Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
L'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto - non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della scriminante, poiché la testimone, che aveva reso reticenti dichiarazioni in dibattimento, aveva portando spontaneamente a conoscenza delle forze dell'ordine fatti delittuosi riguardanti il marito).
Commentari • 3
- 1. Art. 384 - Casi di non punibilitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 384, primo comma, in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (SU, 10381/2021, in risposta all'ordinanza di rimessione di Sez. 6, 1825/2020). L'esimente configurata dall'art. 384, che va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un …
Leggi di più… - 2. Nemo tenetur alterum detegere. L’identificazione del beneficiario del comportamento conforme a fattispecie nei delitti contro l’attività giudiziaria a valle delle…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 luglio 2023
Abstract Il contributo nasce dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel corpo di una recente sentenza relativa alla previsione con cui l'art. 384 comma 1 c.p. prevede la non punibilità di alcune condotte di reato contro l'amministrazione della giustizia qualora commesse con lo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Secondo l'autore, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite possa apparire corretta da un punto di vista sociale, essa non ha correttamente identificato la natura della causa di esclusione della responsabilità prevista dalla norma sopra menzionata ed è andata oltre la …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione erga omnesFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2009, n. 10654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10654 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/02/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 343
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna RI - Consigliere - N. 20454/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5-12-05 della Corte di Appello di Catanzaro, sezione 1^ penale;
udita la relazione del Consigliere Dott. Vincenzo Rotundo;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Scarcella Anna (in sost. dell'avv. Barbuto Giuseppe), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il difensore di AN RI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata nei confronti della predetta in primo grado per il reato di cui all'art. 372 c.p., per avere, nell'ambito del processo a carico di CO AE, in data 2-4-2003 dichiarato falsamente di non ricordare nulla di quanto già riferito alla Squadra Mobile di Crotone durante la fase delle indagini preliminari, e, in particolare per avere affermato il falso o sottaciuto quanto sapeva, tacendo sui suoi motivi di contrasto con il marito CO, dovuti, secondo quanto già dichiarato alla polizia giudiziaria, al fatto che il marito, unitamente ad altri, avrebbe gestito un giro di prostituzione di ragazze straniere.
Con il primo motivo di ricorso deduce la nullità sella sentenza impugnata per carenza di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello non avrebbe dato risposta al motivo di gravame incentrato sulla impossibilità che la deposizione testimoniale dell'imputata potesse determinare un concreto pericolo di sviamento della decisione del Tribunale di Crotone, posto che "il verdetto assolutorio del CO AE sarebbe stato comunque l'unico possibile sbocco processuale".
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 384 c.p., in quanto le dichiarazioni rese dall'imputata alla Polizia,
contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non costituivano una denuncia ma vere e proprie sommarie informazioni testimoniali.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La AN è imputata di falsa testimonianza per avere dichiarato - innanzi al Tribunale di Crotone nel processo contro il marito, riguardante un giro di prostituzione di ragazze straniere - di non ricordare nulla di quanto precedentemente riferito alla Squadra Mobile di Crotone durante la fase delle indagini preliminari, quando aveva descritto con ricchezza di particolari la attività di gestione di prostitute straniere intrapresa dal coniuge. Come correttamente sostenuto dalla Corte di Appello, è indubbio che tale condotta ha posto in pericolo il regolare svolgimento della giustizia, provocando lo sviamento della decisione finale, per la mancata conferma di circostanze pertinenti alla causa. Infatti ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato di pericolo che può sussistere anche nel caso che il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione (Sez. 6, Sentenza n. 780 del 11/12/2006, Rv. 235674, Innaco). 3 .-. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La stessa imputata, nel corso dell'esame dibattimentale, ha spiegato i motivi in base ai quali aveva deciso a suo tempo di "denunciare" il marito. Dalla lettura del verbale relativo alle dichiarazioni rese dalla AN alla Squadra Mobile emerge, inoltre, con chiarezza che gli agenti si trovarono in presenza di una persona che si era autodeterminata a comparire avanti a loro, portando a conoscenza della polizia fatti, luoghi e condotte di persone solo a lei note e al di fuori di qualsiasi iniziativa di o sviluppo di indagine. Ne deriva che correttamente i giudici di merito hanno qualificato i riferimenti dell'imputata come denuncia o come spontanee dichiarazioni, con la conseguenza che l'esimente speciale di cui all'art. 384 c.p., comma 1, non le competeva, in quanto la situazione di pericolo era stata da lei volontariamente causata (Sez. 6, Sentenza n. 7823 del 15/12/1998, Mocerino). 4 .-. Per le considerazioni sopra svolte si impone il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 20 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009