Sentenza 6 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2001, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL765 8 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - -- SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 566/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 17615 Rep. 2706 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere Ud. 24/01/01 ------ - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - ha pronunciato la seguente CONTE SUPR A DI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ARAGONA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 6000 1 6 GIU 2001 VIA LAMARMORA 8, presso lo studio dell'avvocato "CANCELLIENE PONTICIELLO EMILIO, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
MU RA, MU LO, MU AN, MU TO, MU PP MA, MU NA NA, MU MA NT, MU MA TA in proprio e quali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE eredi di GIOVNA MA e NI MU;
Rilasciata copia legale al Sig. PONTICELLO 2001 intimati per diritti h sentenza n. 2464/98 della Corte d'Appello 130 avversO la 1 1 AGO. 2001 IL CANCELLIERE -1- di ROMA, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato TRALDI Stefano per delega dell'Avv. PONTICIELLO Emilio, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per accoglimento 2° motivo per quanto di ragione, rigetto nel resto. LIRE 2000 CANCELLERIA BC434355 L BC434354 BC434353 BC434352 BC434351 AU873362 -2- DF472222 R.G.N.566/99 Oggetto: Avvocato-onorari Svolgimento del processo Con sentenza n.7662/95, il tribunale di Roma, pronunciando nei giudizi riuniti promossi da RA SC, MA NI, MA RI, PI LO, SA, SE MA e Bo VA MA nei confronti dell'Avv. Pasquale AR, rispettivamente per far determinare gli importi dovuti a quest'ultimo per le prestazioni professionali rese loro fino al 1987 e per opporsi al decreto ingiuntivo n.2249/91, ottenuto dal professionista nei loro confronti per l'importo di lire 211.378.000 a fronte delle medesime attività, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento all'AR della somma di lire 168.960.030. Proposto appello principale dai RA ed incidentale Athen dall'AR, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 14 luglio 1998, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha così statuito: "condanna RA SC, RA PI LO, RA 2 IO, RA SA, RA SE MA, RA NA AN, RA MA NI e RA MA RI, in solido tra di loro, a pagare ad AR Pasquale la somma di lire 53.361.000, oltre IVA e con gli interessi legaliCAP su lire 41.950.000, dal 7-2-1991 al saldo;
dichiara compensate in ragione della metà le spese del doppio grado di giudizio;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche con riguardo alla liquidazione delle spese di causa;
condanna i RA a rimborsare ad AR Pasquale la rimanente metà delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al giudizio di appello, nel loro intero ammontare, in complessive lire 16.200.000, di cui lire 3.000.000 per esborsi, lire 2.000.000 per competenze, lire 10.000.000 per onorari e lire 1.200.000 per rimborso forfettario". Il giudice di appello ha motivato la sua decisione, per quanto riguarda i punti investiti dalla presente impugnazione, con le seguenti argomentazioni: l'appello proposto dai RA e notificato ни all'Avv. AR - che in primo grado si era difeso personalmente nel suo domicilio, anziché presso l'Avv. Ponticello, a mezzo del quale aveva richiesto 3 il pagamento della somma portata dalla sentenza col precetto del giugno 1995, è rituale ed ammissibile, essendo stata correttamente eseguita la notifica ai sensi dell'art.330 c.p.c. presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado, laddove l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto vale ai fini dell'eventuale opposizione all'esecuzione e non anche per il processo d'appello; il decreto ingiuntivo opposto risulta prodotto all'udienza del 23-5-1991 e, pertanto, l'opposizione, contrariamente a quanto eccepito dall'AR, non era improcedibile;
- il decreto stesso non è divenuto esecutivo, a causa della mancata reiterazione, con le conclusioni, della richiesta di revoca formulata con l'atto di opposizione, dovendosi ritenere compresa, detta richiesta, nel richiamo alle conclusioni contenute "nella citazione in accertamento", con la quale era stato introdotto dai RA il giudizio, poi riunito all'altro, di M₁ opposizione al decreto ingiuntivo, anch'esso da loro promosso;
