Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 2
In tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici, quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza l'obbligo di detrarre il valore delle opere eseguite, salva la possibilità per il garante, dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione d'indebito verso il beneficiario, facendo valere i diritti che competono al debitore nel rapporto principale.
In tema di appalto di opere pubbliche, il rapporto fra i contraenti, con riguardo a polizza fideiussoria stipulata dall'appaltatore con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l'Amministrazione committente, è rimesso, quanto al suo contenuto, all'autonomia privata, senza che le disposizioni che regolano i rapporti tra l'amministrazione committente, concedente un'anticipazione a fronte di prestazione di idonea garanzia, e l'appaltatore, nel caso in cui l'appalto non sia proseguito secondo gli obblighi contrattuali, possano assumere rilievo se la fattispecie astratta da esse considerata non sia trasfusa nella volontà contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10653 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UNIPOL Compagnia Assicuratrice s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Costantino Artese, elett. dom. in Roma, piazza Adriana n. 8, presso lo studio dell'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Sebastiano Sallemi in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
COMUNE DI COMISO, in persona del sindaco p.t. dott. Giuseppe Di Giacomo, elett. dom. in Roma, via F. Cesi n. 21, presso lo studio legale Torrisi e rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Citrella in virtù di delibera n. 70/1999 e procura a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 61 in data 23.11.1998 6.2.1999 della Corte di Appello di Catania r.g. n. 808/97 Udita nella pubblica udienza del 19 novembre 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la ricorrente, per delega l'avv. B.F. Levato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Guido Raimondi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMEMTO DEL PROCESSO
Il Comune di Comiso - dopo avere rescisso, con delibera del 7 novembre 1994 e per grave inadempimento dell'appaltatore, il contratto di appalto per la costruzione e pavimentazione di una strada consortile, precedentemente stipulato con la ditta SI Anastasio - con ricorso del 19 maggio 1995 chiese ed ottenne dal presidente del Tribunale di Ragusa decreto ingiuntivo per la somma di lire 119.834.000 nei confronti della società UN, con la quale la ditta appaltatrice aveva stipulato in favore del Comune quattro polizze fideiussorie
Provvedendo sull'opposizione ritualmente proposta dalla UN avverso tale decreto, con sentenza del 7 maggio 1997 il Tribunale la respinse dando atto che nel corso del giudizio l'opponente aveva corrisposto al Comune la somma di lire 73.536.000 dovuta per due delle quattro polizze.
Tale decisione, impugnata dalla UN, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata.
Secondo la Corte, mentre le somme già erogate concernevano polizze per il risarcimento dei danni, quelle ancora in contestazione erano state invece emesse a garanzia delle somme versate dal Comune all'appaltatore per lo svincolo dei ventesimi relativi a due stati di avanzamento lavori;
tali polizze erano operative giacché l'appaltatore, pur avendo eseguito lavori per un importo superiore alle somme versategli, era tuttavia tenuto al risarcimento del danno per il mancato completamento dei lavori nella misura determinata dal c.t.u. obbligo risarcitorio il quale escludeva che lo stesso potesse considerato creditore del Comune committente;
ha richiamato altresì l'art. 3 del d.m. 25.11.1972 in forza del quale, quando l'esecuzione di un contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali, la revoca dell'anticipazione è riservata alla discrezionalità dell'amministrazione contraente osservando che il primo comma prevedeva anche la richiesta della somma al fideiussore. Per la cassazione di tale decisione la parte rimasta soccombente, ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui l'intimato resiste con controricorso La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce la violazione del d.m. 25 novembre 1972, in relazione all'art. 12 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e succ. modifiche, ed afferma che le due polizze, tuttora in contestazione, riguardano il caso in cui l'appaltatore fosse tenuto a restituire, nelle circostanze previste dall'art. 3 del citato decreto ministeriale, in tutto od in parte, le anticipazioni erogategli su tale premessa addebita alla sentenza impugnata di non aver il contenuto del suddetto decreto, di aver attribuito a dette polizze la diversa funzione risarcitoria propria invece delle altre polizze, per le quali essa ricorrente aveva senza riserve provveduto al pagamento della somma di lire 73.536.000 e di non aver considerato che l'appaltatore era creditore nei confronti del committente di lire 49.198.571.
