CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 41341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41341 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR AI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO ira. o O C ira al fai ral ide • il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato VIRGONE SALVATORE chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato VINCIGUERRA GIUSEPPE chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato SCOPELLITI FRANCESCO chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato PENNICA SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41341 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IO RA ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 14 aprile 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 14 maggio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati commessi il 2 novembre 2018 in MO e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) omicidio di IT AZ attenuato dalla c.d. provocazione per accumulo, ai sensi degli artt. 575 e 62, primo comma, n. 2, cod. pen., perché, a seguito dell'ennesimo comportamento aggressivo e molesto della vittima nei confronti di tutti i componenti della famiglia dell'imputato, quest'ultimo - con l'utilizzo della pistola di cui al capo b - aveva esploso numerosi colpi d'arma da fuoco nei confronti di IT, attingendolo in parti vitali e cagionandone la morte;
b) porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva portato illegalmente in luogo pubblico una pistola semiautomatica, calibro 9x21, marca Beretta, matricola n. E68906P, legalmente denunciata dallo stesso. In Palma di MO il 2.11.2018. 2. Con atto di ricorso a firma dell'avv. Francesco IT, IO articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 62-bis, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e 125, 192, 194, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), e comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché - senza offrire sul punto alcuna valida motivazione - il giudice di secondo grado avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone tutti i presupposti fattuali. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di secondo grado avrebbe affermato in maniera errata che la donazione - con la quale l'imputato, a titolo di ristoro parziale, aveva ceduto alcuni suoi beni immobili ai nipoti e alla sorella (rispettivamente figli e moglie della vittima) - avesse avuto natura del tutto strumentale. La Corte di assise di appello sarebbe giunta a tale conclusione in forza delle dichiarazioni rilasciate dalla nipote del ricorrente, IT ED - la quale aveva affermato di non aver accettato la donazione, in quanto subordinata dal donante alla condizione sospensiva che i donatari non si costituissero parte civile 2 contro l'imputato - senza considerare che la stessa nipote era stata ritenuta teste non affidabile dalla Corte di assise di appello. IT ED, infatti, aveva reso dichiarazioni inesatte, avendo negato l'evidenza e avendo descritto una famiglia felice con un padre affettuoso e sempre presente, circostanze del tutto smentite dagli atti processuali. La Corte di assise di appello, quindi, ha ignorato quanto riferito sul puntgt moglie della vittima, la quale aveva affermato che l'imputato aveva effettuato la donazione per aiutare la famiglia. Il ricorrente, infine, ritiene illogica la conclusione del giudice di merito, posto che non si comprenderebbe come mai lo stesso imputato si sarebbe spogliato dei suoi beni immobili per impedire alle persone offese di costituirsi, quando la donazione non aveva coinvolto la madre e i fratelli della vittima, costituitesi appunto parte civile nel procedimento. Era emerso, poi, che l'imputato - come certificato dal dott. Cannavà - versava in uno stato di fortissima agitazione e presentava un disturbo ansioso- depressivo determinato dalle plurime aggressioni subite dal cognato, dallo stress accumulato nel tempo e dalla preoccupazione per la serenità della famiglia. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a concedere le circostanze attenuanti generiche, a nulla rilevando che gli stessi fossero stati, in parte, già considerati per la concessione della circostanza attenuante della provocazione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione sotto due profili diversi della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né dell'art. 133 cod. pen. né del principio del ne bis in idem. Anche sotto tale ultimo punto, pertanto, la Corte di assise di appello non avrebbe correttamente valorizzato lo stato di grave tensione psicologica nella quale versava l'imputato e il fatto che lo stesso, prima di commettere il delitto, aveva cercato di risolvere la situazione rivolgendosi alle Forze dell'ordine e al suo avvocato. La Corte di assise di appello, infine, non avrebbe considerato che nell'immediatezza dei fatti, l'imputato era già stato sentito due volte, prima della confessione del padre. In ogni caso, il silenzio dell'imputato non poteva considerarsi elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 62-bis, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e 125, 192, 194, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), e comma 3, cod. proc. pen., 3 1 ,Alt e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe applicato una pena elevata, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, dopo essersi limitata a evidenziare in maniera errata l'efferatezza dell'atto omicidiario. 