Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione, non è necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non dedita alla vendita del proprio corpo.
Commentario • 1
- 1. Cameriere prostitute, titolare condannata (Cass. 31198/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2010, n. 24806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24806 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/05/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 540
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 3921/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) T.G., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9/2009 CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA, del 26/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. D'ANGELO Giovanni sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa corte, il quale ha concluso per il rigetto dell'appello;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato Sambugaro Stefano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 26 novembre 2009 e depositata il 9 dicembre 2009, la Corte di assise di appello di Genova, ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 19 febbraio 2009, di condanna a carico di T.G. (colla diminuente del rito) alla pena principale della reclusione in sedici anni e alle pene accessorie, conseguenti ipso jure, per l'omicidio di D.G.V., perpetrato mediante violente percosse (calci) inferte ai fianchi che cagionavano la rottura della milza e mortale emorragia interna, in (OMISSIS); nonché alla ulteriore pena della reclusione in quattro anni e della multa in euro duemila per la induzione e lo sfruttamento violento della prostituzione della vittima, in (OMISSIS).
I giudici di merito hanno accertato, sulla base della confessione dell'imputato, delle dichiarazioni dei testi assunti e della generica, quanto segue: T. sfruttava la prostituzione della vittima, che egli aveva indotto al meretricio dopo averla prelevata, appena diciassettenne, da un orfanotrofio in (OMISSIS) e condotta seco prima in (OMISSIS) e, poi, in (OMISSIS); le violenze erano state costanti, come confermato dalla stessa sorella e dal cognato ( F.B.) dell'imputato; tracce delle pregresse lesioni sono, peraltro, riscontrabili nei lividi al volto, visibili sulla foto della passaporto della vittima;
sul fondo schiena del cadavere è stato rinvenuto un tatuaggio, recante a guisa di marchio, il soprannome di T. ((OMISSIS)); la D. viveva nel terrore dello sfruttatore;
la notte del delitto la giovane rientrò anticipatamente a casa, alle ore 1.24; tanto suscitò la violenta reazione di T., per il minor incasso;
il giudicabile percosse, allora, selvaggiamente e a lungo la donna, di esile corporatura, con pugni al capo;
quando, poi, ella cadde a terra, le sferrò un violento calcio, al fianco, nella zona tra il torace e l'addome, provocando la rottura della milza e la mortale emorragia;
e, nell'immediatezza, omise di prestare tempestivo soccorso. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha considerato: la prova dei delitti di induzione e di sfruttamento della prostituzione è offerta dalle sostanziali ammissioni dell'appellante e dalle circostanziate testimonianze della sorella e del cognato;
quanto al delitto di sangue, prive di pregio sono le deduzioni dell'appellante in ordine alla supposta cirrosi da cui sarebbe stata affetta la vittima (con la correlata richiesta, affatto intempestiva e inconciliabile col rito abbreviato, di rinnovazione della istruzione dibattimentale); le dimensioni della milza non assumono rilevanza nella eziologia dell'evento; la frattura fu cagionata dalla violenza del colpo e non alle dimensioni dell'organo;
infondata è la tesi difensiva della preterintenzione;
non può plausibilmente sostenersi che l'evento letale costituisse fatto non previsto dall'agente; costui, in preda alla rabbia per l'anticipato ritorno della giovane e per la perdita dell'incasso previsto, la aggredì con "bestiale violenza", protraendo "il pestaggio", con "ulteriori e pesanti colpi inferti "senza freni"; tanto conferma il dato di generica delle tracce ematiche rilevate sugli indumenti della D., sulla federa del cuscino e, perfino, sulle pareti;
sicché T. accettò inevitabilmente "il rischio di ledere organi vitali della vittima" e di cagionarne la morte;
il dolo eventuale, esattamente accertato dal primo giudice, connota la condotta omicida e ne comporta la qualificazione ritenuta ai sensi dell'art. 575 c.p.;
