Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' イン EVARIE DCV REPUBBLICA0 18 1 1/0 1 NONE DE RPOL ITALI NO CG502303F LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANTOJANNI - Presidente Dott. Marino Donato R.G.N. 7273/98 Dott. Giovanni Cron.3033 PRESTIPINO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. GU VIDIRI - Rel. Consigliere Ud.21/11/00 SIMONESCHI - Consigliere - Dott. Guglielmo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per dintti L.6000 sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCE 2001 # rappresentante pro tempore,persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. RIV. PREV contro per diritti L. 6000 CALZOLARI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA # 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 2000 A BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO 4785 TRENTINI VITTORIO] che lo rappresenta e difende -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TRENTINI VITTORIO Rilasciata copia legate unitamente all'avvocato (CEVOLOTTO GIULIO. giusta al Sig. CEVOLOTTO delega in atti;
per diritti ✓ 6 MAR 2001 controricorrente IL CANCELLIERE - la sentenza n. 381/97 del Tribunale di avverso BOLOGNA, depositata il 20/02/98 R.G.N. 15616/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GU RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 9 aprile 1990 NO OL conveniva in giudizio l'INPS chiedendo che gli venisse riliquidata la pensione di vecchiaia e gli fossero riconosciute le differenze sui ratei arretrati con i relativi interessi. A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva che aveva chiesto all'INPS l'accredito dei contributi figurativi per il servizio militare non utilizzato per la pensione erogatagli dallo Stato quale ferroviere e pari a tre anni con conseguente riliquidazione della pensione di vecchiaia. L'Inps, di contro, gli aveva riliquidato in diminuzione la pensione con addebito di lire GU Vialu 790.435 dal marzo 1984 all'ottobre del 1988. Per di più l'Istituto gli aveva attribuito una retribuzione pensionabile settimanale di lire 12.382, mentre secondo il foglio matricolare rilasciatogli dalle Ferrovie dello Stato gli competeva una retribuzione pensionabile settimanale quanto meno di lire 40.846, sicchè l'Inps non aveva rispettato nè la normativa legale nè i criteri dettati dal suo stesso Consiglio. Dopo la costituzione dell'Istituto, che aveva quantificato in lire 28.443 la retribuzione settimanale del OL, e dopo l'espletamento di una consulenza contabile, il Pretore di Bologna con 1 sentenza del 28 ottobre 1992 condannava l'INPS a corrispondere al OL la differenza di lire 1.486.475, oltre accessori. A seguito di gravame dell'INPS e dopo l'espletamento di una nuova consulenza, il Tribunale di Bologna con sentenza del 20 febbraio 1998 rigettava l'appello, ག condannando l'Inps al pagamento delle spese del giudizio ed a quelle della consulenza. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che la controversia verteva sul controvalore da attribuire ai versamenti figurativi effettuati dal OL, che condizionava il calcolo GU VO della pensione base che gli doveva essere liquidata all'atto del pensionamento Inps e tutti i conseguenziali rapporti di dare ed avere tra le parti. Orbene, versandosi in materia di contribuzione figurativa (per il periodo corrente dal 13 maggio 1943 al 4 luglio 1946), occorreva rifarsi alla retribuzione, periodo lavorato effettiva 0 presunta, del immediatamente precedente, che le Ferrovie hanno inteso quantificare giusta una deliberazione del loro Consiglio di Amministrazione (delibera n. 253 del 18 novembre 1982) sulla base dei soli importi contributivi (ossia delle marche che con il loro valore facciale e con il loro valore IVS corrispondono 2 E indirettamente ad una retribuzione effettiva), e che invece il OL intendeva venisse computata sulla retribuzione effettiva di riferimento accertata presso le Ferrovie dello Stato. delleNel caso di specie la determinazione retribuzioni percepite dal OL, prima del maggio 1943, incideva in maniera diretta sull'importo della pensione che l'Istituto era tenuto a riconoscere a suo favore. L'art. 3 della legge 20 maggio 1982 n. 297, con il fare riferimento alle "retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro", voleva significare che per i periodi di effettiva prestazione di lavoro Gui to Valui occorreva riportarsi alle retribuzioni effettivamente percepite dall'interessato e non ad una retribuzione convenzionale. In caso di mancanza di dati certi, non potendosi quantificare detta retribuzione effettiva 1 era necessario però procedere a determinazioni convenzionali;