3. Con ricorso a firma dell'avv. Salvatore Pennica, IO articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello non avrebbe correttamente tenuto in considerazione il contesto nel quale si era inserita la condotta accertata, la personalità del reo e la reale entità della minaccia che aveva rappresentato l'atteggiamento di IT AZ, essendosi limitata a offrire un'interpretazione della scena ripresa dalle video- camere del tutto distorta e lontana dalla verità. In particolare, il giudice di appello avrebbe in maniera errata affermato che l'imputato aveva agito in maniera fredda e lucida, quando era emerso che lo stesso, provato dall'ennesimo grave atteggiamento che la vittima aveva posto in essere nei confronti della sua famiglia, aveva agito nell'erronea consapevolezza di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Nel ricorso, poi, si evidenzia che, sotto il profilo della sussistenza della scriminate della legittima difesa putativa, tale errore, in una valutazione omnicomprensiva del fatto, poteva considerarsi scusabile, poiché - come chiarito anche nella relazione del dott. Cannavà - suffragato dalla credenza di fronteggiare un uomo spericolato, ostile e dotato di arma da fuoco. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone i presupposti di fatto e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice di merito non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che l'imputato, già soggetto a disturbi dell'ansia e forme di depressione a seguito dei comportamenti posti in essere dal cognato (come certificato nella relazione del dott. Cannavà), intimorito per l'incolumità dei prossimi congiunti, si era ritrovato del tutto isolato. Al contrario, vi era prova del fatto che lo stesso aveva cercato di trovare una soluzione ai problemi della famiglia della sorella, facendo collocare un sistema di video-sorveglianza presso l'abitazione di quest'ultima, nonché ulteriori protezioni (del tipo inferriate e sbarre). Egli si era addirittura rivolto alle forze dell'ordine, nonché al suo legale, al fine di rappresentare a tali soggetti la situazione di grave pericolo derivante dall'avvenuto acquisto di un'arma da fuoco da parte del cognato. Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'avvenuta donazione, da parte imputato, a favore della sorella e dei nipoti denotava resipiscenza dello stesso ed era fatto sintomatico della sua volontà riparatoria e ripristinatoria. Sul punto, invece, la Corte di assise di appello ha ritenuto in maniera errata che tale donazione sarebbe stata subordinata alla rinuncia alla costituzione di parte civile da parte delle parti offese, senza considerare che le dichiarazioni rilasciate in merito da IT ED erano del tutto inattendibili, posto che lo stesso giudice di merito aveva già rilevato la contraddittorietà e l'infedeltà delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa. Il ricorrente, poi, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'aver accertato lo stato d'ira dell'imputato ai fini della concessione della circostanza attenuante della provocazione avesse automaticamente escluso la possibilità per il giudicante di accertare, in merito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, le condizioni personali e cliniche dell'imputato. Nel ricorso, infine, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe in maniera errata valutato negativamente il fatto che l'imputato avesse taciuto per molte ore di essere stato lui l'autore dell'omicidio, nascondendosi dietro le dichiarazioni auto-accusatorie del padre, senza considerare che, dagli atti di indagine, non emergeva la consapevolezza in capo all'imputato dell'avvenuta confessione del padre. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe applicato una pena eccessiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Giova premettere che le circostanze attenuanti generiche consentono un adeguamento della sanzione penale alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto, quanto del soggetto;
pertanto, la valutazione di merito di detto adeguamento non può mai essere presunta oppure data per scontata, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affe mi l'esistenza, di 5 YA)ril dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Poliseno, Rv. 242709). Secondo l'orientamento della Corte di legittimità - condiviso dal Collegio - anche a seguito alla modifica legislativa dell'art. 62 bis cod. pen., introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. f-bis), d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) in tema di attenuanti generiche il giudice di merito è quindi sempre tenuto ad offrire almeno uno degli elementi da lui presi in considerazione nella decisione. Tale valutazione può essere anche desunta implicitamente dalla lettura della sentenza, purché sia possibile ricostruire il ragionamento complessivamente sviluppato dal giudice in ordine ai criteri suggeriti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 2014, Morichelli, RV. 258747). Nel caso concreto, sussiste il denunciato vizio di motivazione per la insufficiente risposta data dalla Corte di assise di appello alle richieste di concessione di dette attenuanti, sotto il profilo della grave situazione di pericolo che veniva alimentata dal protrarsi del comportamento aggressivo della vittima, tanto che lo stesso imputato, proprio il giorno precedente all'omicidio, aveva fatto installare delle telecamere di sorveglianza, che riprendevano e registravano le immagini nei pressi dell'abitazione della sorella. Per di più erano state sollecitate molte volte le forze dell'ordine per contenere l'aggressività di LI ai danni della moglie e dei prossimi congiunti, come la stessa sentenza impugnata riferisce a pag. 14. Sussiste inoltre l'errata interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. denunciata dal ricorrente, atteso che, a pag. 16 della sentenza, viene argomentata la decisione di negare il riconoscimento di dette circostanze anche per il fatto che "si tratta delle medesime evenienze fattuali - le plurime aggressioni patite, lo stress accumulato per la pessima condotta della vittima, la preoccupazione per la serenità della famiglia della sorella, continuamente aggredita dal proprio affine - già puntualmente considerate, in favore di IO, allorquando si è trattato di accordargli l'attenuante della provocazione per accumulo, di cui all'art. 62 omma primo n. 2 cod. pen. Riconsiderare le medesime circostanze sotto la nuova etichetta delle attenuanti generiche, costituirebbe pertanto una non confacente duplicazione di beneficio". Tale motivazione si pone in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte di legittimità circa il fatto che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune, quando questi incidano 6 non solo sull'intensità del dolo, ma sulla motivazione del delitto e sul carattere del reo, tanto da indurre il convincimento di una ridotta capacità a delinquere del colpevole. La valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione nè dell'art. 133 cod. pen. nè del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994, Licata, Rv. 199739 - Nel caso di specie la Corte, in un caso di omicidio connesso ad una situazione di forte contrasto tra due nuclei familiari, aveva concesso l'attenuante comune della provocazione in considerazione della dinamica dei fatti e quelle generiche sul presupposto della conflittualità tra le famiglie). Nella sentenza impugnata, inoltre, viene valutato negativamente il silenzio dell'imputato nelle prime fasi del delitto, quando il padre dell'imputato si era falsamente accusato di aver cagionato personalmente l'evento criminoso, per far allontanare dal figlio ogni sospetto degli inquirenti. A questo proposito i giudici, a pag. 16, evidenziano che "in tal modo l'imputato aveva rischiato di far incolpare senza ragione l'anziano generoso genitore almeno fino a quando una meticolosa perquisizione dei Carabinieri non aveva fatto rinvenire l'applicativo coi filmati video di cui si è detto ampiamente, che inchiodavano l'odierno prevenuto alle proprie responsabilità. Per tutte queste considerazioni, non vi sono ragioni specifiche per accordare al prevenuto le chieste circostanze generiche". Tale percorso motivazionale appare viziato, per l'estensione ad una fase anticipata della valutazione del comportamento silente dell'imputato, fino ad esigere, di fatto, la confessione del delitto nelle ore in cui nemmeno gli inquirenti avevano raccolto elementi o avevano esternato sospetti nei suoi confronti, atteso che solo con la perquisizione è stata trovata la registrazione del video in cui si riconosce chiaramente l'imputato mentre commette l'omicidio. Per di più, soltanto alle ore 16.00 il padre aveva confessato il delitto e alle successive ore 17,00 veniva stato trovato il filmato, sicché il margine di tempo doI trascorso tra questi due momenti appare troppo limitato per attribuire - sul piano logico - il rilievo indicato dai giudici al silenzio serbato dall'imputato agli effetti della possibile ingiusta incriminazione di un innocente, che si era autocalunniato per generosità paterna verso il discendente. Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può valutare negativamente, ai fini delle menzionate attenuanti, anche il contegno reticente o menzognero del giudicabile, pur sotto il profilo delle modalità che quel contegno accompagnano e caratterizzano, in quanto la condotta successiva al reato e, quindi, il comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo è uno degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ne consegue che è legittimo il diniego 7 D à-- delle attenuanti generiche, motivato sulla spiccata capacità a delinquere desunta dal comportamento processuale degli imputati (Sez. 4, n. 5015 del 04/12/1984, dep. 1985, Miano, Rv. 169358). Tuttavia, il diritto al silenzio, alla menzogna, che non sconfini nella calunnia e alla reticenza sul proprio operato, sono riconosciuti all'imputato dalla Costituzione e dall'ordinamento processuale, per cui dal loro esercizio non si può far derivare alcuna conseguenza negativa, come il diniego delle attenuanti generiche. L'imputato non è obbligato a un comportamento collaborativo, anche se non può certo tenere una condotta processuale ambigua, atteso che il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta, appunto l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere atteggiamenti processualmente "obliqui" e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale, che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (cfr. Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Aceto, Rv. 239489) e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice del merito (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Pg in proc. Biondi, Rv. 253152). Nel caso di specie, il silenzio serbato dall'imputato è stato tenuto non durante un interrogatorio della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, immediatamente successivo alla confessione del padre, sicché il ragionamento svolto dai giudici di merito si è spinto, in modo evidente, ad anticipare il rilievo di un comportamento silenzioso dell'imputato addirittura ad una fase delle indagini degli inquirenti nella quale non era emerso alcun sospetto concreto nei suoi confronti. Infine, anche il rilievo contenuto nei motivi di ricorso elaborati dall'avv. Pennica circa l'insussistenza di una condizione sospensiva