Sentenza 19 giugno 2001
Massime • 1
La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra i contraenti, ma non importa, altresì, che al perfezionamento del contratto consegua, "ipso facto", il trasferimento del credito dal cedente al cessionario. Nel caso di cessione di un credito futuro, pertanto, il trasferimento del credito al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, mentre, prima di tale data, la cessione, pur perfetta, è destinata ad esplicare, "inter partes", efficacia meramente obbligatoria. (Principio affermato in tema di crediti vantati da produttori agricoli nei confronti dell'AIMA: la S.C., dopo aver premesso che il credito "de quo", oltre ad essere futuro, era altresì da ritenersi condizionale - non essendone certa la venuta ad esistenza -, ha escluso che tali circostanze potessero comportarne l'incedibilità, attesa l'efficacia esclusivamente obbligatoria della cessione stessa).
Commentario • 1
- 1. Factoring ed eccezione di incedibilità del creditoAdmin · https://iusletter.com/ · 18 luglio 2011
Il divieto di cessione del credito, opposto dal debitore ceduto al Factor, costituisce una delle eccezioni più frequentemente affrontate dallo studio nell'ambito del contenzioso in materia di factoring. La cessione produce la sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare, con la conseguenza che il Factor – alla scadenza del credito o immediatamente in caso di crediti esigibili – può pretendere il pagamento dal debitore ceduto, previa dimostrazione della titolarità del credito (Cass.10.5.2005, n.9761, in Guida al diritto, 2005, n.30, 74; conf. Cass. 19.6.2001, n.8333; Cass. 27.9.1999, n.10668; Cass. 25.7.1997, n.6969; Cass. 1.9.1995, n.575). Ai fini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI NC DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC NC, RE EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI NC, difesi dall'avvocato BAIETTA GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OD IT NC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 09201/99 proposto da:
OD IT NC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GIANNINI LUCIANO, difeso dall'avvocato CIRIACO TORQUATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CC NC, RE EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L CARO 62, presso lo studio dell'avvocato NC CICCOTTI, difesi dall'avvocato GAETANO BAIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 171/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 29/10/98, depositata il 11/12/98; RG.168/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato; GAETANO BAIETTA;
udito l'avvocato; CIRICO TPRQUATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 2^ motivo del ricorso principale, l'inammissibilità del 3^ motivo e l'assorbimento del 4^; inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 27.11.1981, LO AN e LI RM convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palmi, OD BI AN, per sentirlo condannare in favore di essi istanti, al pagamento della somma di L. 24.416.163, oltre rivalutazione ed interessi.
Assumevano gli attori che, con scrittura del 18.12.1973, avevano acquistato dal OD al prezzo di L. 11 milioni tutte le olive prodotte nella stagione olearia 1973/1974 nei fondi di sua proprietà, siti in Rosarno;
che il OD si era impegnato a devolvere agli istanti l'integrazione olearia, corrisposta dall'AIMA, rilasciando alla LI speciale procura all'incasso; che la LI non aveva potuto incassare la somma predetta, a causa di denunzie non veritiere di coltivazione presentate dal OD negli anni precedenti, per cui l'AIMA aveva trattenuto l'importo relativo all'annualità 1973/1974 a compensazione delle eccedenze già pagate al OD. Si costituiva il OD ed assumeva che il prezzo era stato convenuto con solo riferimento ai frutti pendenti, mentre la cessione del credito nei confronti dell'AIMA era avvenuta a titolo di liberalità. Il Tribunale di Palmi, con sentenza depositata il 18.4.1995, accoglieva in parte la domanda e condannava il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma di 11.525.510. Avverso questa sentenza proponeva appello il OD.
Gli attori proponevano appello incidentale.
La corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata l'11.12.1998, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, rigettava la domanda nonché l'appello incidentale. Riteneva la corte di merito che il contratto stipulato integrava la fattispecie di cui all'art. 1470 c.c. relativo alla vendita di frutti e che si era perfezionato con la consegna degli stessi e la corresponsione del corrispettivo di L. 11 milioni, senza ulteriori obbligazioni a carico del OD.
Riteneva la corte che il prezzo forfettario di L. 11 milioni era relativo sia ai frutti che all'eventuale integrazione, ma che tale prezzo non era soggetto a variazioni in conseguenza della corresponsione di detta integrazione che poteva anche non esserci;
che l'erogazione o meno dell'integrazione dell'AIMA non aveva alcun rilievo nella fattispecie negoziale in esame, non facendo parte del corrispettivo della vendita dei frutti e che il OD non si era obbligato a corrispondere agli acquirenti per il prezzo di L. 11 milioni, oltre ai frutti anche l'integrazione dell'AIMA, essendo ciò escluso non solo dal contenuto della scrittura, ma anche dalla logica, poiché tale integrazione era pari a L. 11.525.510. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.
