Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), il presupposto ivi previsto della punibilità del delitto cui essa accede con pena diversa dall'ergastolo va inteso con riguardo alla pena inflitta in concreto e non con riferimento a quella edittale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 20499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20499 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 10/01/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 20
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 025858/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) FE NI N. IL 06/05/1954
2) RO NI N. IL 01/04/1957
3) TO PA N. IL 18/04/1961
4) DE VO NO N. IL 21/10/1963
5) SS PA N. IL 17/05/1946
6) TT AS N. IL 24/07/1957
avverso SENTENZA del 06/03/2001 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Procuratore Generale in persona Dott. Oscar che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del AI, del IG e del IN e per l'inammissibilità degli altri ricorsi,
Uditi i difensori Avv. Michele Arditi (?) di EL per il OR AS, RI LI (?) per il De VI, IO IC per il AI, GI OD(?) per il TA che si riportano ai ricorsi chiedendone l'accoglimento
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con sentenza del 6 marzo 2001 la corte d'assise d'appello di Salerno confermava la sentenza 6 novembre 1999 della corte d'assise della stessa città, appellata dal procuratore generale e dagli imputati, con la quale era stata affermata la responsabilità di TT BI, AI ME, TA NI, OR AS, De VI RU, IN AS, TT AS per i reati di sequestro di persona aggravato dal numero delle persone, dal nesso teleologico e dalla circostanza speciale di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal numero delle persone e dalla circostanza speciale innanzi citata, di occultamento di cadavere aggravato dal nesso teleologico, di sottrazione e distruzione di cadavere, nonché, infine, di porto e detenzione dell'arma utilizzata per l'omicidio.
Confermava, altresì, le pene comminate ai suddetti imputati ad accezione che nei riguardi di TA NI, al quale, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, la pena dell'ergastolo veniva sostituita con la pena detentiva temporanea ritenuta di giustizia.
Osservava la corte che dalla collaborazione del OR, del De VI, dell'TT e dalla confessione del TA, resa in appello, nonché dagli altri elementi acquisiti (dichiarazioni testimoniali, perizia sul DNA di resti umani, rinvenimento di una pistola nel luogo della sepoltura) doveva ritenersi accertato che, nel mese di dicembre 1991, su mandato del OR e del TA, il De VI RU, l'TT BI, l'TT AS, il AI ME e il IN AS avevano ucciso, dopo averlo sequestrato e trasportato con una autovettura in aperta campagna, VA NT, di cui avevano sotterrato il corpo, insieme con la pistola utilizzata per l'omicidio, in una fossa in precedenza scavata. Nell'anno 1996, avendo appreso che il De VI RU aveva iniziato la collaborazione con la giustizia, TT BI (non imputato nel presente procedimento) e AS, il AI e il IN avevano disseppellito e distrutto i resti del cadavere del NT salvo, per errore, un residuo di colonna vertebrale.
L'omicidio era maturato nell'ambito dell'organizzazione camorristica della Nuova famiglia nella lotta tra il gruppo facente capo a OR AS e quello facente capo a PE RI, che si stavano costituendo, avvalendosi anche di persone già associate alla Nuova Camorra organizzata di LE Cutolo, ormai allo sbando. Il movente dell'omicidio era stato quello di evitare che una persona altamente pericolosa, come era ritenuta la vittima, si alleasse con il PE, divenendo così un terribile avversario della cosca avversa. Il OR aveva incaricato dell'esecuzione dell'omicidio il TA NI perché, come amico del NT, ne avrebbe facilitato, attirandolo in un tranello, la cattura e perché, essendo il TA un affiliato alla organizzazione del Cutolo, tradendo l'amico appartenente alla stessa famiglia, avrebbe potuto dimostrare la sua fedeltà al nuovo gruppo in cui si era inserito.
