Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità. Negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 79 cod. proc. pen. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 15780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15780 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/02/2007
Dott. FEDERICO AE - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARESCA Gennaro - Consigliere - N. 408
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 006715/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA ES, N. IL 05/03/1947;
avverso SENTENZA del 16/06/2005 TRIBUNALE di IMPERIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. PAOLO OLDI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NC Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 luglio 2003 il Giudice di Pace di Imperia dichiarava NC TT colpevole del reato di minaccia continuata in danno di NI RU e ZI TT, per aver loro rivolto le parole "vi faccio un culo così" e "qualche sera vi aspetto fuori e vi taglio la gola a tutti e due"; conseguentemente lo condannava alla "pena pecuniaria" - non meglio specificata - di Euro 500,00.
A seguito di ricorsi - convertiti in appello - dell'imputato e delle parti civili il Tribunale di Imperia in composizione monocratica, con sentenza in data 16 giugno 2005, nel confermare la condanna del TT integrava il dispositivo con la precisazione che la pena pecuniaria consisteva nella multa;
inoltre emetteva condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e disponeva la trasmissione di copia degli atti al Giudice di Pace, affinché procedesse al giudizio per il reato concorrente di ingiuria, contestato in udienza e non preso in esame nella sentenza. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro motivi. Col primo di essi eccepisce violazione del divieto della reformatio in peius in riferimento alla disposta integrazione del dispositivo della sentenza, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero;
col secondo impugna l'ordine di trasmissione degli atti al giudice di pace, ancora per mancanza di gravame del P.M.; col terzo motivo ripropone l'eccezione - già infruttuosamente sollevata in appello - di decadenza delle parti civili dal diritto di costituirsi;
col quarto motivo denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione, nella parte riguardante l'accertamento dei fatti e la conseguente affermazione di colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondata è la denuncia di violazione del divieto della reformatio in peius. Il Tribunale, invero, nell'integrare il dispositivo con la precisazione riguardante la tipologia della pena pecuniaria inflitta al TT, non ha in alcun modo riformato la sentenza di primo grado, ma si è limitato a chiarirne il significato ai fini della futura esecuzione. Per addivenire a ciò non vi era alcuna necessità di un'apposita impugnazione del Pubblico Ministero. Neppure l'ordine di trasmissione di copia degli atti al giudice di pace integra una riforma della sentenza appellata. Relativamente al reato concorrente di ingiuria, contestato in udienza per iniziativa del Pubblico Ministero, è totalmente mancata qualsiasi pronuncia - sia in positivo, sia in negativo - da parte del Giudice di primo grado;
legittimamente, pertanto, gli atti gli sono stati restituiti in copia, affinché si facesse luogo al giudizio che, su quell'imputazione, era totalmente mancato. Ciò non ha minimamente influito sulla pronuncia di condanna per il reato di minaccia, in ordine al quale la cognizione del Giudice di appello si è mantenuta entro i limiti tracciati dall'art. 597 c.p.p.. Manifestamente infondata è, perciò, la doglianza del ricorrente.
Analogamente è a dirsi dell'eccezione di tardività della costituzione delle parti civili, la quale è priva di qualsiasi supporto normativo;
non ha, infatti, alcuna pertinenza alla fattispecie il disposto del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 23, che si riferisce esclusivamente al peculiare procedimento introdotto con ricorso immediato al Giudice di Pace. In mancanza di una specifica disciplina dei termini e delle modalità della costituzione di parte civile nell'ordinario procedimento davanti al Giudice di pace, non può che trovare applicazione (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2 del citato D.Lgs.) l'art. 79 c.p.p., il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento.
Da ultimo va rilevato che le censure proposte col quarto motivo, dietro l'apparente denuncia di inosservanza dei criteri di valutazione della prova e di vizi della motivazione, si traducono in realtà nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Il giudice di appello ha dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese, quantunque costituite parti civili, in considerazione della precisione con la quale avevano descritto i fatti, concordando fra loro anche nei dettagli. Ha poi osservato che la prova dell'alibi addotto dall'imputato era mancata, in quanto i testi a difesa AE RA e HE NO non erano stati in grado di confermare la continua presenza del TT sul posto di lavoro (un cantiere poco distante dal luogo del commesso reato). Della descritta linea argomentativa il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità logica testualmente riscontrabile, mentre si limita a proporre - inammissibilmente - una ricostruzione alternativa dei fatti così accertati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007