CASS
Sentenza 16 maggio 2007
Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
Non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima, sottoposta a limite temporale prestabilito, sia divenuta inefficace per decorso del tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 26665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26665 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
R. G. n. 42763106 Udienza in camera di consiglio Sent. n. 1116
2 6665 /07 Udienza pubblica del 76/5/07
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione sesta penale
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente 1. Dott. Antonio Stefano Agrò
Consigliere 2. dott. Nicola Milo
3. dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
Consigliere 4. dott. Carlo Di Casola
5. dott. Giacomo Paoloni Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI AR avverso l'ordinanza del
Tribunale di Catanzaro, pronunciata in data 10.8.2006;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal consigliere Carlo Di Casola;
dott. Giovanni Udito il Procuratore Generale in persona del
D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità per carenza d'interesse; ildūs l'AW. Pesare Osserva in fatto ed in diritto:
1. Catanzaro haCon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di revocato la misura custodiale applicata con riferimento al reato di
1 delitto di truffa e sostituito la misura cautelare relativa al sospensione induzione con la misura della concussione per dall'esercizio di pubblico ufficio.
2. L'indagato ricorre per vizio di motivazione, in ordine agli elementi costitutivi del reato.
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
del ricorso 4. PremessO che al momento della presentazione sospensione residuava soltanto la misura interdittiva della dall'esercizio del pubblico ufficio, deve essere in questa sede rilevato che tale misura, sottoposta a limite temporaneo prestabilito dalla normativa in vigore (art. 308 c.p.p.), è scaduta e, pertanto, ha perso qualsiasi efficacia. 5. Le ragioni della dichiarazione di inammissibilità sono molteplici. Secondo la giurisprudenza prevalente, condivisa da questo 6.
collegio, "L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma cod.
proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere un
effettivo pregiudizio che la parte abbia subito con il provvedimento impugnato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che abbia confermato (0
sostituito la misura cautelare con) la misura cautelare interdittiva qualora questa si sia esaurita nelle more del giudizio, poiché
l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non è idoneo ad incidere sul provvedimento che ha imposto la misura cautelare". (Affermando tale principio in tema di interdizione dalla funzione di docente presso le scuole pubbliche e private, la Corte, con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite 12 ottobre 1993, n. 20, ric.
Durante, ove si sanciva il principio che 1'interesse alla
impugnazione sussiste anche nel caso in cui la misura sia stata
revocata nel corso del procedimento argomentava che il principio,
-
proprio perché affermato solo per la custodia cautelare, e con
riguardo al diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di
misure e di situazioni del tutto diverse tra loro). (Cass., Sez. 6,
Sentenza n. 3111 del 20/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995 ) Rv. 202501 ;
Di Benedetto). 7. Peraltro, è stato di recente affermato il principio secondo cui "In tema di impugnazioni avverso misure cautelari interdittive,
anche dopo la introduzione dell'art. 405 comma primo-bis cod. proc. pen., che impone la richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., la revoca
della misura, pur limitatamente alla mancanza delle esigenze cautelari, fa venire meno l'interesse alla trattazione del ricorso,
atteso che detto interesse deve configurarsi nella rimozione di un
effettivo pregiudizio per l'indagato e non può essere meramente
Sez. 51 astratto o potenziale, ma specifico e concreto" (Cass. Sentenza n. 4392 del 05/10/2006 Cc. (dep. 02/02/2007 ) Rv. 235884 ;
Caroli Casavola). 8. Infine, si è precisato che "A seguito della entrata in vigore del comma primo-bis dell'art. 405 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 3 L. n. 46 del 2006, che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando la Corte di
cassazione si è pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., salva
l'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato,
ravvisabile l'interesse dell'indagato alla trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di misura cautelare interdittiva che nelle more della procedura incidentale sia stata revocata, quando il ricorso riguarda il tema degli indizi di colpevolezza;
ma detto interesse deve essere, oltre che concreto ed attuale, espressamente dedotto dal ricorrente, con la indicazione degli elementi di fatto che comprovano che non sono stati acquisiti nè sono ragionevolmente acquisibili ulteriori elementi a carico".
05/12/2006 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4447 del CC. (dep. 05/02/2007) Rv. 235885 ; Balzarini).
9. Alla luce degli arresti giurisprudenziali citati, non resta, in questa sede, che registrare l'omessa specificazione da parte del
ricorrente.
10. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento,
trattandosi di una sopravvenuta carenza di interesse.
