Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPANÒ Alberto - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Miniatro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EC NG;
- intimata -
avverso la sentenza n. 31/01 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 23/02/01 R.G.N. 586/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. DE MATTEIS Aldo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Gela ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere l'assegno mensile di assistenza a RE NG dal 1^ febbraio 1992.
Il Tribunale di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno, che aveva eccepito la mancata prova dell'incollocazione, ha posticipato la decorrenza del diritto al 1.5.1997, quando la RE, che nel frattempo aveva compiuto il 55^ anno di età, si era iscritta nelle liste del collocamento ordinario.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'interno, con due motivi.
La intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata perché ha riconosciuto il beneficio da data successiva al d.m.
5.2.1992 del Ministero della Sanità, che ha elevato la soglia di invalidità al 74%, mentre la RE era risultata invalida nel 1992 al 72%, grado non modificato dalla sentenza impugnata.
La circostanza risulta dalla sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, rigettando la domanda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di RE NG.
Nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004