Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
La detenzione di sigarette di manifattura italiana destinate all'esportazione sottratte al pagamento dei diritti di confine non integra l'ipotesi criminosa dell'art. 2 della legge 10 gennaio 1994 n. 50, abrogato dall'art. 7 comma terzo della L. 19 marzo 2001 n. 92, sostituito dall'art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973 concernendo le predette disposizioni unicamente il tabacco lavorato estero, ma, ove il quantitativo sia superiore ai 15 kg, il reato di cui all'art. 4 della L. 3 gennaio 1951 n. 27 in virtù del richiamo contenuto nell'art 1 all'art. 66 L. 17 luglio 1942 n. 907, secondo cui commette contrabbando "chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul confezionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda "esportazione" o il bollo per provvista di bordo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 6984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6984 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 203
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1082/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RA, n. a Catania il 20.5.1966, ivi res. via Genovese n. 46;
avverso la sentenza in data 20.10.2003 della Corte di Appello di Catania, con la quale, in riforma di quelle del Tribunale di Catania in data 13.12.1999, 2.12.1999, 2.3.2000 e 16.2.2001, venne condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e Euro 4.000,00 di multa, quale colpevole dei reati:
a) di cui agli art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 25, 282, 296, 301 e 341;
c) di cui agli art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 25, 282 e 341 e della L. n. 50 del 1994, art. 2, unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Salzano RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza di MI RA in ordine ai reati:
a) di cui agli art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 25, 282, 296, 301 e 341;
c) di cui agli art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 43/73, artt. 25, 282 e 341 e L. n. 50 del 1994, art. 2, ascrittigli per avere detenuto tabacchi lavorati esteri e non di contrabbando.
La sentenza, premesso che l'imputato, tra l'altro, era stato trovato in possesso di Kg. 18,400 di sigarette di cui Kg. 13,600 composte da t.l.e. e Kg. 4,800 di manifattura nazionale, ma con impresso il marchio che le destinava all'esportazione, ha affermato, rigettando il corrispondente motivo di appello, che le sigarette di manifattura italiana, ma destinate all'esportazione, devono ritenersi equiparate a quelle di provenienza estera, stante la sottrazione al pagamento dei diritti di confine, con la conseguenza che il fatto integra l'ipotesi criminosa di cui alla L. n. 50 del 1994, art.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 50 del 1994, art.
2. Si deduce che la indicata fattispecie criminosa ha quali elementi costitutivi il possesso di t.l.e. e che detto tabacco superi il quantitativo di quindici chilogrammi;
che la detenzione illegale di tabacchi di manifattura italiana è, invece, sanzionata, dalla L. 17 luglio 1942, n. 907, che rende applicabili le disposizioni in materia di contrabbando doganale, sicché i fatti ascritti all'imputato, con riferimento al quantitativo di kg. 4,800 di sigarette, dovevano ritenersi sanzionati solo ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 43 del 1973, che punisce meno gravemente le violazioni di cui alla contestazione, così come il possesso dei 13,600 kg. di t.l.e., non integrando tale quantitativo l'ipotesi delittuosa di cui alla L. n. 50 del 1994, art.
2. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per carenza assoluta di motivazione.
Si osserva che nei motivi di appello era stata dedotta la intervenuta abrogazione della norma incriminatrice ad opera del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 29, comma 1, lett. a).
Il ricorrente, dopo aver precisato di non ignorare che secondo l'orientamento giurisprudenziale la predetta abolitio criminis è riferibile esclusivamente alla materia tributaria, lamenta la totale carenza di motivazione della sentenza sul punto dedotto nei motivi di appello. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La L. 18 gennaio 1994, n. 50, art. 2, attualmente abrogato dalla L. 19 marzo 2001, n. 92, art. 7, comma 3, e sostituito dalla D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, che ha introdotto una più grave fattispecie criminosa, puniva la condotta di "chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi...". L'elemento costitutivo della condotta delittuosa è, pertanto, la detenzione nello Stato italiano di tabacco lavorato estero in quantità superiore al limite stabilito dalla norma, sicché la predetta fattispecie criminosa non è configurabile allorché la detenzione abbia avuto ad oggetto tabacco che, pur sottratto al pagamento dei diritti dovuti, non risulti di provenienza estera. La equiparazione dei tabacchi di produzione nazionale, sottratti al pagamento dei diritti dovuti, a quelli esteri prospettata nella impugnata sentenza, al fine di ritenere comunque sussistente l'ipotesi delittuosa prevista dalla norma citata, invero, si palesa quale interpretazione analogica della norma stessa in violazione del divieto di cui all'art. 14 disp. att. c.p.p.. Peraltro, la detenzione di tabacchi nazionali sottratti al pagamento dei diritti dovuti è espressamente prevista quale autonoma ipotesi di reato dalla legge citata dal ricorrente.
Infatti, ai sensi della L. 17 luglio 1942, n. 907, art. 66, "commette contrabbando": 3) "chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul confezionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda "esportazione" o il bollo "per provvista di bordo".
Ai sensi della L. 3 gennaio 1951, n. 27, art. 4 e successive modificazioni, inoltre, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita negli articoli precedenti chiunque detiene tabacchi in quantità superiore ai quindici chilogrammi nei casi previsti dalla stessa legge, art. 1, che a sua volta richiama le ipotesi di cui alla L. n. 907 del 1942, art. 64 n. 3 e 5, artt. 65 e 66, art. 67, n. 1, artt. 68, 71 e 73.
Orbene, deve essere rilevato che in base agli elementi di fatto accertati dai giudici di merito nella specie risulta complessivamente superato il limite dei quindici chilogrammi di sigarette contrabbando previsto dalla citata L. n. 27 del 1951, art. 4, in quanto l'art. 65 della L. n. 907 del 1942 prevede quale fatto di contrabbando anche l'ipotesi della introduzione nel territorio dello Stato di tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco.
Il fatto, pertanto, deve essere qualificato come reato di cui alla L. n. 27 del 1951, art. 4 e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la determinazione della pena da applicarsi all'imputato.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È stato già affermato da questa Suprema Corte e, peraltro, la pronuncia era nota allo stesso ricorrente, che "La abrogazione della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8, prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 29, comma 1, riguarda esclusivamente la disciplina riferita alle sanzioni tributarie non penali. Ciò sia per la "sedes materiae", tenuto conto che il D.Lgs. n. 472 del 1987, stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria;
sia per i limiti oggettivi della delega conferita al governo dall'art. 3, comma 133, della L. n. 662 del 1996, riferita a disposizioni per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
sia perché disposizioni incompatibili con quelle abrogate sono state introdotte, con il D.Lgs. n. 472 del 1929, esclusivamente con riferimento al concorso ed alla continuazione delle violazioni amministrative". (sez. 3^, 199910539, Kisvarday, riv. 214904).
Nei termini indicati, pertanto, deve intendersi integrata la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come reato di cui alla L. n. 27 del 1951, art. 4, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per la determinazione della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006