Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui ammette l'applicazione della disciplina della continuazione e del concorso formale in sede esecutiva con riguardo esclusivamente a pronunce intervenute in procedimenti distinti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia perchè la posizione di chi ha riportato più condanne, per reati legati dal concorso formale o dal medesimo disegno criminoso, è diversa da quella di chi ha ricevuto una sola condanna per più reati, sia perchè la soluzione prospettata violerebbe il principio della intangibilità del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 15864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15864 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/03/2014
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 786
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 38260/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE ND N. IL 05/04/1973;
avverso l'ordinanza n. 6596/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7/5/2013 rigettava la richiesta presentata da GE EA, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata nell'istanza. L'istanza aveva ad oggetto il mancato riconoscimento del concorso formale tra i reati di violenza privata e guida in stato di ebbrezza giudicati nello stesso processo dal Tribunale di Asti, la cui decisione era stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino con sentenza, per quella parte, divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia di questa Corte del 5/6/2012. Secondo il richiedente, il giudice del merito, pur escludendo la continuazione tra i due reati, non aveva preso in considerazione l'ipotesi di un loro concorso formale: doveva, quindi, trovare applicazione l'art. 671 cod. proc. pen. o, se ciò fosse stato ritenuto impossibile, la norma avrebbe dovuto essere dichiarata illegittima nella parte in cui rende possibile l'intervento del giudice dell'esecuzione solo quando i reati da riunire per concorso formale o per continuazione sono stati giudicati in procedimenti distinti, per contrarietà con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.. La Corte territoriale osservava che, in base all'art. 671 cod. proc. pen., l'intervento del giudice dell'esecuzione non era possibile, che l'applicabilità del concorso formale tra i due reati avrebbe potuto essere dedotta nell'ambito del processo di cognizione e l'eventuale omesso esame della questione avrebbe dovuto essere fatta valere con i mezzi di impugnazione.
Il Giudice dell'esecuzione, salvo il caso eccezionale dell'art. 671 c.p.p., comma 3, non può in alcun modo alterare il contenuto del giudicato.
La Corte riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: sono infatti diverse le ipotesi di reati giudicati in un unico processo o in processi distinti, potendo il giudice della cognizione nel primo caso valutare l'applicabilità della continuazione o del concorso formale;
ne' si ravvisano violazioni del diritto di difesa o del giusto processo, ben potendo l'imputato far valere le sue deduzioni nel processo di merito.
2. Ricorre per cassazione GE EA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
L'interpretazione dell'art. 671 cod. proc. pen. adottata nell'ordinanza impugnata e la valutazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale si pongono in contrasto con la riforma del reato continuato operato dalla L. n. 220 del 1974 e con la legge delega per il codice di procedura penale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 1987, aveva affermato che l'identità del disegno criminoso costituisce il solo elemento unificatore e che il giudicato non può impedire il diritto al trattamento più favorevole derivante dall'applicazione dell'art. 81 cod. pen., linea ribadita con la sentenza n. 267 del 1987. Di qui la previsione della Legge Delega che aveva consentito il trasferimento alla fase dell'esecuzione di ogni questione concernente l'applicabilità della continuazione tra i reati.
La normativa vigente devolve, di fatto, alla giurisdizione esecutiva una funzione di controllo sulla perdurante legalità ed adeguatezza della decisione di merito;
l'unica preclusione che trova il giudice dell'esecuzione è che il giudice della cognizione abbia escluso la sussistenza della continuazione o del concorso formale tra i reati giudicati.
La valutazione della Corte d'appello non è condivisibile, secondo il ricorrente, perché il Collegio non tiene conto delle questioni che hanno portato all'introduzione dell'art. 671 cod. proc. pen.. La conseguenza di tale valutazione è profondamente iniqua perché impedisce al condannato, per un errore del giudice di merito, di vedersi riconosciuto il beneficio di cui avrebbe diritto, anche quando la questione non è stata analizzata.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Non vi è dubbio che la lettera dell'art. 671 cod. proc. pen. impedisca l'accoglimento dell'istanza, atteso che la norma prevede esplicitamente che il giudice dell'esecuzione possa applicare la disciplina del concorso formale tra i reati solo "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona".
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice dell'esecuzione può fare applicazione della disciplina del reato continuato e del concorso formale solo con riguardo a fatti criminosi oggetto di distinte sentenze (Sez. 1, n. 20169 del 22/01/2009 - dep. 13/05/2009, P.G. in proc. Belcastro, Rv. 243862; Sez. 1, n. 2819 del 09/05/1995 - dep. 05/06/1995, Catone, Rv. 201470; Sez. 1, n. 5755 del 01/12/1994 - dep. 11/02/1995, Ferrera, Rv. 200875). Anche la questione di costituzionalità è manifestamente infondata, come ampiamente spiegato nell'ordinanza impugnata: è evidente che la posizione di chi ha riportato più condanne, per reati legati dal concorso formale, è ben diversa dal caso in cui si tratti di una sola condanna, senza contare che la richiesta di unificazione dei reati sotto il vincolo del concorso formale ben poteva essere avanzata in sede cognitiva ed essere oggetto di impugnazione da parte dell'imputato, in caso di rigetto;
la soluzione prospettata dal ricorrente violerebbe il principio di intangibilità del giudicato, quale che sia il motivo per cui all'istituto non sia stata data operatività nella fase di cognizione.
Quindi nessuna violazione delle norme costituzionali invocate con ogni evidenza sussiste, ne' le sentenze della Corte Costituzionale n. 115 del 1987 e n. 267 del 1987 supportano la questione sollevata dal ricorrente, atteso che entrambe riguardavano la possibilità di riconoscere la continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1000 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014