alla donazione dei beni fatta ai figli della vittima appare fondato. Appare illogica la svalutazione dello spirito di liberalità con il quale è stato stipulato l'atto di donazione nel corso del giudizio, agli effetti dell'invocata concessione delle attenuanti generiche, in ragione dello scopo dell'imputato di scoraggiare in tal modo la costituzione di parte civile dei donatari. Assume particolare pregnanza in quest'ottica il fatto - oggettivamente non considerato dai giudici - che l'atto di donazione posto in essere non avrebbe impedito la costituzione di parte civile degli altri familiari (come poi si è realizzata), segnatamente di IA LI, madre di IT AZ, IT EL, BR, CA e OL, rispettivamente sorelle e fratelli della vittima, visto che a costoro non era stata offerta alcuna somma di danaro, sicché tale situazione oggettiva non risulta adeguatamente valutata dai giudici di merito, che si sono limitati a desumere un intento "opaco" perseguito 8 dall'imputato con l'atto di donazione, sulla base di un'interpretazione meramente soggettiva della nipote ED escussa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fino al punto di svuotare di qualunque connotazione positiva per l'imputato l'atto di liberalità da egli compiuto. Infine, i giudici - in modo immotivato - non hanno dato alcun rilievo ad un altro aspetto della vicenda, consistente nell'assenza di efficaci interventi delle autorità a seguito delle plurime e reiterate denunce sui comportamenti aggressivi posti in essere dalla vittima verso la sorella dell'imputato, IO CR. L'assenza di interventi efficaci delle forze dell'ordine, prospettata dalla difesa dell'imputato con dati fattuali precisi, avrebbe dovuto indurre i giudici ad ampliare l'esame della condizione soggettiva di capacità a delinquere dell'imputato, sotto il profilo dei motivi a delinquere di cui all'art. 133, secondo comma n. 1, cod. pen. , al di là del profilo della mera provocazione generata dalle pregresse condotte della vittima, trattandosi del profilo di particolare esasperazione dell'imputato, derivante dalla inutilità o dell'assenza di interventi degli organi pubblici preposti. I giudici erano stati chiamati a verificare, agli effetti dell'invocata concessione delle attenuanti generiche, se tali inerzie ed inefficienze avessero creato una singolare ed oggettiva situazione di insicurezza e precarietà, che in modo rilevante aveva accresciuto i timori dell'imputato per l'incolumità e la serenità della madre, della sorella e dei nipoti. Sotto tale profilo, la difesa aveva offerto una documentazione sanitaria sul disturbo ansioso-depressivo, che affliggeva l'imputato prima del fatto delittuoso, sulla quale i giudici di merito non hanno offerto adeguata risposta. Complessivamente la valutazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche appare, pertanto, sotto il primo profilo viziata sul piano giuridico e, sotto gli altri profili, carente sul piano motivazionale. 1.2. Infondato è invece il motivo sul diniego del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, perché manca al momento della condotta la necessità attuale dell'imputato di una difesa dell'incolumità propria o altrui, nei termini che la giurisprudenza di legittimità ha finora attribuito agli aspetti dell'attualità ed imminenza del pericolo di danno grave a detta incolumità. IT - per come risulta dalla ricostruzione dei fatti spiegata in sentenza - non aveva posto in essere, fino a quel momento, alcun atto di aggressione fisica, limitandosi a "discutere con la madre dell'imputato, dopo aver dato dei soldi al figlio, poi si era allontanato apparendo calmo, salvo fare subito ritorno verso l'abitazione dei IO alle ore 10,30, riprendendo ad altercare con la suocera (madre del prevenuto)"; a quel punto, IO aveva impugnato a due 9 mani la pistola e sparato tre colpi di pistola, e poi si era accanito sul corpo della vittima, esplodendo altri sei colpi. In tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell'attuale formulazione, successiva alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, se il pericolo non sia attuale, essendo legittima la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente. (Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, Morabito, Rv. 278861). Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti svolta dai giudici di merito, sulla base delle risultanze istruttorie e della descrizione dei comportamenti della vittima durante le fasi immediatamente antecedenti il delitto, non consente in alcun modo di affermare che lo stesso abbia posto in essere quel giorno una situazione di effettivo pericolo per l'incolumità dei presenti o abbia effettuato dei movimenti, impugnando oggetti o creando comunque una situazione tale da ingenerare nelle persone presenti - sia pure in via putativa - il convincimento che fosse oggettivamente sussistente un grave pericolo attuale per l'incolumità delle persone. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimanendo così assorbito anche il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio, e deve rigettare il ricorso per il resto. 