Il TA si era avvalso del De VI NI e dei suoi uomini. In particolare, la mattina dell'omicidio, TT BI, IN AS e TT AS avevano preparato la fossa in cui nascondere il cadavere;
nel pomeriggio, il NT, attirato nella casa del TA, era stato aggredito dal De VI, dai due TT, dal AI e dal IN e trasportato con la sua stessa autovettura, in cui prendevano posto il De VI, il AI e l'TT BI, sul luogo in cui era stata scavata la fossa, dove il NT era stato ucciso dal De VI con due colpi di pistola.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati:
a) il OR AS, il De VI RU ed l'TT AS denunziano la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo l'TT che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del suo ruolo marginale e il OR ed il De VI che il loro comportamento processuale, di completa collaborazione, avrebbe dovuto comportare oltre alla concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8, l. 203/91 anche le attenuanti generiche. Il De VI denunzia, altresì, la mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato al quale poteva essere ammesso, avendone fatto richiesta già nell'udienza preliminare. b) il IN, per mezzo del difensore di fiducia, denunzia la erronea applicazione della disciplina transitoria sul giudizio abbreviato, sostenendo che le nuove disposizioni, che consentono l'ingresso al rito speciale, anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, avrebbero dovuto applicarsi nei suoi confronti, in considerazione che egli, già in pendenza della preesistente normativa, aveva chiesto di essere giudicato con tale rito. Denunzia, altresì, la violazione dell'art. 192, comma 3 e 4 c.p.p.. La corte di merito, infatti, avrebbe ritenuto attendibile la versione accusatoria resa da De VI RU, non considerando che prima dell'intervento di TT BI non vi erano altri riscontri in quanto il OR AS aveva escluso la sua presenza sul luogo del delitto. Circostanza avvalorata dal fatto che non era stata indicata una sua concreta attività di scavo, peraltro, impossibile a causa delle malattie da cui era affetto. La sua responsabilità sarebbe stata, quindi, affermata sul presupposto del tutto generico che con la sua sola presenza avrebbe rafforzato il proposito criminoso, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte che ha, invece, ritenuto necessario indicare il ruolo dell'esecutore materiale. c) il TA lamenta che le concesse attenuanti generiche siano state ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, omettendo di valutare "ogni altro elemento previsto dall'art. 133 c.p.", malgrado avesse affermato che la confessione doveva essere "positivamente valutata ed incoraggiata in linea di generale tendenza". Denunzia, inoltre, la violazione dell'art. 7 l. 203/91 sotto il duplice profilo che la predetta circostanza non poteva essere applicata, essendo stato condannato per un delitto punibile con l'ergastolo ed in quanto le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alle aggravanti;
d) il AI, con ampi ed articolati motivi, denunzia: 1) la nullità della sentenza perché basata su atti inutilizzabili. Assume al riguardo il ricorrente che non avendo proceduto ne' il p.m., ne' la p.g. al sequestro dei residui di corpo umano fatti rinvenire dal De VI e della pistola, tali "cose" non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della perizia sul DNA ed ai fini della decisione;
2) la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, pur dando atto delle molteplici discrasie tra le dichiarazioni dei collaboranti, avrebbe ritenuto tali dichiarazioni nel complesso intrinsecamente attendibili, essendo stato confermato "il nucleo essenziale dell'azione". Senonché, tale affermazione sarebbe manifestatamente illogica, non potendosi definire come "circostanze non essenziali", quelle concernenti, come nel caso di specie, "la individuazione del movente e della determinazione criminosa ... del soggetto o dei soggetti che abbiano assunto l'iniziativa della delibera omicidiaria ... per la determinazione del concreto programma criminoso ... il verificarsi dell'incontro in