Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10653
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

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In tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici, quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza l'obbligo di detrarre il valore delle opere eseguite, salva la possibilità per il garante, dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione d'indebito verso il beneficiario, facendo valere i diritti che competono al debitore nel rapporto principale.

In tema di appalto di opere pubbliche, il rapporto fra i contraenti, con riguardo a polizza fideiussoria stipulata dall'appaltatore con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l'Amministrazione committente, è rimesso, quanto al suo contenuto, all'autonomia privata, senza che le disposizioni che regolano i rapporti tra l'amministrazione committente, concedente un'anticipazione a fronte di prestazione di idonea garanzia, e l'appaltatore, nel caso in cui l'appalto non sia proseguito secondo gli obblighi contrattuali, possano assumere rilievo se la fattispecie astratta da esse considerata non sia trasfusa nella volontà contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10653
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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