CASS
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2024, n. 12233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12233 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8000-2019 proposto da: IG AC, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI PRUNEDDU, VA ATZERI;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, NT PATTERI;
- resistente con mandato - Oggetto ART 47, comma 6, DPR nr. 639/1970 Dies a quo R.G.N. 8000/2019 Cron. Rep. Ud. 17/01/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12233 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 06/05/2024 2 avverso la sentenza n. 255/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/09/2018 R.G.N. 89/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LUCA RASSU per delega Avvocati GIOVANNI ERNESTO PRUNEDDU, VA ATZERI;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. FATTI DI CAUSA 1.Il ricorrente, pensionato dal 1992, otteneva, a seguito di una domanda amministrativa del 2003 ed all’esito di un contenzioso, il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per effetto di esposizione ad amianto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. 2. In ragione di ciò, con provvedimento del 1.10.2012, l’INPS procedeva al ricalcolo del trattamento pensionistico, con decorrenza dal settembre del 2006. 3. Il ricorrente assumeva, tuttavia, il diritto ad una differente riliquidazione. Per la parte privata, erano da ricalcolare i ratei pensionistici sin dal 1993 (ossia per tutto il decennio precedente la domanda amministrativa del 2003) e non solo quelli che, per un arco temporale minore, erano stati rideterminati dall’INPS. Proponeva, dunque, azione giudiziaria, con ricorso depositato il 30.12.2015. 4. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda. 5. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado. 3 6. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile, alla fattispecie concreta, il meccanismo decadenziale di cui all’art. 47, comma 6, DPR nr. 639 del 1970, introdotto con DL nr. 98 del 2011, in base al quale la decadenza si applica anche «alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte […].In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione […]». Nello specifico, il dies a quo del termine triennale andava fissato alla data del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento (1.10.2012) ed era, dunque, decorso al momento di proposizione del ricorso giudiziale (30.12.2015). 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia la parte privata, articolato in due motivi. 8. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato ed ha partecipato alla discussione orale. 9. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, comma 6, del DPR nr. 639 del 1970, dell’art. 324 cod.proc.civ. e dell’art. 2909 cod.civ. 11. Parte ricorrente esclude che la fattispecie concreta sia riconducibile all’ipotesi di «prestazioni riconosciute solo in parte». Ad essa, cioè, non sarebbe applicabile la decadenza di cui all’art. 47, comma 6. Il provvedimento adottato dall’INPS non sarebbe, infatti, un atto di «riconoscimento parziale della prestazione» ma un provvedimento di riliquidazione adottato a seguito di un fatto sopravvenuto, ovvero il riconoscimento 4 definitivo del diritto alla maggiore contribuzione per esposizione ad amianto. 13. Con il secondo motivo, – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, commi 1,2 e 6 del DPR nr. 639 del 1970, dell’art. 46, commi 5 e 6, della legge nr. 88 del 1989 e dell’art. 443 cod.proc.civ. 14. Parte ricorrente deduce, in ogni caso, che l’inciso secondo cui «il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione» deve essere inteso nel senso che, nell’ipotesi prevista dal sesto comma, i termini del procedimento amministrativo non decorrono, come di regola, dalla domanda amministrativa -che in tale caso non sussiste- bensì dal provvedimento amministrativo di riconoscimento parziale. 15. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondati. 16. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la fattispecie concreta è stata ricondotta dalla Corte di appello all’ipotesi tracciata dal comma 6 dell’art. 47 del DPR nr. 639 del 1970 ovvero ricompresa tra le «azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte». 17. Nello specifico, la parte privata, già titolare di prestazione pensionistica, otteneva il beneficio della rivalutazione contributiva connesso all’esposizione qualificata all’amianto. Agiva, pertanto, per la riliquidazione dei ratei di pensione, arricchiti, di riflesso, per effetto dell’indicato riconoscimento: l’INPS, infatti, aveva proceduto al ricalco ma non in relazione a tutti i ratei pregressi. 18. Il Collegio condivide, sia pure con le precisazioni che seguono, la soluzione della Corte di merito ed esclude i denunciati errori di diritto. 5 19. In generale, sul piano letterale, la formulazione dell’art. 47, comma 6, DPR nr. 639 del 1970 («azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte») è di ampiezza tale da ricomprende anche l’azione in cui si controverta del ricalcolo di un trattamento pensionistico, in virtù di una diversa anzianità contributiva. 20. La ricostruzione è confortata, sul piano sistematico, dalla considerazione che la ratio della norma, risultante dalla modifica apportata dal D.L. nr. 98 del 2011 si pone, senz’altro, sul versante della deflazione del contenzioso e del contenimento della durata dei processi in materia previdenziale, come si evince chiaramente dalle frasi d’esordio, al primo comma, dell’art. 38 che individuano il fine di «realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti». 