un luogo anziché in un altro, alla partecipazione materiale ovvero alla mancata partecipazione di determinanti soggetti a frazione di azioni ..., alla attribuzione di un ruolo specifico anziché altro a un determinato soggetto raggiunto da dichiarazioni di accusa ... alle caratteristiche dell'arma utilizzata". Il ricorrente passa, poi, ad esaminare in concreto le risultanze processuali al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie affermazioni e la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata che non avrebbe risposto alle precise e puntuali censure contenute nell'atto d'appello; 3) la insussistenza della premeditazione, perché mancherebbe il requisito della persistenza nel tempo di un immutato proposito criminoso. Il ricorrente, infatti, avrebbe manifestato perplessità in relazione alla opportunità di uccidere il NT, dimostrando così la esistenza di un ripensamento idoneo ad escludere l'elemento ideologico della premeditazione, non preso affatto in considerazione dalla sentenza impugnata;
4) la incompatibilità dell'aggravante del nesso teleologico con la riconosciuta continuazione, in quanto inerirebbero entrambe "ad una medesima contingenza sostanziale ovvero alla finalizzazione teleologica delle condotte ... che non può contemporaneamente operare da un lato, come fattore che importa l'aumento di pena e dall'altro, come elemento che ne implica la riduzione". Inoltre, essendo la norma che ha introdotto la continuazione successiva a quella sulla aggravante, in omaggio al principio "lex posterior" derogat priori" ed a quello del "favor rei" avrebbe dovuto ritenersi applicabile alla sola continuazione;
5) la violazione dell'art. 7, l. 203/91. Essendo, infatti, il reato contestato punibile con l'ergastolo, la suddetta aggravante non avrebbe neanche potuto essere contestata. Nè l'eccezione potrebbe ritenersi superata sulla base di una interpretazione logica e teleologica della norma, così come fatto dalla corte d'assise d'appello in considerazione del chiaro dettato letterale della disposizione richiamata. Nè, infine, l'inapplicabilità dell'aggravante potrebbe essere superata per effetto dell'applicazione di attenuanti che modificano la pena, in quanto la "contestabilità o meno dell'aggravante va riferita, al momento, antecedente al giudizio, della formulazione della imputazione", come si dedurrebbe dalla circostanza che la giurisprudenza ha sempre ritenuto inapplicabile il giudizio abbreviato (in costanza della precedete disciplina) nel caso di reati originariamente punibili con l'ergastolo.
In ogni caso, essendo stato il AI condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. la aggravante non potrebbe trovare applicazione in quanto, facendo già parte di un organizzazione mafiosa, lo stesso fatto non gli potrebbe essere attribuito due volte.
3. I motivi di ricorso sono infondati, ad eccezione del motivo sub 5 del AI ME che verrà trattato in relazione alla posizione del ricorrente.
3.1. Il De VI e il IN lamentano la mancata applicazione del giudizio abbreviato, entrambi sostenendo che avendone suo tempo tempestiva richiesta, per effetto della attuale applicabilità del rito anche a delitti punibili con l'ergastolo, avrebbero dovuto beneficiare della riduzione di pena prevista per la scelta del rito. Osserva la corte che la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato ha una finalità premiale quale corrispettivo da parte dell'imputato di farsi giudicare rinunciando al dibattimento, così da accelerare il corso della giustizia.
Tale finalità è sempre stata tenuta ferma dal legislatore che anche con la disciplina transitoria di cui all'art. 4ter, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2000, n. 144 ha lasciato fermo tale principio, subordinando l'accoglimento della richiesta, in grado d'appello, alla rinuncia alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora questa sia stata disposta. Pertanto, poiché tale situazione di fatto non si è verificata nel caso in esame non essendosi proceduto alla rinnovazione, dell'istruttoria la censura è infondata.