3
P.Q.M.
ro pravve Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma il 16.5.2007 Il consigliere estensoreek/
IL CANCELLIERE SUPER C1
Lidia Scalia
مصوری
Depositato in Cancelleria
9 LUG. 2007 Boggi
IL CANCELLIERE C1 SUPER
nute cor re d'interesseсочения
Il
2 6665 /07 Udienza pubblica del 76/5/07
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione sesta penale
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente 1. Dott. Antonio Stefano Agrò
Consigliere 2. dott. Nicola Milo
3. dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
Consigliere 4. dott. Carlo Di Casola
5. dott. Giacomo Paoloni Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI AR avverso l'ordinanza del
Tribunale di Catanzaro, pronunciata in data 10.8.2006;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal consigliere Carlo Di Casola;
dott. Giovanni Udito il Procuratore Generale in persona del
D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità per carenza d'interesse; ildūs l'AW. Pesare Osserva in fatto ed in diritto:
1. Catanzaro haCon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di revocato la misura custodiale applicata con riferimento al reato di
1 delitto di truffa e sostituito la misura cautelare relativa al sospensione induzione con la misura della concussione per dall'esercizio di pubblico ufficio.
2. L'indagato ricorre per vizio di motivazione, in ordine agli elementi costitutivi del reato.
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
del ricorso 4. PremessO che al momento della presentazione sospensione residuava soltanto la misura interdittiva della dall'esercizio del pubblico ufficio, deve essere in questa sede rilevato che tale misura, sottoposta a limite temporaneo prestabilito dalla normativa in vigore (art. 308 c.p.p.), è scaduta e, pertanto, ha perso qualsiasi efficacia. 5. Le ragioni della dichiarazione di inammissibilità sono molteplici. Secondo la giurisprudenza prevalente, condivisa da questo 6.
collegio, "L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma cod.
proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere un
effettivo pregiudizio che la parte abbia subito con il provvedimento impugnato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che abbia confermato (0
sostituito la misura cautelare con) la misura cautelare interdittiva qualora questa si sia esaurita nelle more del giudizio, poiché
l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non è idoneo ad incidere sul provvedimento che ha imposto la misura cautelare". (Affermando tale principio in tema di interdizione dalla funzione di docente presso le scuole pubbliche e private, la Corte, con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite 12 ottobre 1993, n. 20, ric.
Durante, ove si sanciva il principio che 1'interesse alla
impugnazione sussiste anche nel caso in cui la misura sia stata
revocata nel corso del procedimento argomentava che il principio,
-
proprio perché affermato solo per la custodia cautelare, e con
riguardo al diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di
misure e di situazioni del tutto diverse tra loro). (Cass., Sez. 6,
Sentenza n. 3111 del 20/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995 ) Rv. 202501 ;
Di Benedetto). 7. Peraltro, è stato di recente affermato il principio secondo cui "In tema di impugnazioni avverso misure cautelari interdittive,
anche dopo la introduzione dell'art. 405 comma primo-bis cod. proc. pen., che impone la richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., la revoca
della misura, pur limitatamente alla mancanza delle esigenze cautelari, fa venire meno l'interesse alla trattazione del ricorso,
atteso che detto interesse deve configurarsi nella rimozione di un
effettivo pregiudizio per l'indagato e non può essere meramente
Sez. 51 astratto o potenziale, ma specifico e concreto" (Cass. Sentenza n. 4392 del 05/10/2006 Cc. (dep. 02/02/2007 ) Rv. 235884 ;
Caroli Casavola). 8. Infine, si è precisato che "A seguito della entrata in vigore del comma primo-bis dell'art. 405 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 3 L. n. 46 del 2006, che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando la Corte di
cassazione si è pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., salva
l'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato,
ravvisabile l'interesse dell'indagato alla trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di misura cautelare interdittiva che nelle more della procedura incidentale sia stata revocata, quando il ricorso riguarda il tema degli indizi di colpevolezza;
ma detto interesse deve essere, oltre che concreto ed attuale, espressamente dedotto dal ricorrente, con la indicazione degli elementi di fatto che comprovano che non sono stati acquisiti nè sono ragionevolmente acquisibili ulteriori elementi a carico".
05/12/2006 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4447 del CC. (dep. 05/02/2007) Rv. 235885 ; Balzarini).
9. Alla luce degli arresti giurisprudenziali citati, non resta, in questa sede, che registrare l'omessa specificazione da parte del
ricorrente.
10. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento,
trattandosi di una sopravvenuta carenza di interesse.
3
P.Q.M.
ro pravve Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma il 16.5.2007 Il consigliere estensoreek/
IL CANCELLIERE SUPER C1
Lidia Scalia
مصوری
Depositato in Cancelleria
9 LUG. 2007 Boggi
IL CANCELLIERE C1 SUPER
nute cor re d'interesseсочения
Il