto comportamento processuale), non evidenziando un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e omettendo di pronunciarsi adeguatamente sulle ragioni ostative a una misura extramuraria. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti, laddove sollecitano valutazioni schiettamente fattuali, e insuperabilmente generici, siccome avulsi dal concreto contenuto dell’ordinanza impugnata. 2. Il Tribunale, infatti, afferma la mancanza di nuovi elementi tali da far superare il giudicato cautelare formatosi (anche) in tema di periculum (non limitato al solo inquinamento, ma ricomprendente anche la prognosi infausta di reiterazione), non potendo reputarsi nova rilevanti, sia pure solo per l’attenuazione della misura, il semplice decorso del tempo, la ripresa dei rapporti con la persona offesa e la disponibilità di un idoneo domicilio. L’apparato argomentativo a sostegno del rigetto è congruamente motivato, e pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità, laddove, da un lato esprime una valutazione, tutt’altro che illogica e comunque propria della cautela di merito, in ordine all’impossibilità di concedere gli arresti domiciliari nella medesima residenza della persona offesa e ribadisce la permanenza delle esigenze da salvaguardare, a fronte della «pervicacia» con cui quest’ultima ha ritrattato le proprie dichiarazioni eteroaccusatorie (interpretato come indice di sottomissione psicologica), e, dall’altro, è conforme al consolidato orientamento in tema di non decisività del semplice dato cronologico, tenuto conto del contesto suaccennato (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, [...], Rv. 286207-01; Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, [...], Rv. 278866-01; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [...], Rv. 273139-01). 2 3. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in un diverso apprezzamento degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628- 01). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL RG, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Carlo Flacco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17620 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 26/03/2026 1. Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 6 dicembre 2025, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti dell’odierno ricorrente, in relazione ai reati di estorsione e lesioni aggravate. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui si duole delle ragioni poste a fondamento di tale rigetto. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare l’estrema pericolosità del ricorrente e la palese sottomissione psicologica della persona offesa, senza tenere conto di quanto dedotto dalla difesa (regolari visite della medesima persona offesa in carcere, corretto comportamento processuale), non evidenziando un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e omettendo di pronunciarsi adeguatamente sulle ragioni ostative a una misura extramuraria. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti, laddove sollecitano valutazioni schiettamente fattuali, e insuperabilmente generici, siccome avulsi dal concreto contenuto dell’ordinanza impugnata. 2. Il Tribunale, infatti, afferma la mancanza di nuovi elementi tali da far superare il giudicato cautelare formatosi (anche) in tema di periculum (non limitato al solo inquinamento, ma ricomprendente anche la prognosi infausta di reiterazione), non potendo reputarsi nova rilevanti, sia pure solo per l’attenuazione della misura, il semplice decorso del tempo, la ripresa dei rapporti con la persona offesa e la disponibilità di un idoneo domicilio. L’apparato argomentativo a sostegno del rigetto è congruamente motivato, e pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità, laddove, da un lato esprime una valutazione, tutt’altro che illogica e comunque propria della cautela di merito, in ordine all’impossibilità di concedere gli arresti domiciliari nella medesima residenza della persona offesa e ribadisce la permanenza delle esigenze da salvaguardare, a fronte della «pervicacia» con cui quest’ultima ha ritrattato le proprie dichiarazioni eteroaccusatorie (interpretato come indice di sottomissione psicologica), e, dall’altro, è conforme al consolidato orientamento in tema di non decisività del semplice dato cronologico, tenuto conto del contesto suaccennato (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, [...], Rv. 286207-01; Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, [...], Rv. 278866-01; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [...], Rv. 273139-01). 2 3. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in un diverso apprezzamento degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628- 01). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3