Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 1
In materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui l'imputato, che pure risulti avere la residenza o la dimora all'estero, abbia comunque avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio. Ove tale elezione di domicilio risulti inidonea, la notifica deve essere effettuata mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4 del cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevando la inidoneità della elezione di domicilio in località estera, ha ritenuto la legittimità della notifica del decreto di citazione presso il difensore di ufficio, in assenza di difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2001, n. 23716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23716 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. FRANGINI BRUNO - Consigliere - del 15/01/2001
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " SENTENZA
3. Dott. SEPE PAOLO ANTONIO " N. 71
4. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
N. 007885/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO PRETURA CIRCONDARIALE di PERUGIAnei confronti di:
1) IC KO N. IL 29/05/1976
2) VI OR N. IL 06/07/1974
avverso ORDINANZA del 04/11/1998 PRETURA di FOLIGNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO ANTONIO lette le conclusioni del P.G. Dr. con la richiesta di annullamento senza rinvio
La Corte rileva.
1. Essendo emersi indizi di reità a carico di VI RK e OV IS in relazione ad un episodio di furto, la polizia giudiziaria identificava nell'immediatezza i due (che non nominavano difensori di fiducia) e raccoglieva la loro elezione di domicilio in Podgorica (Montenegro). All'esito della fase il p.m. citava a giudizio entrambi gli imputati disponendo la notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. sul presupposto della ritenuta inidoneità della riferita elezione di domicilio. Il pretore, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità della notifica, ritenendo che quest'ultima dovesse essere effettuata ai sensi dell'art. 169 c.p.p., e disponeva la trasmissione degli atti al p.m.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Perugia, denunciando la illegittimità del provvedimento del pretore e deducendo che, essendo valide ma non idonee (per la mancata indicazione di un luogo ricompreso nel territorio italiano) le elezioni di domicilio in questione, appariva corretta la notifica presso il difensore di ufficio ai sensi del citato art. 161 c.p.p.
3. Il ricorso, ad avviso del collegio, è fondato. Invero l'art. 169 c.p.p., che indica le modalità per le noficazioni dell'imputato all'estero, va applicato nella sola ipotesi in cui si debba dare, a persona che risulti avere residenza o dimora all'estero, notizia del procedimento penale (instaurato nei suoi confronti) con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. La citata disposizione non può trovare invece applicazione ove l'imputato abbia già eletto domicilio. In tal caso per le notificazioni relative allo stesso procedimento occorre avere riguardo al già ricordato art. 161 (che si appunto occupa di domicilio dichiarato, eletto o determinato), il cui co. 4^ prevede che in caso fra l'altro di elezione inidonea (come quella nel caso in esame, che è avvenuta con riferimento a località al di fuori dei confini del Paese) la notificazione sia da eseguire mediante consegna al difensore. E poiché nella fattispecie il decreto di citazione era stato consegnato, in assenza di un difensore di fiducia, a quello di ufficio, deve concludersi che il vizio dedotto non sussiste, essendo stata erroneamente ritenuta nulla la notificazione in tal modo avvenuta.
4. L'impugnata ordinanza va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, al Tribunale di Perugia.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001