3. Per il principio di soccombenza, inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che la Corte ritiene equo liquidare nella seguente misura, in ragione dell'attività processuale svolta dai rispettivi patrocinatori: - per IT HI, IT EL e IT BR, complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge e - per IT ED, IA LI, IT CA e IT PI, complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. lo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IT HI, IT EL e IT BR, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge e dalle parti civili IT ED, IA LI, IT CA e IT PI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO ira. o O C ira al fai ral ide • il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato VIRGONE SALVATORE chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato VINCIGUERRA GIUSEPPE chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato SCOPELLITI FRANCESCO chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato PENNICA SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41341 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IO RA ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 14 aprile 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 14 maggio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati commessi il 2 novembre 2018 in MO e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) omicidio di IT AZ attenuato dalla c.d. provocazione per accumulo, ai sensi degli artt. 575 e 62, primo comma, n. 2, cod. pen., perché, a seguito dell'ennesimo comportamento aggressivo e molesto della vittima nei confronti di tutti i componenti della famiglia dell'imputato, quest'ultimo - con l'utilizzo della pistola di cui al capo b - aveva esploso numerosi colpi d'arma da fuoco nei confronti di IT, attingendolo in parti vitali e cagionandone la morte;
b) porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva portato illegalmente in luogo pubblico una pistola semiautomatica, calibro 9x21, marca Beretta, matricola n. E68906P, legalmente denunciata dallo stesso. In Palma di MO il 2.11.2018. 2. Con atto di ricorso a firma dell'avv. Francesco IT, IO articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 62-bis, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e 125, 192, 194, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), e comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché - senza offrire sul punto alcuna valida motivazione - il giudice di secondo grado avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone tutti i presupposti fattuali. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di secondo grado avrebbe affermato in maniera errata che la donazione - con la quale l'imputato, a titolo di ristoro parziale, aveva ceduto alcuni suoi beni immobili ai nipoti e alla sorella (rispettivamente figli e moglie della vittima) - avesse avuto natura del tutto strumentale. La Corte di assise di appello sarebbe giunta a tale conclusione in forza delle dichiarazioni rilasciate dalla nipote del ricorrente, IT ED - la quale aveva affermato di non aver accettato la donazione, in quanto subordinata dal donante alla condizione sospensiva che i donatari non si costituissero parte civile 2 contro l'imputato - senza considerare che la stessa nipote era stata ritenuta teste non affidabile dalla Corte di assise di appello. IT ED, infatti, aveva reso dichiarazioni inesatte, avendo negato l'evidenza e avendo descritto una famiglia felice con un padre affettuoso e sempre presente, circostanze del tutto smentite dagli atti processuali. La Corte di assise di appello, quindi, ha ignorato quanto riferito sul puntgt moglie della vittima, la quale aveva affermato che l'imputato aveva effettuato la donazione per aiutare la famiglia. Il ricorrente, infine, ritiene illogica la conclusione del giudice di merito, posto che non si comprenderebbe come mai lo stesso imputato si sarebbe spogliato dei suoi beni immobili per impedire alle persone offese di costituirsi, quando la donazione non aveva coinvolto la madre e i fratelli della vittima, costituitesi appunto parte civile nel procedimento. Era emerso, poi, che l'imputato - come certificato dal dott. Cannavà - versava in uno stato di fortissima agitazione e presentava un disturbo ansioso- depressivo determinato dalle plurime aggressioni subite dal cognato, dallo stress accumulato nel tempo e dalla preoccupazione per la serenità della famiglia. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a concedere le circostanze attenuanti generiche, a nulla rilevando che gli stessi fossero stati, in parte, già considerati per la concessione della circostanza attenuante della provocazione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione sotto due profili diversi della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né dell'art. 133 cod. pen. né del principio del ne bis in idem. Anche sotto tale ultimo punto, pertanto, la Corte di assise di appello non avrebbe correttamente valorizzato lo stato di grave tensione psicologica nella quale versava l'imputato e il fatto che lo stesso, prima di commettere il delitto, aveva cercato di risolvere la situazione rivolgendosi alle Forze dell'ordine e al suo avvocato. La Corte di assise di appello, infine, non avrebbe considerato che nell'immediatezza dei fatti, l'imputato era già stato sentito due volte, prima della confessione del padre. In ogni caso, il silenzio dell'imputato non poteva considerarsi elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 62-bis, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e 125, 192, 194, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), e comma 3, cod. proc. pen., 3 1 ,Alt e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe applicato una pena elevata, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, dopo essersi limitata a evidenziare in maniera errata l'efferatezza dell'atto omicidiario. 