21. Non è, dunque, persuasiva la tesi per cui, ai fini dell’applicazione del citato comma 6 dell’art. 47, debba distinguersi, come sostiene parte ricorrente, l’ipotesi della «prima liquidazione di una prestazione previdenziale» da quella della «rideterminazione della prestazione previdenziale» dovuta a fattori sopravvenuti: l’una (la prima ) e non l’altra (la seconda) ricadrebbe nel perimetro di applicazione della norma. 22. La delineata differenza non si coglie nelle pronunce che, anche di recente, si sono occupate della materia. In particolare, Cass. nr. 17430 del 2021, proprio con riferimento ai «ricalcoli pensionistici», ha ritenuto applicabile il meccanismo decadenziale, salvo precisare che «in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute» la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati «precedenti il triennio dalla domanda 6 giudiziale». Resta, di conseguenza, isolata la contraria affermazione contenuta nelle sentenze nn. 16549 e 21319 del 2016 di questa Corte, resa come argomentazione di rinforzo esclusivamente sulla base delle direttive interne all’Istituto. 23. In ogni caso, la fattispecie di causa non è propriamente identificabile come domanda volta al ricalcolo pensionistico, poiché viene in rilievo il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. 24. Con fermo orientamento, questa Corte ritiene che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. nr. 25924 del 2023, in motivaz, § 8, con richiamo, tra gli altri, a Cass. nr. 41886 del 2021; Cass. nr. 17433 del 2017. Successivamente, ex plurimis, anche Cass. 4735 del 2024, in motiv.). 25. Tuttavia, è stato parimenti osservato che le relative controversie ricadono nel perimetro di applicazione dell’art. 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, tale cioè da comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione tanto l'acquisizione del 7 diritto a pensione quanto la determinazione della sua misura (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 4735 del 2024; Cass. nr.41886 del 2021 con richiami a Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017). 26. In questa ottica, allora, il provvedimento dell’INPS dell’1.10.2012, con cui –secondo la prospettazione della parte- l’Istituto avrebbe riconosciuto solo in parte il beneficio dovuto, riconoscendo le differenze sui ratei pregressi dal 2006 e non dal 1993, configura anche la prima determinazione di liquidazione da parte dell’Ente, in relazione all’autonomo diritto derivante dall’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992. 27. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ancorato il dies a quo del termine triennale al provvedimento in oggetto e ha dichiarato parte ricorrente decaduta dall’azione giudiziaria, esercitata con ricorso del 30.12.2015. 28. Per quanto di ulteriore rilievo, la Corte di appello ha valutato il termine triennale, senza considerare ulteriori periodi derivanti dalla procedura amministrativa. 29. Il ricorrente assume, invece, che il rinvio del comma 6 dell’art. 47 cit. al meccanismo decadenziale stabilito nei commi precedenti della disposizione, vada inteso, in armonia con il sistema dell’azione in materia previdenziale, nel senso che, mentre la decadenza stabilita dai commi 2 e 3 decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo computato dalla domanda amministrativa, nel caso del comma 6, ove, per le ragioni esposte, la domanda difetta, il termine triennale decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo (180 giorni senza i 120 che presuppongono la domanda) computato dal provvedimento di liquidazione parziale. Il ragionamento è, all’evidenza, finalizzato ad «aumentare» il termine decadenziale 8 che, nella specie, risulterebbe utile per affermare la tempestività dell’iniziativa giudiziale. 30. I rilievi vanno disattesi. 31. La Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) ha già osservato che la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, non affatto necessaria. 32. A tale riguardo, si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l’originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 33. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento ( 9 v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 34. L’orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 35. L’art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47 36. La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è, peraltro, coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite (sulla quale, nel caso di specie, ha riflessi il diritto controverso) e, pertanto, l’adempimento incompleto da parte dell’Ente è, da un lato, acclarato, e, dall’altro, noto all’assicurato/accipiens. 37. Deve, quindi, affermarsi il principio per cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell’art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l’anno -per le prestazioni temporanee- o i tre anni -per le pensioni (e per le prestazioni riconducibili in senso ampio ai trattamenti pensionistici)- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall’Ente. 38. Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l’accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si 10 verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr. 17430 del 2021. 39. Per quanto innanzi, il ricorso va respinto. 40. Le spese possono compensarsi avendo l’INPS partecipato unicamente alla discussione orale. 41. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, NT PATTERI;
