Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
Con riferimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, gli artt. 665 e 666 c.p.p demandano al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione un potere autonomo e non di supplenza rispetto alla P.A., titolare anch'essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2000, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 14/2/2000
Dr. Aldo GRASSI Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 702
Dr. Carlo Maria GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 33543/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- IN LI, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza della Corte d'appello 17 maggio 1999, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di un edificio abusivamente costruito, impartitogli con sentenza del Pretore di Partinico 18 ottobre 1989, confermata sul punto dalla Corte d'appello 28 ottobre 1992, divenuta irrevocabile il 16 marzo 1993.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuova deliberazione;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello 17 maggio 1999, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di un edificio da lui abusivamente costruito, impartitogli con sentenza del Pretore di Partinico 18 ottobre 1989, confermata sul punto dalla Corte d'appello 28 ottobre 1992, divenuta irrevocabile il 16 marzo 1993, IO UC propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per il seguentemotivo:
- erronea applicazione dell'art.38 L.1985 n.47 (art.606 lett, b) c.p.p. in quanto la Corte d'appello non ha tenuto conto del disposto dell'art.38 c.4 L. 1985 n.47, secondo il quale, concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative all'autore dell'abuso ed ha ritenuto legittimo l'ordine di demolizione a prescindere dall'esito del procedimento amministrativo pendente;
come ha affermato la giurisprudenza amministrativa, la presentazione della domanda di sanatoria nel termine previsto dalla legge ha effetto sospensivo del procedimento finalizzato all'irrogazione delle sanzioni amministrative sino alla definizione del procedimento;
ne' l'esistenza del provvedimento sanzionatorio, non ancora eseguito, può essere d'ostacolo al conseguimento della sanatoria;
nel caso di specie è l'effettivo proprietario dell'immobile, BO RI, moglie del UC in regime di separazione dei beni che non ha mai ha mai avuto veste d'imputata, ad aver presentato autonomamente domanda di sanatoria, per cui si verificherebbe l'illegittima situazione di un immobile demolito per ordine dell'autorità giudiziaria, che risulta invece sanato per effetto del provvedimento di sanatoria dell'autorità amministrativa.
Il ricorso è fondato.
Nel prendere in esame l'istanza di sospensione dell'esecuzione e la revoca dell'ordine di demolizione del fabbricato abusivo del ricorrente, impartito dal Pretore con sentenza del 18 ottobre 1989, confermato in appello il 28 ottobre 1992, con sentenza divenuta irrevocabile il 16 marzo 1993, l'ordinanza impugnata parte dalla constatazione della pendenza del procedimento amministrativo avviato dall'istanza di condono presentata il 1^ dicembre 1986. L'argomentazione della Corte d'appello si articola su due punti fondamentali: l'inapplicabilità del condono, e, quindi, l'irrilevanza della pendenza del relativo procedimento, perché l'edificio per beneficiarne avrebbe dovuto essere ultimato entro il lo ottobre 1983 mentre è stato accertato giudizialmente che esso è stato iniziato nel 1985 e proseguito successivamente;
il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la colpevolezza dell'imputato per la commissione del reato previsto dall'art.20 L.1985 n.47 e la connessione diretta dell'ordine di demolizione con il reato accertato irrevocabilmente. La coincidenza dei due aspetti - secondo il provvedimento impugnato - e la mancata presentazione di altra istanza di condono rendono imprescindibile per l'imputato l'esecuzione dell'ordine di demolizione impartitogli. La questione così decisa dalla Corte di Palermo è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 24 luglio 1996 n. 15, ric. .M. in proc. Monterisi, nella quale si trovano affermati i criteri ai quali deve farsi riferimento per porre ad esecuzione l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47 nella decisione emessa a seguito dell'accertamento giudiziale della violazione delle norme della legge urbanistica. Con la richiamata sentenza la Corte, dopo un'accurata disamina dei termini del problema desunti dal contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo all'intervento a sezioni unite, si è determinata nel senso di riconoscere la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione, con la conseguenza che ne è demandata l'esecuzione al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione, secondo i rispettivi ruoli (artt.655 ss. e 666 c.p.p.). Ed ha precisato che detto ordine costituisce una sanzione amministrativa, applicata dal giudice ordinario nell'esercizio di poteri caratterizzati dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, natura giurisdizionale che ad un tempo impronta la forma, gli effetti e lo scopo stesso. Risolto, in questi termini, il complesso problema della natura giuridica dell'ordine di demolizione, la Corte ha affrontato quello dell'esecuzione, dettando i seguenti criteri:
Passando alle modalità di esecuzione ed agli organi preposti, osserva questo Collegio che, essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice dell'esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che applicare all'esecuzione dell'ordine di demolizione il procedimento attinente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero "cura di ufficio l'esecuzione... (art.655 cod.proc.pen. e 29 reg.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (artt.665 ss. cod.proc.pen). Tali questioni possono riguardare anche i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica amministrazione oppure le modalità della stessa esecuzione d'ufficio ove l'intimato non provveda direttamente alla demolizione. Dall'interpretazione della Corte di cassazione si traggono importanti conseguenze. In particolare, dalla disposizione dell'art.7 L.1985 n.47 il giudice dell'esecuzione è investito autonomamente, in base alle norme del processo penale, della funzione di coordinare il provvedimento di demolizione con le deliberazioni comunali di prevalente interesse pubblico alla permanenza dell'immobile e con i provvedimenti concorrenti del giudice ordinario o amministrativo (Cass., Sez.III, 7 agosto 1996 n. 2870, ric.P.M. in proc. Petrino;
Sez.III, 23 marzo 1999 n. 36099, ric.P.M. in proc.Mundo). Gli artt.665 e 666 c.p.p. demandano al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione, con riferimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione di un'opera abusivamente realizzata portato in una sentenza penale irrevocabile, un potere autonomo e non di supplenza rispetto alla P.A., titolare anch'essa in base alla normativa urbanistica del potere-dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio.
Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione Comunale per decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità.
Dai principi suesposti si traggono le regole per la soluzione del caso in esame, che ribaltano la piattaforma di partenza della sentenza impugnata.
A fronte del potere generale di gestione del territorio, assegnato per legge alla P.A., è irrilevante la formazione del giudicato penale sull'ordine di demolizione, nel senso che la definitività della sanzione amministrativa, divenuta irrevocabile nei confronti dell'imputato, non è invece opponibile all'esercizio di quel potere da parte della P.A., sia esso rivolto all'acquisizione in proprietà dell'immobile, sia invece orientato verso la sanatoria di questo, secondo le regole dettate per entrambi i casi dalla legge. In questo quadro il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento, non può non tener conto che il termine per il condono, fissato originariamente dall'art.31 L.28 febbraio 1985 n.47, è stato successivamente prorogato dal primo comma della L. 23 dicembre 1994 n.724 con estensione del beneficio agli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1993 e che perciò l'opera eseguita dal ricorrente negli anni 1985-86 può adesso usufruirne. senza che sia necessaria la presentazione di una nuova istanza perché la disciplina applicabile è quella del procedimento amministrativo e la situazione di fatto non resta cristallizzata tempi e ai modi dell'accertamento giudiziale.
È, dunque, evidente che l'attualità della pendenza del procedimento di condono è tutt'altro che irrilevante e che finché lo stesso non viene definito con il rigetto della relativa istanza l'ordine di demolizione emesso in sede giurisdizionale non può essere eseguito. Pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo e dev'essere cassato con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuova deliberazione, che tenga conto, peraltro, anche della nuova disciplina introdotta dall'art.24 L.30 aprile 1999 n.136.
P.Q.M.
La Corte Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000