Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
L'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo emessa dal sindaco ex art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47, è una sanzione amministrativa del tutto autonoma rispetto al provvedimento di sospensione dei lavori - emesso ex art. 32 legge 17 agosto 1942 n. 1150 - che non può ritenersi inglobato nell'ordinanza di demolizione. Conseguentemente l'esecuzione di lavori dopo l'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori configura il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47 del 1985, pur dopo il sopravvenire dell'ordine di demolizione del manufatto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 6329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6329 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Udienza Pubblica
1) Dott. PAOLO TONINI Presidente del 26.3.1999
2) Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
3) Dott. AMEDEO POSTIGLIONE " N. 1048
4) Dott. GUIDO DE MAIO " REGISTRO GENERALE
5) Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 41739/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OD GI, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 2.7.1998 della Corte di appello di Roma Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e motivi
Il 2.7.1998 la Corte di appello di Roma ha confermato, per quel che interessa, la sentenza dell'8.10.1997 con cui il Pretore di Latina aveva condannato alla pena di g.20 di arresto e L.20 milioni di ammenda OD GI, ritenuta colpevole di aver proseguito i lavori edilizi relativi ad un fabbricato in muratura malgrado l'ordine di sospensione emesso dal sindaco con provvedimento del 3.6.1994. La OD ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in quanto: a) i lavori erano stati proseguiti dopo che l'ordine di sospensione era divenuto inefficace per essere stato adottato l'ordine di demolizione del fabbricato;
b)sussisteva l'esimente della buona fede perché proprio in quel periodo era stato archiviato il procedimento a suo carico per abuso edilizio.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte specificato che il provvedimento cautelare di sospensione dei lavori di costruzione di un fabbricato, adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. modif., tende ad evitare che le opere siano compiute prima dell'accertamento dell'inosservanza di norme edilizie o la trasgressione di prescrizioni e di modalità esecutive della costruzione;
e che tuttavia, lo stesso si atteggia diversamente a seconda che i lavori siano iniziati senza concessione edilizia ovvero eseguiti in difformità del progetto regolarmente autorizzato dall'amministrazione comunale.
Ora, esclusivamente a quest'ultima fattispecie si riferisce il secondo comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, allorché dispone che l'ordine di sospensione dei lavori cessa di avere efficacia se entro un mese (45 giorni ex art. 4 della legge 47 del 1985) dalla sua notifica il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi, perciò applicabile esclusivamente all'ipotesi in cui sia stata ottenuta la licenza e successivamente vi sia stata inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di esecuzione di cui al primo comma dello stesso art. 32 e non invece all'ipotesi di inizio dei lavori di costruzione senza la prescritta licenza in cui qualsiasi attività edilizia è comunque inibita dall'art. 1 della legge 10 del 1977. In quest'ultima ipotesi, pertanto, l'ordine di sospensione non è subordinato al suddetto termine di efficacia e la prosecuzione dei lavori dopo la sua scadenza integra comunque gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 41, lett. b), della citata legge n. 1150, poi sostituito dall'art. 17, lett. b), della legge 10/1977 ed ora dall'art.20 lett. b della legge 47 del 1985 (sent. 719 del 23.1.1996; 2992 del 12.4.1983; 11878 del 15-12-1982). D'altra parte, l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo emessa dal sindaco ex art.15 della legge 10/1977 - ora 7 della legge 47 del 1985 - è una sanzione amministrativa del tutto autonoma rispetto al provvedimento di sospensione che non può dunque ritenersi inglobato in quest'ultima in base ad una valutazione della maggiore potenzialità lesiva nei confronti dell'autore della costruzione abusiva, poiché mira a ripristinare lo stato antecedente dei luoghi rimuovendo l'inerzia dell'autore dell'illecito: tant'è che la legge appresta riparo all'inerzia suddetta soltanto con l'ulteriore sanzione amministrativa della demolizione (ed in mancanza della confisca) mentre criminalizza l'illecita attività costruttiva in violazione dell'ordine di sospensione mediante un'autonoma previsione di reato, persino quando si ritenga che per l'esecuzione di quei lavori non era necessaria la previa concessione edilizia (sent. 3594 del 13.4.1996; 719 del 23.1.1996; 12513 del 15.12.1988). Poiché dunque, nel caso la stessa ricorrente ha ammesso di aver eseguito i lavori dopo l'ordine di sospensione impartito dal sindaco e senza aver conseguito alcun provvedimento autorizzativo, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il reato contestatole pur dopo il sopravvenire dell'ordine di demolizione del manufatto;
che spiega semmai valenza sfavorevole alla OD ribadendone la consapevolezza di compiere proprio l'attività contraria a quella intimata dall'amministrazione comunale e perciò escludendone la buona fede.
Inammissibile è, infine, il secondo motivo perché proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999