3. Con ricorso a firma dell'avv. Salvatore Pennica, IO articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello non avrebbe correttamente tenuto in considerazione il contesto nel quale si era inserita la condotta accertata, la personalità del reo e la reale entità della minaccia che aveva rappresentato l'atteggiamento di IT AZ, essendosi limitata a offrire un'interpretazione della scena ripresa dalle video- camere del tutto distorta e lontana dalla verità. In particolare, il giudice di appello avrebbe in maniera errata affermato che l'imputato aveva agito in maniera fredda e lucida, quando era emerso che lo stesso, provato dall'ennesimo grave atteggiamento che la vittima aveva posto in essere nei confronti della sua famiglia, aveva agito nell'erronea consapevolezza di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Nel ricorso, poi, si evidenzia che, sotto il profilo della sussistenza della scriminate della legittima difesa putativa, tale errore, in una valutazione omnicomprensiva del fatto, poteva considerarsi scusabile, poiché - come chiarito anche nella relazione del dott. Cannavà - suffragato dalla credenza di fronteggiare un uomo spericolato, ostile e dotato di arma da fuoco. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone i presupposti di fatto e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice di merito non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che l'imputato, già soggetto a disturbi dell'ansia e forme di depressione a seguito dei comportamenti posti in essere dal cognato (come certificato nella relazione del dott. Cannavà), intimorito per l'incolumità dei prossimi congiunti, si era ritrovato del tutto isolato. Al contrario, vi era prova del fatto che lo stesso aveva cercato di trovare una soluzione ai problemi della famiglia della sorella, facendo collocare un sistema di video-sorveglianza presso l'abitazione di quest'ultima, nonché ulteriori protezioni (del tipo inferriate e sbarre). Egli si era addirittura rivolto alle forze dell'ordine, nonché al suo legale, al fine di rappresentare a tali soggetti la situazione di grave pericolo derivante dall'avvenuto acquisto di un'arma da fuoco da parte del cognato. Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'avvenuta donazione, da parte imputato, a favore della sorella e dei nipoti denotava resipiscenza dello stesso ed era fatto sintomatico della sua volontà riparatoria e ripristinatoria. Sul punto, invece, la Corte di assise di appello ha ritenuto in maniera errata che tale donazione sarebbe stata subordinata alla rinuncia alla costituzione di parte civile da parte delle parti offese, senza considerare che le dichiarazioni rilasciate in merito da IT ED erano del tutto inattendibili, posto che lo stesso giudice di merito aveva già rilevato la contraddittorietà e l'infedeltà delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa. Il ricorrente, poi, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'aver accertato lo stato d'ira dell'imputato ai fini della concessione della circostanza attenuante della provocazione avesse automaticamente escluso la possibilità per il giudicante di accertare, in merito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, le condizioni personali e cliniche dell'imputato. Nel ricorso, infine, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe in maniera errata valutato negativamente il fatto che l'imputato avesse taciuto per molte ore di essere stato lui l'autore dell'omicidio, nascondendosi dietro le dichiarazioni auto-accusatorie del padre, senza considerare che, dagli atti di indagine, non emergeva la consapevolezza in capo all'imputato dell'avvenuta confessione del padre. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe applicato una pena eccessiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Giova premettere che le circostanze attenuanti generiche consentono un adeguamento della sanzione penale alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto, quanto del soggetto;
pertanto, la valutazione di merito di detto adeguamento non può mai essere presunta oppure data per scontata, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affe mi l'esistenza, di 5 YA)ril dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Poliseno, Rv. 242709). Secondo l'orientamento della Corte di legittimità - condiviso dal Collegio - anche a seguito alla modifica legislativa dell'art. 62 bis cod. pen., introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. f-bis), d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) in tema di attenuanti generiche il giudice di merito è quindi sempre tenuto ad offrire almeno uno degli elementi da lui presi in considerazione nella decisione. Tale valutazione può essere anche desunta implicitamente dalla lettura della sentenza, purché sia possibile ricostruire il ragionamento complessivamente sviluppato dal giudice in ordine ai criteri suggeriti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 2014, Morichelli, RV. 258747). Nel caso concreto, sussiste il denunciato vizio di motivazione per la insufficiente risposta data dalla Corte di assise di appello alle richieste di concessione di dette attenuanti, sotto il profilo della grave situazione di pericolo che veniva alimentata dal protrarsi del comportamento aggressivo della vittima, tanto che lo stesso imputato, proprio il giorno precedente all'omicidio, aveva fatto installare delle telecamere di sorveglianza, che riprendevano e registravano le immagini nei pressi dell'abitazione della sorella. Per di più erano state sollecitate molte volte le forze dell'ordine per contenere l'aggressività di LI ai danni della moglie e dei prossimi congiunti, come la stessa sentenza impugnata riferisce a pag. 14. Sussiste inoltre l'errata interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. denunciata dal ricorrente, atteso che, a pag. 16 della sentenza, viene argomentata la