Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2000, n. 702
CASS
Sentenza 14 febbraio 2000

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Con riferimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, gli artt. 665 e 666 c.p.p demandano al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione un potere autonomo e non di supplenza rispetto alla P.A., titolare anch'essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2000, n. 702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 702
    Data del deposito : 14 febbraio 2000

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