- resistente con mandato - Oggetto ART 47, comma 6, DPR nr. 639/1970 Dies a quo R.G.N. 8000/2019 Cron. Rep. Ud. 17/01/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12233 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 06/05/2024 2 avverso la sentenza n. 255/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/09/2018 R.G.N. 89/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LUCA RASSU per delega Avvocati GIOVANNI ERNESTO PRUNEDDU, VA ATZERI;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. FATTI DI CAUSA 1.Il ricorrente, pensionato dal 1992, otteneva, a seguito di una domanda amministrativa del 2003 ed all’esito di un contenzioso, il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per effetto di esposizione ad amianto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. 2. In ragione di ciò, con provvedimento del 1.10.2012, l’INPS procedeva al ricalcolo del trattamento pensionistico, con decorrenza dal settembre del 2006. 3. Il ricorrente assumeva, tuttavia, il diritto ad una differente riliquidazione. Per la parte privata, erano da ricalcolare i ratei pensionistici sin dal 1993 (ossia per tutto il decennio precedente la domanda amministrativa del 2003) e non solo quelli che, per un arco temporale minore, erano stati rideterminati dall’INPS. Proponeva, dunque, azione giudiziaria, con ricorso depositato il 30.12.2015. 4. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda. 5. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado. 3 6. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile, alla fattispecie concreta, il meccanismo decadenziale di cui all’art. 47, comma 6, DPR nr. 639 del 1970, introdotto con DL nr. 98 del 2011, in base al quale la decadenza si applica anche «alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte […].In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione […]». Nello specifico, il dies a quo del termine triennale andava fissato alla data del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento (1.10.2012) ed era, dunque, decorso al momento di proposizione del ricorso giudiziale (30.12.2015). 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia la parte privata, articolato in due motivi. 8. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato ed ha partecipato alla discussione orale. 9. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, comma 6, del DPR nr. 639 del 1970, dell’art. 324 cod.proc.civ. e dell’art. 2909 cod.civ. 11. Parte ricorrente esclude che la fattispecie concreta sia riconducibile all’ipotesi di «prestazioni riconosciute solo in parte». Ad essa, cioè, non sarebbe applicabile la decadenza di cui all’art. 47, comma 6. Il provvedimento adottato dall’INPS non sarebbe, infatti, un atto di «riconoscimento parziale della prestazione» ma un provvedimento di riliquidazione adottato a seguito di un fatto sopravvenuto, ovvero il riconoscimento 4 definitivo del diritto alla maggiore contribuzione per esposizione ad amianto. 13. Con il secondo motivo, – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, commi 1,2 e 6 del DPR nr. 639 del 1970, dell’art. 46, commi 5 e 6, della legge nr. 88 del 1989 e dell’art. 443 cod.proc.civ. 14. Parte ricorrente deduce, in ogni caso, che l’inciso secondo cui «il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione» deve essere inteso nel senso che, nell’ipotesi prevista dal sesto comma, i termini del procedimento amministrativo non decorrono, come di regola, dalla domanda amministrativa -che in tale caso non sussiste- bensì dal provvedimento amministrativo di riconoscimento parziale. 15. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondati. 16. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la fattispecie concreta è stata ricondotta dalla Corte di appello all’ipotesi tracciata dal comma 6 dell’art. 47 del DPR nr. 639 del 1970 ovvero ricompresa tra le «azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte». 17. Nello specifico, la parte privata, già titolare di prestazione pensionistica, otteneva il beneficio della rivalutazione contributiva connesso all’esposizione qualificata all’amianto. Agiva, pertanto, per la riliquidazione dei ratei di pensione, arricchiti, di riflesso, per effetto dell’indicato riconoscimento: l’INPS, infatti, aveva proceduto al ricalco ma non in relazione a tutti i ratei pregressi. 18. Il Collegio condivide, sia pure con le precisazioni che seguono, la soluzione della Corte di merito ed esclude i denunciati errori di diritto. 5 19. In generale, sul piano letterale, la formulazione dell’art. 47, comma 6, DPR nr. 639 del 1970 («azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte») è di ampiezza tale da ricomprende anche l’azione in cui si controverta del ricalcolo di un trattamento pensionistico, in virtù di una diversa anzianità contributiva. 20. La ricostruzione è confortata, sul piano sistematico, dalla considerazione che la ratio della norma, risultante dalla modifica apportata dal D.L. nr. 98 del 2011 si pone, senz’altro, sul versante della deflazione del contenzioso e del contenimento della durata dei processi in materia previdenziale, come si evince chiaramente dalle frasi d’esordio, al primo comma, dell’art. 38 che individuano il fine di «realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti». 