Sentenza 27 settembre 2006
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Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose - è configurabile anche nel caso in cui la condotta abbia come oggetto diretto le cose e indiretto le persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2006, n. 35885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35885 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 27/09/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01469
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 021647/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ES, N. IL 25/01/1953;
2) IL AU, N. IL 27/07/1955;
avverso SENTENZA del 16/11/2004 TRIBUNALE di FERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per annullamento con rinvio.
MOTIVAZIONE
SA EL e DI LE furono tratti al giudizio del giudice monocratico del Tribunale di Fermo perché rispondessero del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 635 c.p., prima parte e comma 2, n. 3 ("perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro, gettando in più riprese acqua sporca di scolature di pesce contro la porta del box di IÈ Pietro al mercato ittico di Porto San Giorgio e per ultimo l'11.5.2002, deteriorava - insudiciandolo e impuzzolentendolo - il locale destinato a pubblico servizio, in Porto San Giorgio sino all'11.5.2002").
Con sentenza in data 16.11.2004 del menzionato giudice, il EL e il LE furono dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt.81, 110 e 674 c.p., così modificata l'originaria imputazione, e condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché in solido al risarcimento dei danni in favore della P.C. costituita e al rimborso delle spese dalla stessa sostenute.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale con il primo motivo denuncia, relativamente alla diversa qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, violazione ed erronea applicazione dell'art. 674 c.p. e art. 521 c.p.p., in quanto il reato di cui all'art. 674 c.p., considera "come soggetto destinatario della tutela penale una persona fisica, nei confronti della quale verrebbe posta in essere una condotta atta ad offendere, imbrattare o molestare tali persone", di talché si determinerebbe "una situazione per cui la sentenza di condanna contiene una previsione criminosa diversa da quella contenuta nel capo di imputazione", l'art. 674 c.p., in particolare, non contemplerebbe "l'atto offensivo come diretto nei confronti delle sole cose materiali". Il motivo è infondato, pur dovendosi rilevare la non completa esattezza del mutamento della qualificazione giuridica, essendo ben possibile il concorso dei due reati in questione, dal momento che gli stessi hanno diversa oggettività giuridica:
inviolabilità del patrimonio per il danneggiamento;
la polizia di sicurezza per il reato di cui all'art. 674 c.p., relativamente all'interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone derivanti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare. (Meglio ancora, in relazione alla specificità della fattispecie, sarebbe stato ravvisabile il concorso del reato ritenuto in sentenza con quello di cui all'art. 639 c.p., deturpamento e imbrattamento di cose altrui, la consumazione del quale presuppone solo, come nel caso in esame, un'alterazione temporanea e superficiale della res, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile). Comunque, lasciando da parte l'ipotesi del concorso tra reati (che, evidentemente, è sfuggita tanto al P.M. che, sotto altri aspetti, al giudicante), è opportuno ribadire che nella condotta incriminata è ben ravvisabile - oltre al reato di danno più meno invasivo (secondo i casi, cioè, reato ex art. 635 o art.639 c.p.) - quello di cui all'art. 674 c.p., norma che non esclude che, come verificatosi nella specie, l'oggetto diretto della condotta siano le cose e solo in via indiretta la persona;
ciò contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (tesi che anche il Proc. Gen, di udienza sembra aver condiviso). Infatti, ciò che la norma indefettibilmente richiede è che la condotta sia idonea a offendere, imbrattare o molestare la persona stessa;
per - quanto riguarda il caso in esame, è innegabile che tale idoneità avesse il getto reiterato di acqua sporca di colatura di pesce contro la porta del box del IÈ (dal quale la parte offesa ha ricevuto indiscutibilmente molestia in via mediata). Non è, quindi, esatto che nella specie non sarebbe ravvisabile l'azione offensiva nei confronti di una persona fisica, presupposta dalla norma. Quanto, infine, alla denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p., l'ipotesi tipica del reato ritenuto era contenuta nella condotta descritta nel capo di imputazione, in quanto la molestia alla persona era strettamente connessa al getto reiterato dell'acqua sporca e maleodorante, nonché al conseguente insudiciamento e impuzzolentimento del locale (dei quali parla l'imputazione stessa). L'imputato fu, quindi, in grado di espletare in pieno la propria difesa, essendo, peraltro, pacifico che la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo da derivarne incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo viene denunciata manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto dagli atti utilizzati "non può che evidenziarsi la contraddittorietà ed illogicità delle risultanze della sentenza rispetto agli elementi acquisiti"; tali atti sarebbero stati solo il verbale di sommarie informazioni rese da LE SA, il verbale di ricezione della denuncia-querela del IÈ e la relazione dei CC. di Porto S. Giorgio;
il LE si sarebbe limitato a riferire "di aver notato il solo LE DI "scaricare un secchio d'acqua davanti la porta d'ingresso del box di IÈ" e ad aggiungere, "rispondendo a specifica domanda, di non aver visto il EL fare altrettanto". Il motivo è inammissibile perché si limita a prospettare una questione chiaramente di mero fatto. In questa sede, quindi, non è possibile che ribadire quanto, per l'appunto in linea di fatto, ritenuto dal primo giudice e cioè che dalle dichiarazioni rese dal IÈ e dal teste LE SA, oltre dalle altre sommarie informazioni assunte dai CC" era risultato che gli imputati (alternatisi nel commettere la condotta materiale) ebbero in alcune circostanze a gettare secchi d'acqua maleodorante all'indirizzo del box ittico del IÈ". Pertanto, le deduzioni di contrasto tra il risultato e il fatto ritenuto nonché di assoluzione dell'imputato EL non possono trovare ingresso in questa sede perché contrastanti con il citato accertamento di merito, congruamente motivato in ordine agli elementi acquisiti. Nè in un'ottica siffatta può essere trascurato che il primo Giudice: 1) ha fatto riferimento alle altre sommarie informazioni assunte dai CC, delle quali il ricorrente non fa menzione alcuna;
2) ha ritenuto, sempre in linea di fatto, che i due imputati si erano alternati nel commettere la condotta materiale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006