Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2570
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

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In tema di distanze nelle costruzioni, la scelta del preveniente in ordine alla distanza della sua costruzione rispetto al confine, che condiziona il prevenuto, va individuata con riferimento alla base dell'edificio realizzato, essendo irrilevanti eventuali arretramenti dei piani superiori. Ne consegue che, rispettata alla base la distanza legale di metri tre dall'edificio del preveniente, non può il prevenuto avanzare i piani superiori a distanza inferiore sol perché viene per essi rispettata la distanza medesima dalla corrispondente porzione dell'edificio costruito in precedenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2570
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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