Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
È illegittimo il diniego di affidamento in prova al servizio sociale motivato dalla inidoneità del domicilio indicato dal condannato, sulla base di una valutazione non attinente alla funzione propria di tale indicazione, ma per ragioni estranee ad essa. (Nella specie, avendo il condannato indicato come domicilio l'abitazione in cui dimorava la madre, anziana e in cattive condizioni di salute, della quale egli aveva già dato prova di non essere in grado di occuparsi, il tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta sull'implicito presupposto, in sé irrilevante, che, dovendo la misura comportare assistenza ai familiari conviventi, questa non sarebbe stata prestata, senza curarsi di evocare eventuali ragioni che avrebbero potuto suggerire l'imposizione di un simile obbligo in vista del conseguimento di effetti riabilitativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3472
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 33306/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NG, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 11.6.2009 del Tribunale di sorveglianza di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. Tindari Baglione, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cinque mesi e 10 giorni di reclusione, avanzata da NG AL, condannato per bancarotta fraudolenta e ricettazione per fatti commessi tra il 1990 e il 1992. Osservava che il AL non aveva altri precedenti ma che le informazioni di Polizia erano nel complesso negative perché confermavano che sussisteva un impegno lavorativo ma affermavano che il domicilio indicato dall'istante non era idoneo in quanto nella casa abitava la madre del richiedente, anziana e in cattive condizioni di salute, alla quale, secondo quanto aveva riferito la sorella, il AL non era in grado di prestare assistenza. Ricorre l'interessato a mezzo del suo difensore, avvocato Luigi Chiappero, che chiede l'annullamento del provvedimento. Con il primo motivo denunzia che il Tribunale di sorveglianza avrebbe completamente omesso di pronunziarsi sulla istanza, subordinata, di detenzione domiciliare.
Con il secondo deduce l'erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 47 e la manifesta illogicità della motivazione rilevando che il Tribunale aveva con ragion capoversa mostrato di trarre un elemento negativo di valutazione dalla circostanza che il detenuto aveva prospettato l'esistenza di un impegno lavorativo e che l'affermazione secondo cui il domicilio non era idoneo perché presso lo stesso abitava la madre si fondava su considerazioni in conferenti e del tutto estranee rispetto a quelle richieste per il godimento della misura alternativa, in relazione a condanna che nulla aveva a che fare con i rapporti familiari.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato per entrambi gli aspetti dedotti.
Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento in relazione al primo motivo, constatando che il Tribunale non s'era effettivamente occupato di rispondere espressamente alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare. Ed effettivamente risulta dagli atti che il ricorrente aveva avanzato richiesta subordinata sulla quale non vi è stata pronunzia.
Fondato è tuttavia innanzitutto il secondo motivo, con il quale si lamenta la incongruità delle ragioni poste a sostegno del rigetto dell'istanza di affidamento in prova.
Va premesso che il Tribunale non sembra avere davvero valutato negativamente la circostanza che il ricorrente avesse un impegno lavorativo, come mostra di intendere il ricorrente che di tale illogico (ma in realtà inesistente) apprezzamento si duole. L'ordinanza impugnata s'è piuttosto limitata a relegare nell'ombra tale aspetto, assumendo a fondamento della sua decisione esclusivamente la inidoneità del domicilio indicato dal condannato:
ma non perché questo non consentiva il controllo e il mantenimento di contatti con il servizio sociale, quanto perché lì abitava la madre molto anziana e malata del AL, che lui aveva in passato mostrato di non curare e del quale, secondo la sorella, non sarebbe stato in grado di occuparsi.
Ora, l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone sicuramente la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso dell'esecuzione dello stesso, perché soltanto tale condizione consente il contatto diretto fra la persona fisica dell'affidato ed il servizio sociale cui, ai sensi dell'art. 47, comma 9, ord. pen., compete di "controllare la condotta del soggetto" e di "aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale" (conf. tra molte Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996, Messina Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, De Barre). A tale fine è richiesto dunque che il condannato che richiede la misura abbia una dimora o un domicilio effettivo. Ma se questa è la funzione del domicilio, la sua idoneità va valutata in relazione alla osservanza e al controllo delle prescrizioni da imporre al condannato, concernenti appunto la fissazione di una dimora, i rapporti con il servizio sociale, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere, e quant'altro eventualmente necessario, in concreto, a prevenire un pericolo di recidiva.
Nel caso in esame il Tribunale ha invece valutato l'idoneità del domicilio ai fini della concessione della misura alternativa esclusivamente sull'implicito presupposto che il condannato dovesse prestare assistenza ai familiari eventualmente conviventi: onere questo che non costituisce condizione o prescrizione necessaria per la concessione della misura e che neppure viene motivatamente indicato tra le prescrizioni discrezionali che si riteneva di dovere in ogni caso imporre, nella specifica situazione considerata, per il conseguimento degli effetti riabilitativi.
Conclusivamente, l'ordinanza impugnata non s'è espressa sulla richiesta subordinata e ha negato l'affidamento in prova sulla base di una valutazione di inidoneità del domicilio non giustificata da esigenze previste dalla legge ne' connesse in concreto alla funzione della misura. La stessa va di conseguenza annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano perché proceda a nuovo esame colmando le lacune e correggendo gli errori rilevati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010