Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 30885
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 163 cod. pen. - introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, immediatamente applicabile perché norma più favorevole per l'imputato - in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art.164 cod. pen., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria - rectius dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.- ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 30885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30885
    Data del deposito : 9 marzo 2005

    Testo completo