3.2. Il OR AS, il De VI e l'TT AS lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Tale richiesta che ha formato oggetto di specifico motivo di appello è stata rigettata dalla corte territoriale in base alla considerazione che l'unico elemento a favore dei ricorrenti è costituito dal loro comportamento processuale, già ampiamente valutato con la concessione della speciale attenuante di cui all'art. 8, legge 203/91. A fronte di tale motivazione del tutto logica e giuridicamente corretta, non potendo attribuirsi agli stessi elementi una duplice valenza mitigatoria della pena, il OR e il De VI si sono limitati a ribadire le motivazioni già avanzate in appello (il rilevante apporto collaborativo), mentre l'TT ha sostenuto il suo ruolo marginale della vicenda, che deve escludersi sulla base del ruolo dallo stesso ricoperto e confessato (l'TT ha scavato nella mattinata la fossa per sotterrare il cadavere e nel pomeriggio insieme alla vittima ed agli altri correi si è recato in macchina sul luogo dell'omicidio).
3.3. Non sussiste la violazione dell'art. 192, comma 2 e 3 c.p.p. lamentata dal IN.
La corte d'assise d'appello ha, infatti, precisato - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - che la sua partecipazione all'omicidio risulta dalle concordi dichiarazioni del De VI, dell'TT AS e dell'TT BI, che lo indicano presente al mattino, quando venne scavata la fossa e successivamente quando la vittima venne immobilizzata e sequestrata per essere trasportata sul luogo in cui sarebbe stata uccisa, confermate indirettamente dalla confessione che lo stesso IN avrebbe reso a GI IE. La corte ha, altresì, escluso con motivazione del tutto logica che le malattie da cui era affetto il ricorrente all'epoca del giudizio di merito (anni 1999 e 2000) potessero essere incompatibili con le attività che egli avrebbe svolto nell'anno 1991, chiarendo anche le ragioni per le quali la mancata indicazione del IN da parte del OR AS non fosse in alcun modo dimostrativa della sua estraneità ai fatti (il OR, infatti, aveva incaricato dell'omicidio il De VI e la sua squadra, per cui ben poteva ritenersi che quest'ultimo si fosse limitato a riferire di avere eseguito l'incarico senza scendere nei dettagli).
Il ruolo avuto dal IN nella esecuzione dell'omicidio è, peraltro, ben precisato dai collaboratori come risulta da quanto innanzi esposto.
3.4. La corte di merito ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede, peraltro confermato dalla lettura dello svolgimento dei fatti contenuta nella sentenza, che la confessione resa dal TA in appello era tardiva ed ininfluente ai fini della decisione, essendo ormai il quadro probatorio di "piena evidenza" ed ha concesso le attenuanti generiche soltanto in considerazione dell'avvenuto riconoscimento, con la confessione, da parte del ricorrente "dell'autorità giudiziaria".
Del tutto logico, quindi, il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la ritenuta aggravante della premeditazione, che neanche il IN indica quali altri elementi previsti dall'art. 133 c.p. avrebbe dovuto valutare il suo giudice. Non sussiste neanche la violazione dell'art. 7, legge 203/91. Se è pur vero, infatti, che il citato articolo recita che "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo ... la pena è aumentata da un terzo alla metà", il temine "punibile" va inteso come "punibilità" in concreto e non in astratto. Una tale interpretazione, infatti, porterebbe alla illogica conclusione che per un delitto originariamente punito con la pena dell'ergastolo, come per esempio l'omicidio aggravato, per effetto della applicazione di una sola circostanza attenuante ritenuta prevalente può essere inflitta la pena da venti a ventiquattro anni di reclusione, mentre nel caso di omicidio aggravato dalla sola circostanza di cui all'art. 7, polché non è ammesso il giudizio di equivalenza e prevalenza con le circostanze attenuanti - salvo quella di cui all'art. 98 c.p. - la riduzione potrebbe essere effettuata in astratto su una pena di anni trenta di reclusione, con la conseguenza sempre in astratto della possibilità di applicare una pena più grave per un fatto meno grave.
Il motivo, pertanto, essendo stata comminata al TA la pena della reclusione deve ritenersi infondato.
3.5. È manifestamente infondato l'assunto che non potrebbero essere ritenuti acquisiti al processo la pistola ed i risultati del DNA eseguito sui resti del cadavere della vittima.