decisione di negare il riconoscimento di dette circostanze anche per il fatto che "si tratta delle medesime evenienze fattuali - le plurime aggressioni patite, lo stress accumulato per la pessima condotta della vittima, la preoccupazione per la serenità della famiglia della sorella, continuamente aggredita dal proprio affine - già puntualmente considerate, in favore di IO, allorquando si è trattato di accordargli l'attenuante della provocazione per accumulo, di cui all'art. 62 omma primo n. 2 cod. pen. Riconsiderare le medesime circostanze sotto la nuova etichetta delle attenuanti generiche, costituirebbe pertanto una non confacente duplicazione di beneficio". Tale motivazione si pone in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte di legittimità circa il fatto che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune, quando questi incidano 6 non solo sull'intensità del dolo, ma sulla motivazione del delitto e sul carattere del reo, tanto da indurre il convincimento di una ridotta capacità a delinquere del colpevole. La valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione nè dell'art. 133 cod. pen. nè del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994, Licata, Rv. 199739 - Nel caso di specie la Corte, in un caso di omicidio connesso ad una situazione di forte contrasto tra due nuclei familiari, aveva concesso l'attenuante comune della provocazione in considerazione della dinamica dei fatti e quelle generiche sul presupposto della conflittualità tra le famiglie). Nella sentenza impugnata, inoltre, viene valutato negativamente il silenzio dell'imputato nelle prime fasi del delitto, quando il padre dell'imputato si era falsamente accusato di aver cagionato personalmente l'evento criminoso, per far allontanare dal figlio ogni sospetto degli inquirenti. A questo proposito i giudici, a pag. 16, evidenziano che "in tal modo l'imputato aveva rischiato di far incolpare senza ragione l'anziano generoso genitore almeno fino a quando una meticolosa perquisizione dei Carabinieri non aveva fatto rinvenire l'applicativo coi filmati video di cui si è detto ampiamente, che inchiodavano l'odierno prevenuto alle proprie responsabilità. Per tutte queste considerazioni, non vi sono ragioni specifiche per accordare al prevenuto le chieste circostanze generiche". Tale percorso motivazionale appare viziato, per l'estensione ad una fase anticipata della valutazione del comportamento silente dell'imputato, fino ad esigere, di fatto, la confessione del delitto nelle ore in cui nemmeno gli inquirenti avevano raccolto elementi o avevano esternato sospetti nei suoi confronti, atteso che solo con la perquisizione è stata trovata la registrazione del video in cui si riconosce chiaramente l'imputato mentre commette l'omicidio. Per di più, soltanto alle ore 16.00 il padre aveva confessato il delitto e alle successive ore 17,00 veniva stato trovato il filmato, sicché il margine di tempo doI trascorso tra questi due momenti appare troppo limitato per attribuire - sul piano logico - il rilievo indicato dai giudici al silenzio serbato dall'imputato agli effetti della possibile ingiusta incriminazione di un innocente, che si era autocalunniato per generosità paterna verso il discendente. Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può valutare negativamente, ai fini delle menzionate attenuanti, anche il contegno reticente o menzognero del giudicabile, pur sotto il profilo delle modalità che quel contegno accompagnano e caratterizzano, in quanto la condotta successiva al reato e, quindi, il comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo è uno degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ne consegue che è legittimo il diniego 7 D à-- delle attenuanti generiche, motivato sulla spiccata capacità a delinquere desunta dal comportamento processuale degli imputati (Sez. 4, n. 5015 del 04/12/1984, dep. 1985, Miano, Rv. 169358). Tuttavia, il diritto al silenzio, alla menzogna, che non sconfini nella calunnia e alla reticenza sul proprio operato, sono riconosciuti all'imputato dalla Costituzione e dall'ordinamento processuale, per cui dal loro esercizio non si può far derivare alcuna conseguenza negativa, come il diniego delle attenuanti generiche. L'imputato non è obbligato a un comportamento collaborativo, anche se non può certo tenere una condotta processuale ambigua, atteso che il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta, appunto l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere atteggiamenti processualmente "obliqui" e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale, che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (cfr. Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Aceto, Rv. 239489) e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice del merito (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Pg in proc. Biondi, Rv. 253152). Nel caso di specie, il silenzio serbato dall'imputato è stato tenuto non durante un interrogatorio della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, immediatamente successivo alla confessione del padre, sicché il ragionamento svolto dai giudici di merito si è spinto, in modo evidente, ad anticipare il rilievo di un comportamento silenzioso dell'imputato addirittura ad una fase delle indagini degli inquirenti nella quale non era emerso alcun sospetto concreto nei suoi confronti. Infine, anche il rilievo contenuto nei motivi di ricorso elaborati dall'avv. Pennica circa l'insussistenza di una condizione sospensiva alla donazione dei beni fatta ai figli della vittima appare fondato. Appare illogica la svalutazione dello spirito