Sentenza 15 novembre 2018
Massime • 1
La recidiva, se non esclusa, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, a nulla rilevando che la stessa sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, come espressamente previsto dall'art. 157, comma terzo, cod. pen.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2018, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
i 04687-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 3225 Presidente - Sent. n. sez. ANTONIO PRESTIPINO UP 15/11/2018 ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 55204/2017 PIERO ES D'IN PE DA SA RECCHIONE - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO alla1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dell'imputato, pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di circonvenzione di incapace. Si contestava all'imputato di avere approfittato dello stato di incapacità della vittima ottantenne per indurla ad acquistare al prezzo di 13.500 euro un materasso e due reti facendosi consegnare 1500 euro. Al ON era contestata la recidiva infraquinquennale, che la Corte di appello non escludeva, ma ritenevao subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. proponeva ricorso per cassazione il difensore che 2. Avverso tale sentenza deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: nel ritenere provato lo stato di incapacità della vittima la Corte territoriale non avrebbe valorizzato, come invocato nell'atto di appello, gli apporti tecnici del consulente di parte, ancorando il giudizio di responsabilità ai contenuti della deposizione del teste UN medico curante della persona offesa;
inoltre non sarebbe stato valutato che il fatto che la persona offesa aveva chiesto uno sconto sulla merce, il che sarebbe indicativo della pienezza delle capacità volitive e cognitive della vittima;
si deduceva altresì il travisamento della testimonianza di UN dato che la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che questi aveva dichiarato che la vittima era in grado di comprendere quello che diceva e che le sue condizioni non erano gravi al punto da giustificare un provvedimento di interdizione;
1.2. violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbe prova della conoscenza da parte del ON dello stato di deficienza psichica della vittima;
1.3. violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbe la prova della partecipazione del ricorrente alla consumazione del reato contestato;
l'imputato sarebbe stato coinvolto dal ER senza che venisse dimostrato il suo specifico contributo causale;
si deduceva che la prova della partecipazione non avrebbe potuto essere tratta dalle dichiarazioni della vittima solo perché la stessa aveva indicato gli imputati con i nomi di battesimo;
1.4. violazione di legge: il fatto contestato andrebbe ascritto alla fattispecie della truffa tentata non procedibile in quanto vi era stata remissione di querela;
1.5. violazione di legge: il reato contestato sarebbe prescritto tenuto conto del fatto che la recidiva contestata era stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti, il che inibirebbe l'effetto espansivo della recidiva sui termini di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto si risolvono nella richiesta di una valutazione alternativa delle emergenze processuali che non è compresa nel perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da 2 argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie dal compendio probatorio integrato emergente dalle due sentenze di merito emergeva lo stato di deficienza psichica della vittima desunta con motivazione ineccepibile oltre che dalla analisi delle modalità del fatto, dalle dichiarazioni del medico curante della persona offesa che aveva attestato sia il deficit cognitivo, che le condizioni patologiche in cui questa versava, tali prove venivano ritenute sufficienti a dimostrare non solo la circonvenibilità della persona offesa, ma anche la sua riconoscibilità da parte degli autori del reato (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione prova di vizi logici manifesti e decisivi, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, invero ripetitive di quelle proposte con l'atto di appello, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente contestava la prova del concorso causale dell'imputato che contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale con motivazione ricavava non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche da quanto riferito dall'operante che aveva assistito all'incontro tra la vittima ed il coimputato ER che nel contrattare faceva espresso riferimento al "Salvatore", ovvero al ON (pag. 7 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si presenta prova di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali e si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3 3. Il quarto motivo di ricorso che invoca l'illegittimità della qualificazione giuridica è manifestamente inondato in quanto il corretto (e non fungibile) inquadramento del fatto si ricava dalla convergenza delle due motivazioni di merito che con argomenti puntuali ed incisivi indicano la riferibilità della condotta alla fattispecie contestata, incompatibile con quella invocata dal ricorrente.