- è fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art.2956 C.C. del credito dell'AR per 4 prestazioni professionali, sollevata dagli appellanti principali, con riferimento, peraltro, soltanto ai procedimenti esauriti prima del 1986 (cause contro le società Veraf, Fina e C.B.D.), nonché ai procedimenti penali antecedenti al 1980, per cui, avuto riguardo ai pagamenti già effettuati dagli appellanti per un importo complessivo di lire 18.500.000, ne consegue che il credito del professionista per l'attività svolta anteriormente al 1986 è rimasto insoluto soltanto per la parte eccedente la predetta somma di lire 18.500.000; ai fini della quantificazione dei compensi dovuti - legale per gli altri procedimenti, la al determinazione del valore delle cause trattate non può effettuarsi con riferimento al "valore pieno dei terreni oggetto delle liti giudiziarie, giacchè controversie non concernevano la proprietà,le sebbene il temporaneo diritto d'uso delle terre che gli attori coltivavano senza titolo о in base a titoli contestati"; e, pertanto, non essendo applicabile, nella fattispecie, l'art.15 c.p.c., per il mancato aggiornamento dei redditi dominicali risultanti dai certificati esistenti agli atti, cionondimeno "può ricavarsi dalla (predetta) disposizione normativa l'indicazione che il valore 5 delle liti va considerato pari alla metà di quello della piena proprietà dei terreni"; documentato, inoltre, che l'Avv. AR ha conseguito l'iscrizione nell'albo degli avvocati soltanto nel 1989, sicchè tutti gli onorari reclamati gli vanno liquidati nella metà delle Egh essendo in previsioni di tariffa, e che, non possesso del titolo abilitante al patrocinio davanti alla Cassazione ed al Consiglio di Stato, vanno esclusi i compensi pretesi per i ricorsi davanti a detti organi;
non spetta, infine, la maggiorazione per la molteplicità delle parti, giacchè il diritto controverso faceva capo alla società costituita fra i RA, ed a ciascuno di questi pro-quota, e non dunque, essi costituivano una per l'intero, parte unitaria. Segue la liquidazione dei compensi dovuti al professionista in relazione ai singoli giudizi ed affari da lui trattati per gli appellanti, con la determinazione dei complessivi importi indicati nel M dispositivo della sentenza e più sopra riportati. Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avv. Pasquale AR, deducendo cinque motivi di 6 gravame;
nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle norme ed ai punti che qui di seguito vengono specificati: 1) artt. 330, 332, 335 c.p.c. : a) nullità della notifica dell'atto di appello, non eseguita nel luogo (residenza dichiarata о domicilio eletto) indicato nell'atto di notificazione della sentenza;
b) nullità della impugnazione per mancata allegazione del decreto opposto о per mancata richiesta di revoca, nelle comnclusioni dei RA, del decreto stesso;
c) nullità sostanziale della impugnazione (art. 332/3 (?) c.p.c.), in connessione al doppio atto di appello (sic);
2-a) contraddittoria valutazione delle testimonianze, con riguardo alla pretesa dazione della somma di lire 8.000.000 al ricorrente;
2-b): incompatibilità della ritenuta prescrizione presuntiva del credito del ricorrente, vuoi con 7 l'affermazione dell'intervenuto pagamento parziale vuoi con la contestazione del credito;
3) pronuncia ultra petitum ed immotivatamente, in relazione alla ritenuta esistenza di una società di fatto tra gli attori o rappresentati e le parti contrariamente alle richieste formulate con l'atto con conseguente eliminazione delle di appello - maggiorazioni dovute per ogni parte in più rappresentata e in tutte le controversie trattate dall'Avv. AR. La liquidazione andava fatta, invece, per ogni singolo giudizio e per ogni parte che di volta in volta vi era rappresentata e, nel caso di identità di posizione, andava applicato 1' aumento del 20% ex art.5/4 della tariffa professionale;
4) la corte ha proceduto alla liquidazione degli onorari senza tener conto dei criteri previsti dagli artt. 5/1 e 6 della TA (natura, valore effettivo della controversia, importanza e numero trattate, ecc.....), nonché delle delle questioni domande ed eccezioni proposte in ciascun giudizio;