metodo questo che, se poteva trovate giustificazione per specifiche realtà di fatto (per persone con attività lavorativa svolta in strutture produttive di modeste dimensioni magari non più esistenti), non risultava invece estensibile al lavorato anche per il OL per avere costui periodo in contestazione alle dipendenze delle 3 Ferrovie, all'epoca un settore della Pubblica Amministrazione, che ha visto sino al 1988 regolato il rapporto con i propri dipendenti sulla base di leggi e regolamenti. Tutto ciò consentiva di ricostruire la retribuzione effettivamente percepita dal OL anche prima dell'aprile del 1943. Ed infatti il c.t.u., dottoressa Alessandra Brini, sulla base della indicazione (nel foglio matricolare) delle retribuzioni percepite dal OL nel 1943 era pervenuta alla quantificazione delle retribuzioni pensionabili spettanti all'assicurato attraverso la quale aveva poi calcolato la sua pensione mensile lorda ed, ancora, attraverso questa ultima, le Gen slobodus differenze spettanti allo stesso OL rispetto a quanto già versatogli dall'Istituto, il tutto con rivalutazione ed interessi. Più in dettaglio, il computo del consulente si sottraeva alle censure mosse dall'appellante perchè detto computo era stato effettuato sulla base della sentenza 4-14 luglio 1988 n. 822 della Corte Costituzionale (dichiarativa della illegittimità dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 287 "nella parte in cui non prevede per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, -della legge 3 giugno 1975 n. 160) estendendo al OL(cui la pensione di vecchiaia era stata riconosciuta dall'Inps dal primo marzo 1984, e cioè meno di due anni dopo l'entrata in vigore del "nuovo sistema di liquidazione" introdotto con le legge n. 297 del 1982) la disciplina dell'ottavo comma - dell'art. 3 1. n. 297/1982 e del successivo comma 11 dello stesso art. 3 (in base al quale la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare in misura corrispondente è rivalutata alla GU LI variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la contribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione"). Per concludere, per essere rimaste costituzionalmente legittime anche nei confronti della posizione del OL, le retribuzioni medie settimanali riconosciute al OL per ciascun anno dovevano essere rivalutate anche se allo stesso continuava ad essergli applicabile ma solamente ai diversi fini della retribuzione annua pensionabile il precedente sistema, previsto dalla legge n. 160 del 1975 della scelta dei tre migliori anni di contribuzione 5 tra gli ultimi dieci( in luogo del sistema della legge n. 297 del 1982 che fa invece riferimento alle ultime 260 settimane, vale a dire agli ultimi cinque anni di contribuzione). La consulenza espletata, essendosi attenuta a detti corretti criteri e risultando altresì ineccepibile sotto l'aspetto contabile, non era, dunque, suscettibile di alcuna critica. Avverso tale sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso NO OL. MOTIVI DELLA DECISIONE Gui to Violen Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297 e dell'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui dopo avere affermato che al trattamento pensionistico del OL andava applicato il criterio della liquidazione della pensione di cui alla legge n. 160 del 1975 (prendendo cioè in considerazione le retribuzioni dei tre anni migliori negli ultimi dieci anni di contribuzione, art. 26), ha poi dedotto che si doveva procedere alla rivalutazione delle retribuzioni medie 6 settimanali nei sensi prescritti dall'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982. Una simile conclusione non poteva però essere condivisibile in quanto al disposto del comma 11 dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982 non poteva una lettura diversa da quella avulsa dal darsi