Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 0 2593/02 Reg. gen. N° 17528/1 28 Noventare 200 Oggetto: revocazione. Crom-6240 REPUBBLICA ITALIANA Rep. 706 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE-24.ORE Presidente Dott. MARIO SPADONE per diritti L.
1.55 Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO 1.22 FKR. 2002. IL CANCELLIERE Dott. IO VELLA Consigliere Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere €1,55 L.3000 CANCELLERIA Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA DG720058 sul ricorso proposto da: OT IN NI, RD MA e RD MA. elettivamente domiciliati in Roma, via San Remo n. 1 (casa Pettorino). difesi dall'avv. Vittorio Di Meglio e dall'avv. Mario Pettorino in forza di mandato in atti:
- ricorrenti -
contro
EL IO e TE FA. elettivamente domiciliati in Roma, via di Porta Pinciana n.
4. presso l'avv. Santaroni. difesi dall'avv. Giuseppe Di Meglio in forza di mandato in atti: 17528 1999 TO e EN ES e TE. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 1536/01 2 controricorrenti - nonchè ND FR
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 dicembre 1983 BI ON TO e CO e M IM EN convenivano dinanzi alla Corte di appello di Napoli AN ES e EL TE - eredi di AN ES -e AN AN. chiedendo la revocazione della sentenza n. 335/1988 della stessa corte. Esponevano che nel 1979 il curatore del Fallimento di AN AN aveva proposto nei confronti di ZO EN azione di rivendicazione di un fabbricato rurale sito in Ischia, contrada Bosco dei Conti. dal AN acquistato con rogito del 30 ottobre 1957 dalla zia IA CH LE, che agiva quale procuratrice del fratello SQ, residente negli Stati Uniti. Chiusa la procedura fallimentare il AN aveva proseguito in proprio il giudizio, nel quale era intervenuto ad adiuvandum AN ES, successivo acquirente dell'immobile con atto del 13 luglio 1981. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1983. aveva accolto la domanda dichiarativa del diritto di proprietà del AN, ma non anche quella di condanna al rilascio dell'immobile, e la Corte 17528 1999 TO e EN. ES e TE. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 di appello di Napoli aveva confermato la decisione, per cui nel 1989 il ES aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli gli eredi di ZO EN per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile, ma la domanda era stata rigettata. Senonchè nel dicembre 1983 CO EN era venuto in possesso del certificato di morte di SQ LE. deceduto a Norwalk (Connecticut) il 4 maggio 1953, cioè vari anni prima della stipula del rogito di vendita dell'immobile al AN da parte della sua procuratrice. per cui tale rogito, giuridicamente inesistente, era il risultato del dolo tra IA CH LE e AN AN. Ricorrendo quindi le ipotesi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 395 c.p.c.. la TO ed i EN chiedevano che la corte di appello revocasse la sentenza con la quale la stessa corte aveva accertato il diritto di proprietà del AN. Il ES ed il AN resistevano alla domanda, mentre la TE rimaneva contumace. All'esito. con sentenza del 18 novembre 1998. la corte di appello rigettava la domanda di revocazione, rilevando - per quanto in questa sede -ancora interessa che il dolo processuale, necessario per dare luogo alla revocazione della sentenza ai sensi del n. 1 dell'art. 395 c.p.c. deve consistere in artifici e raggiri idonei a pregiudicare o sviare la difesa avversaria. facendo apparire una situazione diversa da quella reale e impedendo al giudice la conoscenza della verità, mentre nella specie tale attività fraudolenta non era certo ravvisabile nella produzione in giudizio dell'atto del 30 ottobre 1957, il quale conteneva un contratto di compravendita realmente stipulato, anche se alla data della stipula la procura conferita a CH IA LE da SQ LE si era ormai estinta per la morte del rappresentato. Tuttavia, ai sensi 17528 1999 TO e EN ES e TE. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. dell'art. 1398 c.c., legittimato a dolersi dell'operato di colui che abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri è soltanto l'apparente rappresentato, o i suoi eredi. e nella specie non risultava che gli eredi del defunto SQ LE avessero proposto azione diretta a fare valere l'invalidità del contratto. Ciò senza dire che, risultando pacifico che SQ LE si era trasferito sin da epoca remota negli U.S.A., la conoscenza della sua morte da parte dei contraenti alla data della stipula dell'atto di vendita in questione non poteva presumersi per il solo fatto della parentela di costoro con il LE. Gli attori avrebbero dovuto provare che i contraenti, effettivamente consapevoli della morte del loro congiunto, avevano predisposto nel 1957 un apparente contratto di compravendita per poi utilizzarlo in una futura rivendicazione del bene nei confronti del EN, ma di tale prova non vi era traccia. Quanto poi al ritardo con cui era stata proposta la domanda di rivendicazione, era risultato con certezza che. contrariamente a quanto dedotto dal EN, costui si era impossessato dell'immobile solo nel 1978, vale a dire appena un anno prima della domanda di rivendicazione, mentre il prezzo della vendita (£. 200.000) non era irrisorio. essendo oggetto del contratto un piano di fabbricato rurale assai modesto ed un'area di soli mq. 72, il tutto in stato di abbandono. Secondo la corte, poi. non ricorrevano neppure le ipotesi revocatorie di cui all'art. 395 nn. 2 e 3 c.p.p.. posto che la sentenza impugnata non si fondava su prove successivamente dichiarate false con pronunzia giudiziale o riconosciute false dalla parte che le aveva utilizzate, né dopo la sentenza erano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, poiché con una elementare 17528 1999 TO e EN ES e ER. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 1 0 indagine la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del documento. Il certificato di morte di SQ LE era infatti un documento contenente la certificazione di un fatto rilevabile dai pubblici registri, accessibili a tutti. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza BI ON TO e IM e CO EN in base a tre motivi di ricorso, cui resistono AN ES e AF TE con controricorso, mentre AN AN non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 948 c.c. e 112 e segg. c.p.c., nonché il difetto di motivazione, i ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile nella specie il principio secondo cui è legittimato a dolersi dell'operato del rappresentante solo il rappresentato. trattandosi di una г л а azione di rivendicazione nella quale il giudice deve indagare sulla validità del titolo invocato dal rivendicante ed il convenuto può eccepire l'apparenza o la simulazione dell'atto con cui il rivendicante ha acquistato la cosa oggetto dell'azione. Il motivo non è fondato. Infatti la sentenza impugnata è stata emessa all'esito di un giudizio di revocazione intentato dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, confermativa di quella del tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda del AN volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sugli immobili in contestazione. per cui gli attori in revocazione, attuali ricorrenti. hanno sostenuto che ricorresse nella specie una delle ipotesi di cui ai nn. 1. 2 e 3 dell'art. 395 c.p.c., più che la simulazione del rogito in data 30 17528 1999 TO e EN ES e TE. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. ottobre 1957, con cui il AN aveva acquistato detti immobili. In particolare l'ipotesi di cui al n. 1 di detta norma parla di dolo di una delle parti in danno dell'altra, che costituisce un concetto diverso e comunque più ampio della mera simulazione e che la corte di appello ha escluso che potesse ricorrere nella specie. con motivazione esauriente e priva di vizi logici, a seguito di un apprezzamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità. Comunque, anche riconoscendo che talora il dolo processuale di cui parla l'art. 395 citato possa concretarsi nella simulazione di un atto negoziale che venga poi prodotto dolosamente in giudizio al fine di condizionarne l'esito, la corte di appello ha correttamente rilevato che il rogito del 30 ottobre 1957 conteneva un effettivo contratto di compravendita dell'immobile in contestazione, non essendo affatto risultato che la venditrice IA CH LE. quale procuratrice del fratello residente negli Stati uniti. in realtà non intendesse trasferirlo al nipote AN AN, ed i ricorrenti non hanno saputo evidenziare alcun ulteriore o diverso elemento che non sia stato valutato dalla corte di merito. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano poi la violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. e 2127 e segg. c.c., nonché il difetto di motivazione, per avere la corte di appello ritenuto inadeguata la prova presuntiva della conoscenza, da parte dei contraenti del contratto di compravendita in questione, della morte di SQ LE, sebbene tra costui e la venditrice intercorresse un doppio rapporto, di stretta parentela e di mandato, risultante pacificamente dagli atti, ed un rapporto di parentela dell'acquirente con la venditrice ed il rappresentato, che erano entrambi suoi zii. Ugualmente illogica e contraria alla legge. secondo i ricorrenti. anche l'esclusione della presunzione nascente dalla viltà del prezzo, che non richiedeva 17528 1999 TO e EN ES e TE. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 una dimostrazione particolare. essendo noto il valore degli immobili siti in località a vocazione turistica, come appunto è Ischia, ed essendo in realtà il fondo compravenduto esteso mq. 1703 e non mq. 72. come erroneamente ritenuto dalla corte di appello. Anche questo motivo deve essere rigettato, poiché in sostanza si risolve in censure relative a valutazioni ed apprezzamenti di fatto della corte di appello, fondate su motivazione esauriente e priva di contraddizioni o vizi logici. La corte ha infatti rilevato che il semplice fatto che vi fossero stretti rapporti di parentela tra le parti contraenti ed il proprietario del bene compravenduto, residente in [...]. non era sufficiente a fare ritenere che il AN e la LE fossero a conoscenza della morte di SQ LE, anche perché costui viveva da moltissimi anni negli Stati uniti, e non era affatto risultato che si tenesse ना चो in contatto con i parenti residenti in Italia, mentre era onere degli attori, attuali ricorrenti, dimostrare che i contraenti. effettivamente consapevoli della morte del loro congiunto, avessero predisposto fraudolentemente sin dal 1957 un apparente contratto di compravendita. per poi utilizzarlo in una futura, eventuale azione di rivendica nei confronti del EN. Ancora più debole risulta poi la tesi della prova presuntiva della simulazione della compravendita costituita dalla asserita inadeguatezza del prezzo dichiarato nel contratto, sia perché tale inadeguatezza è rimasta una mera affermazione dei ricorrenti. non essendo stato acquisito alcun elemento utile per valutare il prezzo corrente nel lontano 1957 per un immobile avente le caratteristiche di quello oggetto del contratto in questione. sia perché. se il 17528 1999 TO e EN ES e TE. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 contratto fosse stato effettivamente simulato, le parti non avrebbero avuto alcun motivo di indicare un prezzo inadeguato. Infine, con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 92 c.p.c.. per non avere la corte di appello posto a carico della controparte le spese 100T 129.11 relative alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della falsa 14 - 20,661 procuratrice (integrazione rivelatasi poi superflua. tanto che la corte aveva TOT. 149.77 revocato l'ordinanza con la quale la stessa era stata disposta), chiesta dalla controparte, nei cui confronti era ravvisabile una violazione dell'art. 88 c.p.c. Anche tale motivo deve essere disatteso, avendo la corte proceduto come era in sua facoltà alla regolamentazione delle spese giudiziali in modo unitario. applicando il principio della soccombenza. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione. in favore dei 300,0000(€ 154,33) controricorrenti, delle spese del presente giudizio. che liquida in £. oltre a £.
3.000.000 per onorari. € 1549,37(€ 1549,37) Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2001. Clip birgain ext. 1 Spontane IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna A I Home 2.2 FEB. 2002 Z 5 N 6 E LIERECTकू G 5 A 6 1 17528 1999 TO e EN ES e TE. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.