Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
In tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, qualora quest'ultimo nella relativa procedura abbia chiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trovi detenuto e tale incombente abbia avuto luogo in assenza dei difensori di fiducia non preventivamente avvisati, non sussiste la nullità di cui agli articoli 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., considerato che l'invito "ad audiendum" ex art. 127 cod. proc. pen., non è assimilabile all'interrogatorio o all'esame e si concreta in una mera richiesta di rilasciare spontanee dichiarazioni nell'ambito della procedura camerale, che non prevede il diritto del difensore di essere presente, con la conseguenza che l'omesso avviso a quest'ultimo non comporta alcuna nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2006, n. 19297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19297 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 04/04/2006
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 880
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 7309/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR CL AN, nata in [...] il [...];
contro l'ordinanza 11 gennaio 2006 della Corte d'appello di Messina. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuova deliberazione. FATTO
Ritenuto che la difesa di CL AN UR propone ricorso contro l'ordinanza 11 gennaio 2006 della Corte d'appello di Messina con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nell'ambito della procedura estradizionale attivata su richiesta della Repubblica di Romania;
che, ad avviso del giudice d'appello, la richiesta de qua non potrebbe trovare accoglimento nelle more del giudizio di estradizione, ancora pendente dopo l'annullamento della sentenza della Corte d'appello favorevole all'estradizione, in quanto non è da ritenere il venire meno delle esigenze cautelari per le quali a seguito dell'arresto fu disposta la misura cautelare in riferimento alla tipologia del reato e al pericolo di fuga;
che, con un primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 178 c.p.p. e dell'art. 127 c.p.p., in relazione agli art. 178 e 179 c.p.p., in quanto l'estradanda, la quale aveva richiesto di essere sentita nella presente procedura dal magistrato di sorveglianza del luogo ove era detenuta, è stata esaminata senza la presenza dei difensori di fiducia non preventivamente avvisati;
che, con un secondo motivo, si deduce l'illegittimità del rigetto dell'istanza volta a ottenere un diverso regime di custodia dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza favorevole all'estradizione pronunciata dalla Corte d'appello di Messina, senza che il giudice relatore ed estensore della sentenza annullata si astenesse per ragioni di convenienza dalla trattazione della decisione sull'istanza de qua ex art. 36 c.p.p., lett. h);
che, con un terzo motivo, si deduce ancora la violazione dell'art. 718 c.p.p., in relazione all'art. 299, 273 e 274 c.p.p., in quanto una volta intervenuta la sentenza favorevole all'estradizione non è precluso al giudice la rivalutazione del regime di custodia e ogni sua modifica al riguardo;
che, ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha introdotto una preclusione esclusa dalla giurisprudenza di legittimità e, in ogni caso, si è pronunciata sull'istanza senza rivalutare le condizioni rappresentate a sostegno della stesa e con argomentazioni del tutto apodittiche e prive di contenuti concreti, essendo privo di significato il riferimento alla tipologia del reato e al pericolo che l'imputato possa darsi alla fuga nelle more del giudizio di estradizione;
che tale è ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'invito "ad audiendum", ai sensi dell'art. 127 c.p.p. non è assimilabile a un interrogatorio ovvero a un esame, bensì alla richiesta di rilasciare spontanee dichiarazioni nell'ambito della procedura camerale e non prevede il diritto del difensore a essere presente e, pertanto, l'omesso avviso non comporta alcuna nullità;
che tale conclusione trova fondamento nella puntuale lettura della sentenza 31 gennaio 1991, n. 45 Corte Cosi e il disposto dell'art. 127 c.p.p., comma 3, in riferimento all'art. 309 c.p.p., comma 8,
dalla quale discende che non esiste il diritto dell'interessato detenuto in un luogo esterno al circondario, ad essere sentito nell'udienza camerale fissata per il riesame della misura cautelare, ma, piuttosto, che è stato riconosciuto al giudice di valutare l'opportunità, in presenza di una motivata richiesta avanza dal detenuto di essere sentito sulla procedura de libertate, di disporre l'audizione e di richiedere al magistrato di sorveglianza di acquisire le spontanee dichiarazioni dell'interessato;
che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la dedotta asserita violazione del dovere di astensione avrebbe dovuto comportare l'attivazione della procedura di ricusazione e non produce alcuna nullità dell'atto adottato (Cass. 24 gennaio 1996, Gregorian rv. 203800);
che il terzo motivo è, invece, fondato, in quanto la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale de libertate, purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione de libertate che determina una preclusione endoprocessuale sul punto, decisione definitiva sulla questione de libertate, intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione, che determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall'estradando rebus sic stantibus (Sez. un. 28 maggio 2003, Di Filippo rv. 224613);
che la Corte d'appello ha ripetuto acriticamente il riferimento al titolo del reato e al pericolo di fuga, evocando erroneamente una preclusione all'esame delle nuove ragioni addotte con l'istanza;
che, in virtù del principio di diritto enunciato, la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere a un esame delle ragioni poste a fondamento dell'istanza e verificare se le stesse riproducessero questioni già esaminate e, in ogni caso, se si fosse verificata una preclusione nei termini indicati dalla pronuncia delle Sezioni unite dianzi richiamata;
che il ricorso è sul punto fondato e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Messina per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006