quanto al trattamento sanzionatorio, a tacere del rilievo della mancata contestazione delle aggravanti del nesso teleologico e del motivo abietto, la considerazione della gravità della condotta, in relazione alle modalità di esecuzione del delitto, e dello stile di vita del reo, caratterizzato dalla carenza di qualsiasi proposito di lavoro, rendono T. immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non giustificate da alcun motivo;
la pena è stata commisurata in misura equilibrata, nella osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.; la sanzione non deve essere attenuata, avuto riguardo al fatto (per l'evento della morte di una giovane non ancora ventenne), al dolo, all'indole del colpevole, allo stile di comportamento caratterizzato, caratterizzato da rifiuto "delle regole basilari di vita sociale", dalla violenza, dalla volontà di sopraffazione e dal "disprezzo assoluto per la vittima";
il dolo di impeto del fatto di sangue esclude la possibilità della continuazione, laddove, peraltro, sul piano logico il disegno criminoso di sfruttamento, con modalità violente, della prostituzione della D. appare inconciliabile con la programmazione dell'omicidio della persona sfruttata, fonte dell'illecito profitto.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Stefano Sambugaro, mediante atto del 7 gennaio 2010, col quale sviluppa quattro motivi, denunziando, con tutti i mezzi, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, e col primo motivo anche - e promiscuamente - à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente sostiene: non ricorre l'elemento psicologico del delitto di omicidio, neppure sotto la forma del dolo eventuale;
l'imputato colpì la vittima "con schiaffi e pugni che cagionarono lesioni lievi" e con un solo "calcio al fianco"; non erano prevedibili ne' la rottura della milza ne' la imponenza del fenomeno emorragico;
la condotta deve essere qualificata come omicidio preterintenzionale. In proposito il difensore argomenta: il testimoniale non suffraga la ricostruzione dei giudici di merito del "pestaggio brutale"; la Io. ha dichiarato di non essersi allarmata per le grida udite;
i B. e Di. non furono destati dal sonno;
le voci sentite dalla Gn., intorno alle 2.30, non possono essere attribuite alla vittima, già morta;
ne' I., rientrato alla ore 2.19, potè udire "i due litigare"; la supposizione della violenza bestiale è illogica in quanto i vicini avrebbero percepito le urla della vittima;
il medico necroscopo, intervenuto sulla scena del delitto, non rilevò, all'esame esterno, "chiari elementi ... di lesioni morali" ne' "segni evidenti di colluttazione"; le tracce emetica rilevate in loco sono di "minima entità"; alla stregua dei più approfonditi responsi dei consulenti medico legali non furono riscontrate ne' fratture costali, ne' infiltrazioni emorragiche nelle masse muscolari;
nella frattura della milza concorse la preesistente patologia della vittima, affetta da cirrosi epatica;
sicché anche un solo colpo, "caratterizzato da una potenzialità lesiva minima", poteva cagionarne la lesione e la emorragia, favorita dalla "alterazione delle funzioni coagulative"; il consulente del Pubblico Ministero, dott.ssa M., ha dato atto dell'aumento del volume e della consistenza del fegato, della presenza di "alterazioni micronodulari diffuse" nel parenchima, delle accresciute dimensioni della milza (diciotto centimetri di lunghezza); il consulente di parte ha determinato il valore ponderale dell'organo (grammi 290), stimandolo accresciuto di quattro volte, rispetto alla norma, con riferimento alla corporatura della donna;
illogico è il rigetto della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'esame istologico del tessuto;
il rilievo della Corte di merito, circa la intempestività della istanza difensiva, è errato, in quanto l'esigenza dell'approfondimento della indagine medico legale è insorta, in seguito all'esame dei consulenti, disposto di ufficio dal giudice della udienza preliminare, e, precisamente, in esito alla inopinata negativa del consulente del Pubblico Ministero della esistenza della cirrosi epatica, della quale aveva pur rilevato i tratti semeiotici nella consulenza depositata;
la iniziativa del primo giudice dimostra la necessità dell'approfondimento della indagine anche alla stregua del rilievo della incompletezza e della superficialità della consulenza disposta dal Pubblico Ministero (omessa pesatura del cadavere, degli organi, omessa produzione del rilievo fotografico della regione interessata dalla lesione mortale, omesso esame istologico dei tessuti).