21. Non è, dunque, persuasiva la tesi per cui, ai fini dell’applicazione del citato comma 6 dell’art. 47, debba distinguersi, come sostiene parte ricorrente, l’ipotesi della «prima liquidazione di una prestazione previdenziale» da quella della «rideterminazione della prestazione previdenziale» dovuta a fattori sopravvenuti: l’una (la prima ) e non l’altra (la seconda) ricadrebbe nel perimetro di applicazione della norma. 22. La delineata differenza non si coglie nelle pronunce che, anche di recente, si sono occupate della materia. In particolare, Cass. nr. 17430 del 2021, proprio con riferimento ai «ricalcoli pensionistici», ha ritenuto applicabile il meccanismo decadenziale, salvo precisare che «in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute» la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati «precedenti il triennio dalla domanda 6 giudiziale». Resta, di conseguenza, isolata la contraria affermazione contenuta nelle sentenze nn. 16549 e 21319 del 2016 di questa Corte, resa come argomentazione di rinforzo esclusivamente sulla base delle direttive interne all’Istituto. 23. In ogni caso, la fattispecie di causa non è propriamente identificabile come domanda volta al ricalcolo pensionistico, poiché viene in rilievo il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. 24. Con fermo orientamento, questa Corte ritiene che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. nr. 25924 del 2023, in motivaz, § 8, con richiamo, tra gli altri, a Cass. nr. 41886 del 2021; Cass. nr. 17433 del 2017. Successivamente, ex plurimis, anche Cass. 4735 del 2024, in motiv.). 25. Tuttavia, è stato parimenti osservato che le relative controversie ricadono nel perimetro di applicazione dell’art. 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, tale cioè da comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione tanto l'acquisizione del 7 diritto a pensione quanto la determinazione della sua misura (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 4735 del 2024; Cass. nr.41886 del 2021 con richiami a Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017). 26. In questa ottica, allora, il provvedimento dell’INPS dell’1.10.2012, con cui –secondo la prospettazione della parte- l’Istituto avrebbe riconosciuto solo in parte il beneficio dovuto, riconoscendo le differenze sui ratei pregressi dal 2006 e non dal 1993, configura anche la prima determinazione di liquidazione da parte dell’Ente, in relazione all’autonomo diritto derivante dall’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992. 27. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ancorato il dies a quo del termine triennale al provvedimento in oggetto e ha dichiarato parte ricorrente decaduta dall’azione giudiziaria, esercitata con ricorso del 30.12.2015. 28. Per quanto di ulteriore rilievo, la Corte di appello ha valutato il termine triennale, senza considerare ulteriori periodi derivanti dalla procedura amministrativa. 29. Il ricorrente assume, invece, che il rinvio del comma 6 dell’art. 47 cit. al meccanismo decadenziale stabilito nei commi precedenti della disposizione, vada inteso, in armonia con il sistema dell’azione in materia previdenziale, nel senso che, mentre la decadenza stabilita dai commi 2 e 3 decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo computato dalla domanda amministrativa, nel caso del comma 6, ove, per le ragioni esposte, la domanda difetta, il termine triennale decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo (180 giorni senza i 120 che presuppongono la domanda) computato dal provvedimento di liquidazione parziale. Il ragionamento è, all’evidenza, finalizzato ad «aumentare» il termine decadenziale 8 che, nella specie, risulterebbe utile per affermare la tempestività dell’iniziativa giudiziale. 30. I rilievi vanno disattesi. 31. La Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) ha già osservato che la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, non affatto necessaria. 32. A tale riguardo, si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l’originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 33. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento ( 9 v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 34. L’orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 35. L’art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47 36. La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è, peraltro, coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite (sulla quale, nel caso di specie, ha riflessi il diritto controverso) e, pertanto, l’adempimento incompleto da parte dell’Ente è, da un lato, acclarato, e, dall’altro, noto all’assicurato/accipiens. 37. Deve, quindi, affermarsi il principio per cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell’art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l’anno -per le prestazioni temporanee- o i tre anni -per le pensioni (e per le prestazioni riconducibili in senso ampio ai trattamenti pensionistici)- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall’Ente. 38. Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l’accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si 10 verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr. 17430 del 2021. 39. Per quanto innanzi, il ricorso va respinto. 40. Le spese possono compensarsi avendo l’INPS partecipato unicamente alla discussione orale. 41. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024