Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 15780
CASS
Sentenza 15 febbraio 2007

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In tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità. Negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 79 cod. proc. pen. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento.

Commentario1

  • 1Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione di parte civile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 15780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15780
Data del deposito : 15 febbraio 2007

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