Con il secondo motivo la stessa ricorrente afferma che la sentenza impugnata, essendosi limitata a ribadire i medesimi errori commessi dal Tribunale è incorsa nel vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Deve premettersi che, a norma dell'art. 12 - nella parte che qui interessa - del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dal d.p.r. n. 627 del 1972 e dalla legge n. 155 del 1989), con decreto del ministro del tesoro può
consentirsi che le amministrazioni degli enti locali anticipino una parte del prezzo a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie od equivalenti da parte del contraente le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali.
A sua volta l'art. 3 terzo comma del decreto ministeriale del 25 novembre 1972 dispone che, qualora l'esecuzione di un contratto in corso di svolgimento non prosegua secondo gli obblighi contrattuali la revoca dell'anticipazione è riservata alla discrezionalità dell'amministrazione contraente.
Tali norme - osserva la Corte - disciplinano i rapporti tra l'amministrazione committente e l'appaltatore e non possono venire in diretta considerazione nel diverso rapporto, oggetto del giudizio, tra quest'ultimo ed il terzo con il quale egli e sia pure in forza di dette disposizioni abbia stipulato una polizza fideiussoria:
rapporto, quest'ultimo, nel quale le suindicate norme in tanto possono assumere rilievo, in quanto la fattispecie astratta, da esse considerata, sia stata trasfusa nella volontà contrattuale. L'art. 1 terzo comma del citato d.m. del 25 novembre 1972, nel disporre che per la concessione dell'anticipazione l'impresa committente è tenuta a prestare una delle garanzie previste, richiama infatti, quanto alla fideiussione, il primo comma dell'art. 1944 c.c., mentre l'art. 4 dello stesso decreto dispone a sua volta che i precedenti articoli si applicano "ai contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi" (l'esecuzione dei quali abbia avuto inizio in data che qui non rileva).
La fideiussione deve dunque essere stipulata - al pari delle altre forme di garanzia il alternativamente previste - in osservanza, come nella specie è pacificamente avvenuto di norme pubblicistiche, ma il contenuto di essa è poi rimesso all'autonomia privata: come discende dalle norme sopra richiamate, come questa C.S. ha avuto occasione di affermare riguardo ad analoghi rapporti sentt. 7721/92 e 4912/99 e come del resto, la stessa ricorrente implicitamente riconosce giacché ammette che le quattro polizze avevano contenuti difformi.
Segue da quanto esposto l'inammissibilità delle censure che investono violazioni di legge, venendo in rilievo le norme, asseritamente violate nel solo e diverso rapporto di appalto pubblico.
Sono invece in parte inammissibili, perché generiche, ed in parte infondate le censure di vizio di motivazione.
Deve infatti osservarsi che secondo la condivisibile giurisprudenza di questa C.S. 61 avverso la quale nulla oppone la ricorrente, in tema di appalto di opere pubbliche la revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto implica il diritto di chiedere al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza l'obbligo di detrarre il valore delle opere eseguite, salva la possibilità per il garante, dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione di indebito verso il beneficiario, facendo valere i diritti che competono al debitore nel rapporto principale (Cass. n. 7345/95;
vedasi anche Cass. 4098/90). Orbene, in una fattispecie nella quale era intervenuta, come la stessa ricorrente osserva, la rescissione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, la Corte territoriale - la quale ha tenuto ben presente che la controversia si era ristretta a due delle quattro polizze poste a fondamento della domanda, essendo state pagate altre due - ha ritenuto, in tal senso richiamando anche l'art. 3 del citato decreto ministeriale, essersi verificate le condizioni per la revoca dell'anticipazione: giudizio di fatto avverso il quale non vengono mosse specifiche doglianze e dal quale derivano le conseguenze giuridiche già sopra evidenziate ed implicitamente fatte proprie dalla medesima Corte. Il ricorso è pertanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire (euro 64,25), oltre lire 3.000.000 (tremilioni) di onorari in favore del controricorrente (euro 1549,37).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 19 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002