Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 163 cod. pen. - introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, immediatamente applicabile perché norma più favorevole per l'imputato - in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art.164 cod. pen., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria - rectius dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.- ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 30885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30885 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 557
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 034094/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GE PP, N. IL 19/03/1961;
avverso SENTENZA del 17/03/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
IL PP è stato condannato alla pena di due anni di reclusione dal Tribunale di Catania con sentenza emessa in data 7 dicembre 1995 per il delitto di bancarotta per distrazione in relazione al fallimento della omonima ditta individuale dichiarato dal Tribunale della stessa Città il 3 maggio 1990; la pena non veniva condizionalmente sospesa per la presenza di precedente condanna, ritenuta ostativa, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione sostituita con L.
6.000.000 di multa del Pretore di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche del 12 novembre 1993.
Con sentenza del 17 marzo 2004 la Corte di Appello di Catania confermava la decisione di primo grado, osservando in particolare che ostava alla concessione della sospensione condizionale della pena la precedente condanna a pena detentiva, ancorché sostituita, già menzionata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione PP IL che deduceva la violazione di legge perché la pena detentiva di cui alla citata sentenza era stata applicata ex articolo 444 c.p.p. e comunque era stata sostituita con pena pecuniaria corrispondente pagata in data 11 febbraio 1994.
Con successiva memoria difensiva depositata il 14 febbraio 2005 il IL deduceva l'intervenuta prescrizione del delitto perché le condotte distrattive erano state poste in essere nel mese di gennaio del 1990.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da PP IL non sono fondati fatto salvo un rilievo, come meglio si dirà, che diviene accoglibile per effetto della entrata in vigore della legge 11 giugno 2004 che ha apportato modifiche agli articoli 163 e 164 c.p.p..
Il delitto contestato, pur volendo prescindere dalla tardività con la quale è stata eccepita la prescrizione, non si è prescritto. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale per i reati fallimentari inizia a decorrere dal giorno in cui viene dichiarato il fallimento e, quindi, nel caso di specie dal 3 maggio 1990.
Non ha rilievo, infatti, il momento nel quale sono state poste in essere le condotte distrattive precedenti alla declaratoria di fallimento, che assumono rilevanza penale ai sensi e per gli effetti delle legge fallimentare soltanto con tale dichiarazione. Nel caso di specie il termine di quindici anni scade il 3 maggio 2005.
Inoltre è appena il caso di ricordare che il ricorrente ha proposto ricorso soltanto sul problema della sospensione condizionale della pena negata dai giudici di merito e non in ordine alla affermata responsabilità penale.
Tale capo della sentenza è, pertanto, già passato in giudicato. Nessun rilievo ha poi il fatto che la pena di cui alla sentenza del 1993 sia stata applicata ex articolo 444 c.p.p. perché, come chiarito dalla Suprema Corte (vedi SS.UU. 22 novembre 2000, Sormani in Cass. Pen. 2001, 2998 ) ai fini della applicazione degli articoli 163 e 168 c.p. si deve tenere conto soltanto che una pena sia stata inflitta o applicata prescindendo dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa.
Quanto poi al fatto che la pena detentiva era stata sostituita con la corrispondente pena pecuniaria la Suprema Corte ha sempre stabilito che il giudice viola l'articolo 163 c.p. se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito dall'articolo 135 c.p. (vedi Cass. 21 maggio 1991, Salami, in Cass. pen. 1993, 326). Tale principio era certamente valido al momento della pronuncia della sentenza di appello intervenuta prima della ultima modifica dell'articolo 163 c.p.. Tuttavia, come si è già accennato, con la legge 11 giugno 2004 n. 145 sono state apportate modifiche agli articoli 163 e 164 c.p., di cui questa Corte non può non tener conto perché si tratta di norme più favorevoli per l'imputato e che impongono anche un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale prima richiamato.
L'ultimo comma dell'articolo 164 c.p., che vieta al giudice di concedere la sospensione condizionale della pena più di una volta, stabilisce altresì che la sospensione può essere disposta nel caso in cui la pena da infliggere, cumulata con quella già irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 c.p.. Si tratta, quindi, di un rinvio recettizio al contenuto dell'articolo 163 c.p. che per effetto della legge dianzi richiamata è mutato.
Stabilisce, infatti, tale norma, dopo avere riconfermato il limite della condanna a due anni di reclusione per potere ottenere, in presenza anche degli altri requisiti richiesti dalla legge, la sospensione condizionale della pena, che in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. La modifica è rilevante;
prima della entrata in vigore della nuova legge della pena pecuniaria si doveva tenere conto per il conteggio dei due anni di reclusione;
oggi con la nuova formulazione dell'articolo 163 c.p. si vuole che ai fini della sospensione condizionale per il calcolo dei due anni di reclusione si tenga conto della sola pena detentiva che può essere dal giudice sospesa, mentre la pena pecuniaria residua superiore si due anni di reclusione sarà sempre posta in esecuzione e, comunque, non vieta la sospensione anche della pena detentiva.
Ora per effetto del rinvio operato dall'articolo 164 c.p. all'articolo 163 dello stesso codice i limiti che, cumulando la pena da irrogare e quella già inflitta, non debbono essere superati per ottenere la sospensione condizionale della pena sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell'articolo 163 c.p.. Del resto non vi sarebbe alcuna logica ragione per tenere conto di due limiti diversi, uno nel caso di unica condanna e l'altro più restrittivo per il caso del cumulo di pene richiesto dall'articolo 164 c.p.. Dal principio affermato discende, quindi, che anche in caso di cumulo ex articolo 164 c.p. ai fini della determinazione dei due anni non si terrà conto delle pene pecuniarie inflitte.
Gli articoli 163 e 164 c.p., inoltre, non operano nessuna differenza tra pene originariamente pecuniarie e pene che siano divenute tali per effetto di sostituzione;
esse, quindi, hanno un regime identico ed in ciò sta la fondatezza del motivo di ricorso, ancorché non vi sia stato un richiamo al nuovo testo dell'articolo 163 c.p.. Prevedere un regime diverso per le due tipologie di pena pecuniaria, diverse quanto all'origine, non è possibile sia perché nessuna norma giustifica conseguenze tanto diverse per una identica pena, sia perché nel caso fosse eventualmente previsto un diverso regime sarebbe non ragionevole.
Da tutto quanto detto risulta evidente che la motivazione della sentenza impugnata che ha stabilito di non poter concedere la sospensione condizionale della pena essendo ostativa la precedente condanna a pena soltanto pecuniaria è errata alla luce della nuova disciplina richiamata.
Si impone, quindi, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania, che si atterrà al principio di diritto enunciato e valuterà se sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge per concedere al IL il beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2005