Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2006, n. 19297
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Sentenza 4 aprile 2006

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In tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, qualora quest'ultimo nella relativa procedura abbia chiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trovi detenuto e tale incombente abbia avuto luogo in assenza dei difensori di fiducia non preventivamente avvisati, non sussiste la nullità di cui agli articoli 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., considerato che l'invito "ad audiendum" ex art. 127 cod. proc. pen., non è assimilabile all'interrogatorio o all'esame e si concreta in una mera richiesta di rilasciare spontanee dichiarazioni nell'ambito della procedura camerale, che non prevede il diritto del difensore di essere presente, con la conseguenza che l'omesso avviso a quest'ultimo non comporta alcuna nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2006, n. 19297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19297
    Data del deposito : 4 aprile 2006

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