Resiste con controricorso il OD, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per vizio di motivazione ed omesso esame di documenti, nonché la violazione degli artt. 1470, 1322, 1324, 1325, n. le 3, 12560, 1266, 1713 cpv., 1723 c.c.. Ritengono i ricorrenti che il prezzo di integrazione corrisposto dall'AIMA, per quanto costituisca un diritto soggettivo del produttore di olive, ben poteva essere ceduto a terzi, almeno al tempo in cui fu stipulato il contratto tra le parti;
che nella fattispecie si versava in ipotesi di negozi collegati costituiti dalla vendita delle olive e dalla cessione del prezzo di integrazione e che la procura rilasciata alla LI per la riscossione dell'integrazione, si configurava quale negozio indiretto e strumentale per conseguire gli effetti della cessione. Secondo i ricorrenti erratamente la sentenza impugnato non ha considerato la funzione di detta procura ne' altro documento proveniente dall'ESAC ed ha erratamente ritenuto che con la domanda si fosse richiesta la corresponsione di detta integrazione da parte del OD, mentre in effetti si era richiesto il risarcimento del danno, fondato sull'illecito del OD che aveva reso impossibile il conseguimento del prezzo dell'integrazione erogabile dall'AIMA.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per omesso esame del testo integrale della scrittura privata, nonché la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1368 c.c.. Ritengono i ricorrenti che la sentenza impugnata, non esaminando la parte della scrittura in cui si prevedeva che all'acquirente fosse conferita procura per incassare il prezzo dell'integrazione, aveva omesso di considerare che si era in presenza, attraverso questa clausola contrattuale di un mandato anche nell'interesse del mandatario e che la cessione del prezzo di integrazione conferiva ai compratori un preciso diritto su base contrattuale. Inoltre, secondo i ricorrenti, la corte di merito non aveva interpretato letteralmente la scrittura, in cui si specificava che il prezzo era comprensivo del frutto e dell'integrazione. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello, omettendo l'interpretazione letterale, non aveva considerato che con l'espressione "se ci sarà" riferita all'integrazione, ci si riferiva ad atti di terzi, operando come una condizione causale, per poterne dedurre, poi, che essa si era avverata, in quanto il mancato pagamento dell'integrazione da parte dell'AIMA era dovuto a pregresse percezioni indebite da parte del OD, operando negli stessi termini del mancato avveramento della condizione per causa imputabile alla parte recante interesse contrario all'avveramento (art. 1359 c.c.). Lamentano poi i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha interpretato la scrittura, valutando complessivamente la stessa;
che la corte ha violato anche i principi ermeneutici di cui agli artt. 1367 e 1368 c.c., in quanto costituiva pratica mercantile che il produttore di olive vendesse il prodotto, fissando il prezzo della vendita con la maggiorazione del presuntivo e forfettario prezzo di integrazione e rilasciando al compratore procura per conseguire nel proprio interesse il beneficio comunitario.
3.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati e vanno accolti.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto che la scrittura intervenuta tra le parti fosse relativa solo ad una compravendita delle olive, in quanto, nonostante che il prezzo forfettario fosse comprensivo sia del frutto che dell'integrazione dell'AIMA, tuttavia questa integrazione era prevista solo come eventuale ed il prezzo non era soggetto a variazioni in conseguenza della corresponsione di detta integrazione, per cui il OD non si era obbligato a corrispondere agli acquirenti, oltre ai frutti, anche l'integrazione dell'Aima.
Questa prima ratio decidendi è errata in diritto.
Va, anzitutto, premesso che è errato ritenere che sussistesse nella fattispecie solo una vendita di frutti e non anche cessione del credito dell'integrazione dell'AIMA, come sostenevano gli attori e lo stesso convenuto nella comparsa di risposta (per quanto a titolo di liberalità, v. p. 4 della sentenza di appello), solo perché detto credito era meramente eventuale ed in quanto la mancata riscossione non influenzava il prezzo forfettariamente determinato.
3.2. Osserva questa Corte che la cessione di credito è un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario, che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio.
La natura consensuale del contratto di cessione di credito importa che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa altresì che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, così nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito venga ad esistenza.
Prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (Cass. 17.3.1995,n. 3099). Si ritiene, infatti, pacificamente, che quando (come nella specie) oggetto del contratto sia un credito futuro, esso esplica efficacia meramente obbligatoria, e, in tale ipotesi, l'effetto reale si verifica soltanto se e quando il credito ceduto venga ad esistenza (v. Cass. 10 gennaio 1966 n. 184 e Cass. 2 agosto 1977 n. 3421). Da ciò consegue che nella fattispecie il solo fatto che il credito futuro del OD nei confronti dell'AIMA potesse anche non venire ad esistenza non comportava di per sè che esso non fosse suscettibile di cessione, per quanto esclusivamente con la suddetta efficacia obbligatoria.