ed alla liquidazione delle competenze in misura ridotta, come per gli onorari, laddove le stesse " subiscono variazioni solo in rapporto al valore anche in relazione alladella causa , e non 8 qualifica di avvocato 0 procuratore". "Non andavano, comunque, riviste, o al massimo andavano modificate di 1/4"; 5) omessa indicazione della TA EN applicata nella liquidazione degli onorari e delle ) quella di cui al D.M. 31-10-85 ○ competenze D.M. 392/90 ?) e mancato riconoscimento degli interessi e della svalutazione dopo i tre mesi dall'invio della parcella. "In ogni caso si arriva sempre al doppio delle competenze liquidate nel complesso". Dei motivi del ricorso proposto dall'Avv.AR è fondato soltanto il secondo, e, pertanto, solamente con riferimento a questo il gravame deve essere cassazione con rinvio accolto, con conseguente della sentenza impugnata. Non sussistono, infatti, le nullità denunciate con il primo motivo, in quanto: a) la notifica dell'atto di appello, contrariamente all'assunto dell'AR, è stato ritualmente the notificato ai sensi dell'art.330 c.p.c., e, comunque, l'appellato ed appellante incidentale, odierno ricorrente, si è costituito in quel giudizio ed ha spiegato le sue difese;
9 b) il decreto ingiuntivo opposto è stato prodotto all'udienza del 23-5-1991, per cui non si è l'eccepita improcedibilità verificata dell'opposizione; c) non è spiegato in che cosa consista la dedotta "nullità sostanziale della impugnazione, in connessione al doppio grado di appello", che neppure sarebbe stata esaminata. Con la censura di cui al terzo motivo il ricorrente si duole che il giudice di appello, decidendo ultra petitum, ha ritenuto che tra i soggetti rappresentati e difesi dall'Avv. AR esistesse una società personale di fatto ("per la gestione dell'impresa agricola cui inerivano gli affari giudiziari trattati", così si legge in sentenza) ed una identità di posizioni in tutte le controversie trattate, non riconoscendo, così, le maggiorazioni dovute al legale per ogni parte in più e per ciscuna controversia. Ma, a ben vedere, tale critica, peraltro estremamente generica, involge apprezzamenti e valutazioni di fatto, compiuti in sede di merito, che, non avendo fornito, il ricorrente, specifici elementi di riscontro delle affermazioni contenute nel mezzo di gravame, non possono essere ripetuti o rinnovati 10 in questa sede. vanno fatte per il quarto Analoghe considerazioni motivo, con il quale si censura, sub specie di vizio di motivazione, che il giudice di appello non ha tenuto conto "degli elementi necessari "fino a vero eprevisti dalla tariffa EN" ....... proprio travisamento dei fatti sia per gli onorari che per le competenze", ma non si specifica per quali cause non si sia fatta corretta applicazione, di volta in volta, di questo о quel criterio previsto dalla TA EN e vi sia stata errata liquidazione, da parte del giudice, di competenze ed onorari spettanti al legale. Per quanto attiene al quinto motivo, si osserva che lo stesso, oltre а contenere una censura nuova, difetta comunque di specificità, per la mancata indicazione dei procedimenti in relazione ai quali vi sarebbe stata, ancora una volta, errata applicazione dell'una ○ dell'altra TA EN ( "tariffa del D.M. GG. e GG. 31-10-85 o quella dei invariati i DEC.MM. 392/1990 О precedenti, paramentri"). Risulta fondato, invece, come si è detto, il secondo motivo, essendo effettivamente incorsa in errore la corte territoriale, quando, a fronte 11 dell'affermazione degli appellanti, di avere effettuato pagamenti parziali all'Avv.AR delle prestazioni professionali relative ai procedimenti esauriti prima del 1986 ed a procedimenti penali antecedenti al 1980, ed in presenza, altresì, di contestazione del credito, ha ritenuto di dovere accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art.2956 C.C. del credito del professionista, sollevata dagli stessi appellanti, per la parte eccedente la somma di lire 18.500.000, che, secondo lo stesso giudice, sarebbe stata invece pagata. è stata Risulta evidente che, nel caso, vi dell'art.2959 c.c. (sent.10332/93; violazione per cui la sentenza deve n. 3655/88), essere cassata, con rinvio ad altro giudice, che, riesaminando la questione anche alla luce dei criteri enunciati in materia da questa Suprema nellaCorte, stabilirà se sia applicabile fattispecie la presc zione presuntiva al credito del professionista, relativamente alle prestazioni professionali svolte nel periodo di tempo preso in considerazione dal giudice di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo, rigetta gli altri, cassa le 12 sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001 Il presidente Il Consigliere est. (Dr. Olindo Scheṭtino) (Dr. Gaetano Garofalo) Juno fatte Garian Candal. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'NA . 2 4 A M e O 1 R t 0 0 E i 0 2 T , n . A 0 i z R i o G 0 T v . r t U e N L 0 ) S E n 3 i Q i a r e D e E P 5 a D r 3 i L , a z P N i i A o I L i T z d z E e a i u H t r v C n D t r G e e O S 6 g n i C e O r l 7 i i I A e b D R a C c 1 s I . n 2 F M o g e F S . . p e r 3 s p U n R D e D 1 R l ( ( R a l 0 I 0 0 0 .0 3 0 7 0 0 7 8 0 3 3 3 ད་TRATE 525 བེ T O T 13