Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 6984
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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La detenzione di sigarette di manifattura italiana destinate all'esportazione sottratte al pagamento dei diritti di confine non integra l'ipotesi criminosa dell'art. 2 della legge 10 gennaio 1994 n. 50, abrogato dall'art. 7 comma terzo della L. 19 marzo 2001 n. 92, sostituito dall'art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973 concernendo le predette disposizioni unicamente il tabacco lavorato estero, ma, ove il quantitativo sia superiore ai 15 kg, il reato di cui all'art. 4 della L. 3 gennaio 1951 n. 27 in virtù del richiamo contenuto nell'art 1 all'art. 66 L. 17 luglio 1942 n. 907, secondo cui commette contrabbando "chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul confezionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda "esportazione" o il bollo per provvista di bordo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 6984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6984
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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