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente investe il capo relativo al delitto di induzione alla prostituzione, opponendo che la vittima si sarebbe già prostituita in (OMISSIS) "quando viveva in orfanotrofio"; che la testimonianza di B., circa le violenze, non è suffragata da riscontri oggettivi;
e che il testimone non fu diretto spettatore di alcuna violenza.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego delle generiche e del trattamento sanzionatorio e, in proposito, deduce: la Corte territoriale ha riconosciuto che l'iniziale intento era limitato a cagionare lesioni;
comunque ha qualificato l'elemento psicologico in termini di dolo meramente eventuale;
non possono venire in considerazione circostanza aggravanti mai contestate;
T. non fuggi;
chiese soccorso ai vicini;
cercò di rianimare la vittima con un getto d'acqua; non può annettersi valenza negativa alla circostanza che la pentola usata non fosse pulita, trattandosi gesto compiuto "nello sgomento" e "nella concitazione del momento";
il ricorrente merita la concessione delle attenuanti generiche e, comunque, un più mite trattamento sanzionatorio per la incensuratezza, la giovane età e la condizione di disagio in quanto immigrato e, soprattutto, "per le stesse considerazioni non valutate dai giudici territoriali".
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente censura il mancato riconoscimento della continuazione, che assume contradditto-riamente negata dalla Corte di merito la quale ha collegato il movente del fatto di sangue allo sfruttamento della prostituzione della vittima, esercitato con violenza alla persona.
3. - Il secondo motivo del ricorso, relativo al capo che concerne il delitto di induzione della prostituzione, è infondato. Privo di pregio giudico è l'assunto, in punto di fatto, del ricorrente circa il preteso, pregresso esercizio del meretricio da parte della vittima.
La deduzione non è concludente nel senso postulato della esclusione del reato.
Soccorre il proposito il principio di diritto, fissato da questa Corte suprema, secondo il quale "ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui alla L. 20 febbraio 1958, n.75, art. 3 non è necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non dedita alla vendita del proprio corpo" (Sez. 1, 13 marzo 1986, n. 7947, Rizzeri, massima n. 173482; Sez. 3, 27 gennaio 1984, n. 2287, Canullo, massima n. 163112 e Sez. 3, 26 gennaio 1966, n. 196, Corrado, massima n. 100881). Per il resto, in merito alla conferma della condanna in relazione al capo in esame e anche con riferimento al diniego delle generiche e al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4. - Merita, invece, accoglimento, nei termini che seguono, il primo mezzo del ricorso.
La Corte territoriale ha affatto immotivatamente negato - senza, peraltro, confutare il dato clinico dedotto - che la spleno-megalia della vittima abbia avuto rilevante influenza nella eziologia dell'evento, trascurando di esaminare le deduzioni formulate in proposito dalla difesa tecnica dell'appellante (responso del dott. Salvi) specificamente riprese nel primo motivo del gravame (v. pp. 9- 25 dell'appello del 27 maggio 2009).
Ha, inoltre, trascurato di considerare le obiezioni difensive circa la natura e la entità delle lesioni esterne, rilevate sul cadavere della vittima, in rapporto alla ricostruzione della condotta del ricorrente.
Le questioni rivestono decisivo rilievo ai fini dell'accertamento del dolo eventuale desunto dalla obiettività della condotta in assenza di cause patologiche preesistenti (non note all'agente). Il vizio di motivazione inficia di nullità la sentenza impugnata, quanto al capo in esame.
5. - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omicidio, il rinvio per nuovo giudizio, sul capo, alla Corte di assise di appello di Milano, con assorbimento del quarto motivo, e il rigetto, nel resto, dei residui motivi del ricorso.
A norma dell'art. 624 c.p.p., comma 2, la Corte dichiara irrevocabile la condanna per i delitti di induzione e di sfruttamento della prostituzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omicidio, e rinvia per nuovo giudizio, sul capo, alla Corte di assise di appello di Milano.
Rigetta, nel resto, il ricorso e dichiara irrevocabile la condanna per i delitti di induzione e di sfruttamento della prostituzione. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010