Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 15864
CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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È manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui ammette l'applicazione della disciplina della continuazione e del concorso formale in sede esecutiva con riguardo esclusivamente a pronunce intervenute in procedimenti distinti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia perchè la posizione di chi ha riportato più condanne, per reati legati dal concorso formale o dal medesimo disegno criminoso, è diversa da quella di chi ha ricevuto una sola condanna per più reati, sia perchè la soluzione prospettata violerebbe il principio della intangibilità del giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 15864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15864
    Data del deposito : 7 marzo 2014

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