di liberalità con il quale è stato stipulato l'atto di donazione nel corso del giudizio, agli effetti dell'invocata concessione delle attenuanti generiche, in ragione dello scopo dell'imputato di scoraggiare in tal modo la costituzione di parte civile dei donatari. Assume particolare pregnanza in quest'ottica il fatto - oggettivamente non considerato dai giudici - che l'atto di donazione posto in essere non avrebbe impedito la costituzione di parte civile degli altri familiari (come poi si è realizzata), segnatamente di IA LI, madre di IT AZ, IT EL, BR, CA e OL, rispettivamente sorelle e fratelli della vittima, visto che a costoro non era stata offerta alcuna somma di danaro, sicché tale situazione oggettiva non risulta adeguatamente valutata dai giudici di merito, che si sono limitati a desumere un intento "opaco" perseguito 8 dall'imputato con l'atto di donazione, sulla base di un'interpretazione meramente soggettiva della nipote ED escussa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fino al punto di svuotare di qualunque connotazione positiva per l'imputato l'atto di liberalità da egli compiuto. Infine, i giudici - in modo immotivato - non hanno dato alcun rilievo ad un altro aspetto della vicenda, consistente nell'assenza di efficaci interventi delle autorità a seguito delle plurime e reiterate denunce sui comportamenti aggressivi posti in essere dalla vittima verso la sorella dell'imputato, IO CR. L'assenza di interventi efficaci delle forze dell'ordine, prospettata dalla difesa dell'imputato con dati fattuali precisi, avrebbe dovuto indurre i giudici ad ampliare l'esame della condizione soggettiva di capacità a delinquere dell'imputato, sotto il profilo dei motivi a delinquere di cui all'art. 133, secondo comma n. 1, cod. pen. , al di là del profilo della mera provocazione generata dalle pregresse condotte della vittima, trattandosi del profilo di particolare esasperazione dell'imputato, derivante dalla inutilità o dell'assenza di interventi degli organi pubblici preposti. I giudici erano stati chiamati a verificare, agli effetti dell'invocata concessione delle attenuanti generiche, se tali inerzie ed inefficienze avessero creato una singolare ed oggettiva situazione di insicurezza e precarietà, che in modo rilevante aveva accresciuto i timori dell'imputato per l'incolumità e la serenità della madre, della sorella e dei nipoti. Sotto tale profilo, la difesa aveva offerto una documentazione sanitaria sul disturbo ansioso-depressivo, che affliggeva l'imputato prima del fatto delittuoso, sulla quale i giudici di merito non hanno offerto adeguata risposta. Complessivamente la valutazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche appare, pertanto, sotto il primo profilo viziata sul piano giuridico e, sotto gli altri profili, carente sul piano motivazionale. 1.2. Infondato è invece il motivo sul diniego del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, perché manca al momento della condotta la necessità attuale dell'imputato di una difesa dell'incolumità propria o altrui, nei termini che la giurisprudenza di legittimità ha finora attribuito agli aspetti dell'attualità ed imminenza del pericolo di danno grave a detta incolumità. IT - per come risulta dalla ricostruzione dei fatti spiegata in sentenza - non aveva posto in essere, fino a quel momento, alcun atto di aggressione fisica, limitandosi a "discutere con la madre dell'imputato, dopo aver dato dei soldi al figlio, poi si era allontanato apparendo calmo, salvo fare subito ritorno verso l'abitazione dei IO alle ore 10,30, riprendendo ad altercare con la suocera (madre del prevenuto)"; a quel punto, IO aveva impugnato a due 9 mani la pistola e sparato tre colpi di pistola, e poi si era accanito sul corpo della vittima, esplodendo altri sei colpi. In tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell'attuale formulazione, successiva alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, se il pericolo non sia attuale, essendo legittima la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente. (Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, Morabito, Rv. 278861). Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti svolta dai giudici di merito, sulla base delle risultanze istruttorie e della descrizione dei comportamenti della vittima durante le fasi immediatamente antecedenti il delitto, non consente in alcun modo di affermare che lo stesso abbia posto in essere quel giorno una situazione di effettivo pericolo per l'incolumità dei presenti o abbia effettuato dei movimenti, impugnando oggetti o creando comunque una situazione tale da ingenerare nelle persone presenti - sia pure in via putativa - il convincimento che fosse oggettivamente sussistente un grave pericolo attuale per l'incolumità delle persone. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimanendo così assorbito anche il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio, e deve rigettare il ricorso per il resto. 3. Per il principio di soccombenza, inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che la Corte ritiene equo liquidare nella seguente misura, in ragione dell'attività processuale svolta dai rispettivi patrocinatori: - per IT HI, IT EL e IT BR, complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge e - per IT ED, IA LI, IT CA e IT PI, complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. lo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IT HI, IT EL e IT BR, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge e dalle parti civili IT ED, IA LI, IT CA e IT PI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18/05/2023