4. L'ultimo motivo di ricorso che invoca il riconoscimento del decorso dei termini di prescrizione che discenderebbe dall'annichilimento di ogni effetto concreto sulla pena della riconosciuta recidiva, considerata subvalente rispetto alle concesse attenuanti è, infondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità ai fini della prescrizione del reato occorre tener conto della recidiva ai fini del computo dei termini di prescrizione, anche qualora la stessa, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, cod. pen. (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245; nello stesso senso v. Sez. 1 n. 17263 del 08/04/2008, Vigolo, Rv. ' 239627). Tale orientamento risulta contrastato da altra giurisprudenza che ha rilevato che I' "efficacia" dell'aggravante è apprezzabile fino al limite del bilanciamento in equivalenza ed ha ritenuto che la recidiva non esclusa, ma ritenuta subvalente, non produce effetto non solo sulla pena, ma anche sulla prescrizione dato che la stessa perde efficacia una volta inibita ogni influenza sul trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 53133 del 04/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269139). Tale ultimo, e qui non condiviso, approdo interpretativo sviluppa le argomentazioni utilizzate dalle Sezioni unite nella sentenza che ha riconosciuto l'effetto della recidiva sulla prescrizione anche nel caso in cui l'aggravante sia riconosciuta e bilanciata in equivalenza con le attenuanti valorizzando l'effetto di contrasto all'azione delle attenuanti che la recidiva non esclusa produce nel giudizio di bilanciamento (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 - dep. 21/07/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044) Nel corpo della motivazione della sentenza appena richiamata si legge invero che il riconoscimento della recidiva «richiede, da parte del giudice, un accertamento complesso e articolato, inerente la maggiore colpevolezza e l'aumentata capacità a delinquere, che solo se negativo esclude ogni conseguenza e che, invece, permane e sopravvive comunque alla valutazione comparativa operata nel giudizio di bilanciamento, perché, quando questo avviene, la recidiva è stata già 4 riconosciuta ed applicata, essendole stata attribuita quell'oggettiva consistenza che consente il confronto con le attenuanti concorrenti: attività successiva, questa, rimessa alla discrezionalità del giudice» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 - dep. 21/07/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044, § 6). Tali argomenti consentono di distinguere l'azione della recidiva sulla pena da quella che la stessa, una volta riconosciuta, esercita su termini di prescrizione. Va infatti rilevato che la recidiva, al pari delle altre aggravanti ad effetto speciale, ha una effetto "polivante", comune a tutte le aggravanti ad effetto speciale, in quanto influisce non solo sulla pena, ma anche sulla definizione dei termini di prescrizione secondo quanto previsto dall'art. 157 cod. proc. pen.; la polivalenza delle aggravanti ad effetto speciale trova la sua ratio nella ritenuta maggiore gravità dei fatti circostanziati e, nel caso della recidiva dalla valutazione del maggior allarme sociale riconducibile al fatto espressivo di una devianze seriale. Tale valutazione di maggiore gravità sostiene l'allungamento ex lege dei termini di prescrizione riconoscibile ogni volta che l'aggravante sia "ritenuta", nulla rilevando il fatto che la sua incidenza sulla pena sia inibita dal giudizio di bilanciamento. Tale effetto secondario delle aggravanti speciali riconosciute, ma "disattivate" quanto agli effetti sul trattamento sanzionatorio è stabilito espressamente dall'art. 157 comma 3 cod. pen. che, con specifico riguardo all'effetto delle aggravanti ad effetto speciale sui termini di prescrizione, esclude la rilevanza dell'art 69 cod. pen. (ovvero del bilanciamento tra circostanze) sul tempo necessario a prescrivere. Deve pertanto concludersi che le aggravanti ad effetto speciale e tra queste la recidiva se non escluse incidono comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, nulla rilevando che le stesse siano bilanciate in equivalenza o in subvalenza con le attenuanti riconosciute, come espressamente previsto dall'art. 157 comma 3 cod. pen. Nel caso di specie il termine di prescrizione veniva correttamente calcolato tenendo in considerazione il fatto che al ON era stata riconosciuta la recidiva infraquinquennnale: la circostanza cedeva nel giudizio di bilanciamento ma conservava i suoi effetti sulla definizione dei termini di prescrizione.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il Q ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Così deciso in Roma, il giorno L'estensore Sandra Recchione Recchone ricorrente al pagamento delle spese processuali 15 novembre 2018 Il Presidente Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 GEN. 2019 CANCELLIERE Claudia Pianelli 60