Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora il credito sia successivamente ceduto a terzi, il debitore ceduto, ove opponga che detto credito, in data anteriore alla cessione, sia stato assoggettato a sequestro, ben può opporre la propria impossibilità ad adempiere, invocando la propria posizione di terzo - custode del credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGE EUROPA SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Ing. Paolo Capperi, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA MA SPA, con sede in Villorba di Treviso, incorporante la SFIE SPA con sede in Artegna (Ud), in persona del legale rappresentante sig. Giorgio OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO CIRIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2671/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 2^ Civile, emessa il 19/07/99 e depositata il 21/09/99 (R.G. 1045/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Massimo MANFREDONIA;
udito l'Avvocato Franco GARCEA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La spa Società Friulana Impianti Elettrici (d'ora innanzi:
SFIE), con atto di citazione del 13 febbraio 1991, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma la spa GE PA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre lire 54 milioni.
L'attrice ha esposto i seguenti fatti.
La somma domandata formava oggetto di un credito, vantato dalla srl RE e Gori verso la convenuta, che le era stato ceduto con atto pubblico del 16 ottobre 1989 e la cessione era stata notificata alla convenuta con atto del 14 novembre 1989.
La GE PA, costituitasi in giudizio, ha eccepito, per quanto è ancora rilevante, quanto segue. Essa non aveva la disponibilità della somma domandata, perché, prima della sua cessione, il credito era stato sottoposto a sequestro conservativo autorizzato in favore della ditta MA TO ed il sequestro era stato eseguito presso terzi con dichiarazione resa davanti al pretore di Roma.
2. La domanda attrice è stata accolta dal tribunale, che ha condannato la convenuta GE PA al pagamento della somma domandata con gli interessi legali.
La decisione, impugnata dalla Società GE, è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 settembre 1999, la quale ha ritenuto che l'indisponibilità del credito per intervenuto sequestro poteva essere fatta valere dal solo creditore sequestrante TO MA.
3. Per la cassazione della sentenza la spa GE PA ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la spa OL, incorporante la spa SFIE. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge due motivi ed è accolto con le considerazioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo del ricorso si riferisce al punto della decisione nel quale le Corte di appello ha affermato che l'indisponibilità del credito, conseguente all'esecuzione del sequestro conservativo, riguardava il solo creditore sequestrante TO MA e non si estendeva ai rapporti tra cedente e cessionario.
2.1. Più precisamente, la Corte di appello ha affermato che l'inefficacia delle cessioni di crediti, stabilita dall'art. 2914, n. 2 del codice civile, se notificata al debitore ceduto successivamente al pignoramento, giova al solo creditore sequestrante, sicché di essa non si poteva giovare il debitore ceduto.
2.2. La spa GE sostiene che la conclusione raggiunta non è corretta, perché la presenza di un sequestro del credito anteriore alla sua cessione non la metteva nelle condizioni giuridiche di effettuare il pagamento. In altre parole, la ricorrente addebita alla decisione l'errore di non avere inquadrato correttamente la sua posizione. Essa, perché custode del credito sequestrato, era tenuta all'ingiunzione di non disporre delle somme relative. Da questa considerazione si doveva ricavare che era legittimo il rifiuto opposto alla richiesta di pagamento proveniente dalla Società SFIE:
censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1188, 1264, 1282, 2906 e 2914 cod. civ., degli art. 65, 67, 546 e 678 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.
2.3. Il motivo pone il problema del se, eseguito in danno del debitore un sequestro conservativo del suo credito, il creditore può agire nei confronti del suo debitore per ottenerne la condanna al pagamento.
Il motivo è fondato.
3. L'art. 2905 cod. civ. consente al creditore il sequestro conservativo dei beni del suo debitore e l'art. 671 cod. proc. civ. completa la regola, autorizzando il sequestro dei beni del debitore o delle somme a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
3.1. L'attuazione del sequestro non richiede al creditore, che ha ottenuto la misura cautelare, di promuovere un processo, perché egli deve limitarsi al compimento delle operazioni che consentono di individuare le cose o i crediti ed a predisporne la custodia nelle forme degli articoli 491 e seguenti: in questo caso con le quali si procede al pignoramento.