Il sequestro, infatti, costituisce il mezzo per la ricerca e l'acquisizione delle prove del reato ed è necessario ai fini della prova della pertinenza delle cose sequestrate al reato per il quale si procede, ma è indubbio che i reperti possono entrare nel processo anche attraverso atti diversi.
Con riferimento al caso in esame, deve, peraltro rilevarsi che come risulta dal testo della sentenza tali prove furono acquisite dalla polizia giudiziaria in sede di ispezione dei luoghi (dopo le dichiarazioni dei propalanti che avevano rivelato il luogo della sepoltura del cadavere) e che vennero immediatamente poste a disposizione dei difensori senza che i predetti eccepissero alcunché sia nel corso delle indagini che nel corso degli accertamenti tecnici sui reperti.
Non sussiste, infine, la eccepita inutilizzabilità non trattandosi di prove acquisite in violazioni di divieti stabiliti dalla legge. In relazione al motivo articolato sub 2, va rilevato che in sostanza il ricorrente sostiene, attraverso un esame approfondito delle dichiarazioni dei collaboratori, la inattendibilità delle accuse mosse nei suoi confronti.
Rileva al riguardo la corte che l'unico vizio della motivazione che può essere denunziato in questa sede di legittimità è quello della sua mancanza o manifesta illogicità
Orbene la sentenza impugnata ha preso in esame tutti i punti di divergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, indicate nell'atto d'appello, precisando motivatamente le ragioni per le quali le divergenze non potevano essere considerate sostanziali e tali da fare ritenere le propalazioni inattendibili. Il ricorrente, quindi, anziché porre nuovamente l'accento sulle divergenze da lui rilevate (o supposte tali), richiedendo in sostanza a questa corte un giudizio non consentitole sull'affidabilità dei propalanti e sulla veridicità delle accuse, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali la argomentazioni della corte di merito dovevano ritenersi manifestamente illogiche.
Il relativo motivo, dunque, non può che dichiararsi inammissibile. Con riferimento alla premeditazione va rilevato che anche ammesso che in un primo tempo i AI abbia avuto delle perplessità sull'uccisione del NT è certo, comunque, che nei giorni successivi partecipò senza più alcuna remora alla commissione del delitto con il ruolo di esecutore materiale del sequestro e che collaborò al trasporto della vittima sul luogo dell'omicidio, circostanza questa più che sufficiente per ritenere che egli fosse ormai, come tutti gli altri, fermamente deciso a commettere l'omicidio.
Non sussiste la denunziata incompatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico e la continuazione.
Questa corte ha, al riguardo, affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e la continuazione agiscono su piani diversi, in momenti diversi e per finalità diverse.
L'aggravante teleologica, infatti, sanziona la maggiore criminalità dimostrata dall'agente, mentre la continuazione attua il cumulo giuridico delle pene, in luogo di quello materiale, in considerazione della unicità del disegno criminoso e, quindi, realizza un favor rei (cfr., cass. 5 aprile 1990, n. 8574, RV. 184653, cass. 5 aprile 1996, n. 3442, RV. 204326). È del tutto evidente, poi, la infondatezza del richiamo al principio "lex posterior derogat priori", avendo le due disposizioni diversa natura e diverso ambito di applicazione di ricorso relativo. Va accolto, invece, il motivo concernente la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, legge 203/91. Infatti, per quanto precisato sub 3.2., l'aggravante in questione non può applicarsi ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, per cui essendo stata comminata al ricorrente tale pena, la aggravante in esame deve essere eliminata. La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, ferma restando la pena inflitta. Il ricorso del AI deve, quindi, essere rigettato nel resto come tutti gli altri ricorsi.
4. Per effetto della totale soccombenza il TA, il OR, il De VI e l'TT debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AI ME limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge 203/91. Rigetta nel resto il ricorso di AI ME e tutti gli altri ricorsi.
Condanna i ricorrenti, TA, OR, De VI, IN e TT al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002