contesto normativo in cui la norma stessa si inseriva. conseguiva che dopo l'intervento della Corte Ne Costituzionale doveva ritenersi applicabile о la disciplina previgente alla suddetta legge n. 297 del 1982 o la nuova disciplina introdotta con quest'ultima e non potevano trovare applicazione normativa GU GA contemporaneamente sia il terzo comma della legge n. 160 del 1975 (per la determinazione del periodo da prendere a base per il calcolo della retribuzione pensionabile) sia il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, con la conseguente rivalutazione Una diversa delle retribuzioni da utilizzare. interpretazione porterebbe infatti alla illogica, oltre che ingiustificata, applicazione di un sistema misto che privilegerebbe tutti e soltanto i lavoratori prossimi alla pensione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, introducendo una evidente sperequazione rispetto agli altri lavoratori, che per nell'anzidetta condizione,non trovarsi 7 risulterebbero assoggettati o all'uno o all'altro sistema di calcolo della retribuzione pensionabile. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte di Cassazione ha, in una fattispecie analoga a quella in oggetto, statuito che la determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo i criteri di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 160 del 1975 invece di quelli dell'art. 3, ottavo e seguenti, della legge n. 297 delcommi 1982, in base alla dichiarazione Ta seguito della sentenza del giudice delle leggi del 14 luglio 1988 n. 882 (nella parte in cui non prevede per i Gu labden lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, la perdurante applicabilità dei criteri precedenti), non preclude la concorrente applicazione della regola dettata dall'undicesimo comma dello stesso art. 3 della legge 297/1982 riguardo alla rivalutazione secondo gli indici Istat delle retribuzioni rilevanti(cfr. Cass. 11 giugno 1999 n. 5771). Hanno sottolineato a tale riguardo i giudici di legittimità che andava riconosciuto al lavoratore più favorevole di quello cheun trattamento diversamente sarebbe spettato, perchè la Corte Costituzionale aveva voluto evitare che coloro che erano prossimi a pensione potessero ricevere la T d'illegittimità del citato comma 8 8 pensione a seguito di un calcolo meno favorevole, benchè tale prossimità legittimasse una aspettativa meritevole di tutela(cfr. Cass. 11 giugno 1999 n. 5771 cit.). (^) A sostegno della validità dei principi sopra enunciati vale la considerazione che la concreta ed effettiva tutela che la Corte Costituzionale ha voluto assicurare al lavoratore, ormai prossimo a pensione, correrebbe il rischio di vanificarsi, o di risultare altamente ridimensionato, nel tempo, se non si applicasse alla posizione pensionistica del lavoratore Guibolden quel sistema di "rivalutazione" disciplinato dall'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982. In altri termini, risulterebbero lesi i principi di garanzia della sicurezza sociale(art. 38 Cost.) nonchè di giustizia sostanziale e di equità, che hanno portato alla declaratoria di illegittimità di cui alla citata sentenza n. 822 del 1988 della Corte Costituzionale, la quale al riguardo ha evidenziato i summenzionati principi impediscanocome l'effettuazione di riforme o il conseguimento di risultati "a danno di categorie di lavoratori in genere ed in specie di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione" (cfr. in motivazione Corte Cost. n. 822 del 1988). ha dichiarato 9 (1) Poichè la Corte Costituzionale parsialmente illegittimo soltanto l'8° comma dell'or. 3 l. 297 dell'82, non è configurabile nessun ostacolo al e'applicajique dele 11 соина dello этано пт.3. Чои пой mostra che la norma sulla rivalutazione non può avere più conveniente applicasione per effetto della pronuncia della Consults. cut Ricorrono giusti motivi, in ragione della oggettiva complessità delle questioni affrontate, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Guilotokes Можно выбороми ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositata in Cancelleria - 8 FEB. 2001 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, A IL COLLABORATORE DI M CA E R DI CANCELLERIA P U S E T R L I O O C N 1 10 0