Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari, non sussistono le condizioni di applicabilità di cui all'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. quando all'imputato sia stata applicata, a seguito di patteggiamento, una pena detentiva, convertita in una pena pecuniaria ex art. 57 L. n. 689 del 1981, in base ad una prognosi favorevole. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che tale prognosi favorevole fosse anche in manifesta contraddizione con le esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2005, n. 41584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41584 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/10/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1075
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO IO - Consigliere - N. 12831/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO, nato il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Ancona, emessa l'11/03/2005;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Ancona con ordinanza emessa l'11/03/2005 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata da AM IO, avverso l'ordinanza disposta dal Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in data 15/02/2005, con cui veniva disposto nei confronti del AM l'obbligo di dimora nel Comune di Civitanova Marche - rigettava il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e). In particolare, il ricorrente esponeva che il processo era stato già definito con sentenza emessa il 15/02/05 ex art. 444 c.p.p., nei confronti di AM IO, imputato del reato di cui alla L. n. 489 del 2001, art. 6, commi 1 e 6 con applicazione della pena nella misura di mesi due di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di euro 2400,00. La misura cautelare dell'obbligo di dimora, disposta successivamente alla sentenza del 15/02/2005, non era compatibile con la definizione del processo mediante patteggiamento. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 13/10/2005, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa il 15/02/2005, applicava nei confronti di AM IO - imputato del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1 e 6 - la pena di mesi due di reclusione convertita nella pena pecuniaria di euro 2400,00 di multa da versare in 24 rate mensili, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e segg.. Successivamente con separata ordinanza, emessa nella stessa data del 15/02/2005, il Tribunale applicava nei confronti del AM la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Civitanova Marche.
Detta misura veniva motivata facendosi riferimento, in relazione alle esigenze cautelari, al concreto pericolo del reiterarsi di altri delitti similari, tenuto conto dei plurimi e recenti precedenti penali dell'imputato.
Il Tribunale del Riesame confermava l'ordinanza de qua, recependo sostanzialmente le argomentazioni del Tribunale di Macerata - Civitanova Marche.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda, la Corte rileva che l'ordinanza impugnata è illegittima ed inficiata da vizio logico.
In primo luogo la misura cautelare impugnata è stata emessa in violazione della disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 57. Invero in base alla citata norma, la pena pecuniaria si considera come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, con conseguente preclusione della possibilità di applicare misure cautelari coercitive limitative della libertà personale. Dette misure, infatti, richiedono come condizione necessaria che si proceda in ordine a delitti per i quali è prevista la pena della reclusione, ai sensi degli artt. 280 c.p.p. e segg.. Al riguardo si evidenzia che la norma di cui alla L. n. 689 del 2001 art. 6, comma 6 - che legittima il giudice, in sede di udienza di convalida dell'arresto, ad applicare le misure previste dagli artt. 282 e 283 c.p.p., anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 c.p.p. - non ricorre nella fattispecie in esame, sia perché la misura coercitiva è stata disposta non nell'udienza di convalida, ma successivamente alla sentenza ex art. 444 c.p. con cui è stato definito il giudizio;
sia perché, essendo intervenuta la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, non ricorrono più i presupposti di cui all'art. 280 c.p.p.. Ancora, sussiste palese contraddittorietà tra la citata sentenza ex art. 444 c.p.p. - con cui è stata convertita la pena detentiva di mesi due di reclusione in quella pecuniaria di euro 2.400,00 - e la successiva ordinanza applicativa della misura coercitiva dell'obbligo di dimora.
Invero la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è stata effettuata (o comunque doveva essere effettuata) dal Tribunale di Civitanova Marche in base ad una valutazione positiva e favorevole sia della personalità sia della condotta futura dell'imputato ai fini del reinserimento sociale dello stesso;
il tutto ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 58, e art. 133 c.p.. Nella successiva ordinanza, emessa dal medesimo Tribunale subito dopo la pronuncia della predetta sentenza si afferma, invece, che sussisteva il concreto pericolo del reiterarsi di altri delitti similari a quello per cui vi è stata l'applicazione pena, attesi i numerosi precedenti penali del AM. Trattasi di una prognosi sfavorevole nei confronti del AM del tutto incompatibile con quella favorevole posta a base della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, effettuata pressoché contestualmente nella sentenza del 15/02/2005. Va annullata, pertanto, senza rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Ancona, con conseguente cessazione immediata della misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel Comune di Civitanova Marche, disposta nei confronti di AM IO.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005