Il sequestro conservativo dei crediti del debitore verso terzi si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso terzi (art. 678 cod. proc. civ.); si compie, cioè, attraverso la notificazione al debitore sequestrato ed al titolare del credito di un atto con il quale questi soggetti sono citati a comparire davanti al tribunale, perché il secondo renda una dichiarazione circa l'esistenza e l'ammontare del credito ed il primo vi assista (art. 669 duodecies dello stesso codice, con riferimento al precedente art. 543). L'atto da notificare deve contenere, oltre all'indicazione del credito e del provvedimento che autorizza il sequestro, l'intimazione al terzo di non disporre del credito senza autorizzazione del giudice.
Con il compimento del pignoramento del credito, si producono due effetti, l'uno sul piano sostanziale, l'altro sul piano processuale. Sul piano sostanziale il pignoramento del credito comporta la inopponibilità al creditore pignorante (ed a quelli sono intervenuti nell'esecuzione) le cessioni del credito effettuate dopo il compimento del pignoramento stesso: art. 2914, n. 2, cod. civ. Su quello processuale accade che il debitore sequestrato è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (artt. 543, secondo comma, 546 e 678 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, fino a quando il processo esecutivo non sia dichiarato estinto o il sequestro inefficace, egli può opporre al creditore l'esistenza del vincolo derivante dalla misura esecutiva, in quanto custode (Cass. 8 ottobre 1997, n. 9782, nella motivazione).
3.2. Se questi principi si calano nella fattispecie che si sta esaminando, si debbono ricavare due conclusioni.
La indifferenza degli effetti sostanziali dell'avvenuta cessione del credito dalla Società RE e Gori alla Società SFIE, inefficacia invocata in ragione del fatto che la cessione, benché successiva al pignoramento, era valida non essendo emersa alcuna ragione d'incedibilità indicata dalla norma contenuta nell'art. 1260 cod. civ. Nella fattispecie, infatti, il debitore ceduto non aveva negato tale qualità, non aveva dedotto soltanto che l'adempimento verso la SFIE non l'avrebbe liberato dell'obbligazione verso il creditore sequestrante, ma aveva invocato la sua condizione di custode del credito.
La ricorrenza della situazione che impediva alla Società GE, sempre come debitore sequestrato, di ottemperare alla richiesta di pagamento proveniente dalla Società SFIE, perché impedito a farlo, in conseguenza della sua posizione di custode del credito.
4. La sentenza impugnata, dichiarando che l'inefficacia della cessione giovava al solo creditore sequestrante TO MA, sostanzialmente, si è soffermata a considerare il solo aspetto sostanziale dell'inefficacia della cessione avvenuta dopo il pignoramento, trascurando i profili processuali della posizione della Società GE, la quale, come terzo custode del credito, non era in condizione di effettuare il pagamento.
Da questo punto di vista, quindi, la sentenza impugnata non si sottrae alla critica mossa con il motivo che si sta esaminando, nel quale, esattamente, è stata posta in rilievo la condizione d'impossibilità all'adempimento esistente in favore della Società GE.
La decisione sul punto, pertanto, deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, individuato nella Corte di appello di Roma, in diversa composizione, il quale, verificata la persistenza del sequestro, si atterrà al seguente principio di diritto: "nella cessione del credito, il debitore ceduto, ove opponga che il credito, in data anteriore alla cessione, è stato assoggettato a sequestro, ben può opporre di non poter adempiere, se invoca la sua posizione di terzo - custode del credito, a nulla valendo che l'inefficacia dell'avvenuta cessione opera nei soli rapporti tra creditore cedente e creditore cessionario.
5. Le conclusioni raggiunte non consentono l'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente si suole del fatto che nella sentenza impugnata non è stata riconosciuta la riduzione del debito per effetto "delle penali previste nell'originario contratto fra essa e la RE".
6. La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito l'esame del secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003