Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15047
CASS
Sentenza 22 febbraio 2012

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Massime1

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio conseguito in sede di diploma di scuola media secondaria, considerato che, avuto riguardo alla "ratio legis" del predetto art. 46 D.Lgs. n. 45 del 2000, si tratta di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.

Commentario1

  • 1Autocertificazione COVID-19: quando le false dichiarazioni integrano i reati menzionati nel modulo
    Elena Avenia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15047
Data del deposito : 22 febbraio 2012

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