4.1. Va, a questo punto, considerato che la cessione del credito non è un tipo contrattuale a sè stante, ma è inquadrabile tra i negozi a causa variabile, nel senso che al pari di tutti gli atti traslativi, può rientrare di volta in volta nell'uno o nell'altro tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e via dicendo), a seconda del titolo e della causa che lo giustifica.
La disciplina, cui essa sarà soggetta, sarà caso per caso quella propria del tipo di contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali sulla cessione (art. 1260 e segg. c.c.), che ne regolano soprattutto gli effetti, sono meramente integrative (Cass. 13.11.1973, n. 3004; Cass. 15.5.1974,n. 1396).
Ne consegue che se nella fattispecie si è trattato di una cessione di credito futuro, a titolo di liberalità, come sostenuto dal convenuto, la cessione stessa è nulla (art. 771 c.c.). Se invece si è trattato di cessione di credito futuro a seguito di corresponsione di un prezzo (anche se detto prezzo costituiva il corrispettivo non solo della cessione, ma anche degli altri beni compravenduti, come pure ritenuto dalla sentenza), la causa della cessione consiste nella vendita, con la conseguenza che la disciplina applicabile a questa cessione di credito, oltre alle norme speciali sulla cessione di credito, è quella della vendita di cosa futura. Ciò comporta, nell'ipotesi di cessione di credito futuro a titolo oneroso, che nel caso in cui il cessionario si impegni incondizionatamente a pagare un prezzo determinato al cedente anche se il credito non viene mai ad esistenza o sia comunque quantitativamente diverso da quello sperato, si versa nell'ipotesi di emptio spei, di cui al c. 2 dell'art. 1472 c.c.. Nel caso di emptio rei speratae, invece, la cessione è soggetta alla condicio juris che il credito venga ad esistenza, per cui, se ciò non si verifica, il contratto manca di oggetto e, pertanto, è colpito da nullità (cfr. Cass. 5.4.1974, n. 966).
4.2. Pertanto, nella fattispecie il solo fatto che il credito del OD nei confronti dell'AIMA poteva anche non venire ad esistenza, ovvero che, se venuto ad esistenza, l'entità dello stesso non poteva influenzare il prezzo previsto nella scrittura, non è motivo di per sè sufficiente, come ritenuto dalla sentenza impugnata, per escludere che nella fattispecie potesse sussistere un'ipotesi di cessione di credito futuro a titolo oneroso, potendo le parti aver voluto concludere un contratto aleatorio, nei termini di cui all'art. 1472 c.c.. Proprio la possibile aleatorietà del contratto, priva di rilevanza l'argomentazione secondo cui non era logico che il OD potesse trasferire per 11 milioni agli attori non solo le olive, ma anche il credito di integrazione nei confronti dell'AIMA, che sarebbe risultato successivamente pari a L. 11.525.510.
4.3. Nè si può ritenere che la cessione in questione, avendo ad oggetto il credito relativo all'integrazione erogata dall'AIMA in favore dell'olivicultore, sia nulla perché contraria a norma imperativa, con la conseguenza che detta nullità dovrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, non richiedendo per il suo accertamento un'indagine di fatto.
Invero, premesso che la scrittura in cui si prevedeva detta cessione è del 18.12.1973, come risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti, in quella data non sussisteva alcun divieto di legge a detta cessione.
Tale cessione era espressamente consentita dal d.p.r. 4.7.1973,n. 532, sia pure con l'inefficacia nei confronti dell'AIMA, in caso di mancata notifica alla stessa.
L'art. 2, c.1, del d.p.r. 24.12.1974, n. 727, ha abrogato l'art. 5 del d.p,.r. n. 532/1973 ed il c. 3 ha disposto che le provvidenze elencate nell'art. 1, tra cui il prezzo di integrazione corrisposto dall'AIMA, non erano cedibili per atto tra vivi.
Sennonché l'ultimo comma dello stesso articolo ha disposto che era fatta salva l'efficacia delle cessioni di credito notificate all'AIMA alla data di entrata in vigore del decreto.
Pertanto, se la cessione, effettuata prima della suddetta data non era stata notificata, ciò determinava solo l'inefficacia della stessa nei confronti dell'AIMA, ma non la sua nullità, ne' l'inefficacia inter partes.
5. È errato anche l'assunto della sentenza impugnata secondo cui, poiché le parti avevano previsto la sola vendita delle olive, il fatto che il prezzo di L. 11 milioni fosse comprensivo sia del frutto che dell'eventuale integrazione necessariamente non comportava ulteriori obbligazioni a carico del OD oltre a quella della consegna dei frutti.
Infatti il solo fatto che la vendita riguardasse le olive non esclude di per sè che detto contratto di vendita potesse essere collegato ad un contratto di cessione di credito futuro a titolo oneroso. Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale, quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano;
il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia (Cass. 5 luglio 1991, n. 7415). Nella fattispecie, quindi, il solo fatto che la scrittura privata in questione contenesse una compravendita di olive non esclude, di per sè, che essa potesse contenere anche una cessione di credito futuro relativo all'integrazione da erogare da parte dell'AIMA, collegata funzionalmente al contrattodi vendita.
6.1. Fondata è anche la censura con cui si lamenta la violazione delle norme relative ai criteri di interpretazione del contratto (art. 1362 e 1363 c.c.). Quanto all'interpretazione delle clausole contrattuali va, anzitutto, rilevato che l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile;
soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993,n. 3936). Va, poi, osservato che in tema di interpretazione del contratto, a norma dell'art. 1363 c.c., secondo cui le norme si interpretano le une a mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto, il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la altro interpretazione possa essere compiuta senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, sicché le varie espressioni che in esso figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 21.2.1995,n. 1877).
6.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha valutato la clausola che prevedeva il conferimento di una procura all'incasso del prezzo dell'integrazione a favore del soggetto che il compratore avrebbe indicato e con esonero dall'obbligo del rendiconto, ne' ha coordinato detta clausola contrattuale con quella che prevedeva che il prezzo di L. 11 milioni fosse relativo sia alle olive che all'integrazione dell'AIMA.
Neppure ha valutato ai fini della decisione, la clausola contrattuale che esonerava il mandatario dall'obbligo di rendiconto. Così facendo, non ha esaminato se detto mandato fosse stato conferito anche nell'interesse del mandatario e quindi dissimulasse nei confronti del debitore ceduto la cessione del credito (Cass. 21.12.1968, n. 3776), essendo predisposto per realizzare tra le parti gli effetti della cessione di credito, che efficace tra le stesse, non lo era nei confronti del debitore ceduto.
6.3. È vero che la cessione di credito ed il mandato all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione dal debitore, mentre il mandato in rem propriam, conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (Cass. 28.8.1995, n. 9030; Cass. 22.9.1990,n. 9650). Sennonché detta cessione è inefficace nei confronti del debitore ceduto finché essa non è stata accettata o notificata al debitore ceduto.
Per realizzare gli effetti economici della cessione di credito, inefficace nei confronti del ceduto, le parti possono porre in essere un mandato all'incasso del credito del cedente, che è simulato, poiché, per effetto della cessione, il titolare del credito non è piu, il mandante, ma il mandatario, mentre il contratto dissimulato è la cessione del credito, per cui, in effetti tra le parti è solo quest'ultimo contratto che è stato voluto.
7. Quanto, invece, alla doglianza (costituente il terzo motivo di ricorso) secondo cui erratamente non sarebbe stata concessa la rivalutazione del credito, essa è inammissibile. Il giudice di merito sostanzialmente (ed esattamente nell'ottica della sentenza) non ha esaminato la questione della rivalutazione del credito, perché assorbita nella decisione di inesistenza dello stesso. Per le domande o eccezioni non esaminate, perché ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile il ricorso (se non sotto il profilo che non sussiste detta ipotesi di assorbimento e quindi che il giudice doveva necessariamente pronunciarsi), poiché sul punto nel merito nessuna decisione vi è stata e l'accoglimento degli altri motivi di ricorso, attinenti ai presupposti su cui si è fondato l'assorbimento, comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni non esaminate (cfr. Cass. 30.5.1975, n. 2119).
8. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del quarto motivo, attinente alla statuizione sulle spese processuali.
9. Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del OD, per mancata esposizione dei fatti di causa.
Infatti le norme di cui agli artt. 366 n. 3 e 371 c.p.c. vanno interpretate nel senso che il ricorso incidentale, al pari di quello principale, debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e sia, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuto nel ricorso principale o nella sentenza impugnata, potendo il requisito di cui all'art.366, c. 1, c.p.c., ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione (e tanto non sussiste nella fattispecie), si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. S.U. 13.2.1998,n. 1513). Pertanto vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, va dichiarato inammissibile il terzo ed assorbito il quarto. Va cassata, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio alla corte di appello di Catanzaro, che si uniformerà ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo ed assorbito il quarto motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001