CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: WN',S1'f.) -b€4..LA Q\k.r)T1 1:, ^ LL IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6357 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 31 maggio 2021, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che US OC, detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis legge del 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta e che l'ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla "socialità" non dovesse essere scomputata dalle due da trascorrere all'aria aperta. 2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico, articolato motivo denuncia la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen. osservando che: - la circolare 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria aveva previsto, in relazione al regime detentivo speciale, il limite massimo di due ore giornaliere riservate ad attività da svolgere al di fuori della cella, e dunque comprensive di permanenza all'aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità, sulla base di una interpretazione della norma di legge nel senso che la permanenza all'aria aperta poteva avere durata massima di due ore e minima di un'ora; - la giurisprudenza aveva ritenuto la previsione indicata in violazione della norma di legge, intrepretata nel senso che il limite minimo di un'ora era giustificato solo in presenza di motivi eccezionali;
- detta lettura della norma non era condivisibile, in quanto la disposizione in esame rinviando all'art. 10, comma primo, richiama il limite quantitativo minimo in esso previsto, ma non anche la necessità che vi siano motivi eccezionali;
- il d.lgs. n. 123 del 2018 aveva modificato l'art. 10 ord. pen., senza però coordinare alla novella l'art. 41-bis, sicché il rinvio all'art. 10, comma primo, Ord. pen. - che nel testo attuale non disciplina più il limite minimo inderogabile - deve intendersi tacitamente abrogato;
- per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale opera il disposto che stabilisce il limite massimo di permanenza all'aria aperta di due ore e il limite minimo dì un'ora, come altresì ancora previsto dal d.P.R. n. 230/2000. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la 2 declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Collegio ritiene dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, che ha ritenuto che, in tema di regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa. (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 28/02/2019, Casa circondariale di Sassari in proc. Nizza, Rv. 275333; nello stesso senso Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Min. Giustizia in proc. Aprea, n. m.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Min. Giustizia in proc. Fichera, n.m.). Priva di pregio la questione proposta nell'odierno ricorso concernente la modifica dell'art. 10 Ord. pen., che, a giudizio del ricorrente, farebbe venir meno i presupposti del ragionamento interpretativo sviluppato dalle sentenze richiamate. La disposizione di cui all'art. 10 ord. pen. è stata modificata nel senso che ai detenuti comuni è riconosciuto il diritto di permanere all'aria aperta, ogni giorno, per almeno quattro ore, limite che può essere ridotto a due ore al giorno solo per "giustificati motivi". Il legislatore non è intervenuto sulla disciplina relativa ai detenuti in regime differenziato, e ciò dovrebbe intendersi, secondo la lettura proposta dal ricorrente, come tacita abrogazione del richiamo, contenuto dall'art. 41-bis, comma 2-quater lettera f), ord. pen., all'art. 10, comma primo, ord. pen., che 3 ti, nell'attuale formulazione non contiene più alcuna indicazione in ordine al limite minimo di permanenza all'aria aperta. Il Collegio ritiene che l'interpretazione proposta sia manifestamente infondata. Invero, il mancato coordinamento espresso della menzionata norma di cui all'art. 41-bis Ord. pen. con il nuovo testo dell'art. 10 ord. pen. determina un'incongruenza nel testo normativo, che va risolta intendendo il richiamo contenuto nell'art. 41-bis Ord. pen. come statico e fisso alla norma di cui all'art. 10 ord. pen., nel testo anteriore alla riforma;
per tale via la disposizione oggetto del rinvio, costituita dal primo comma del citato articolo è stata incorporata in quella rinviante, rendendo le vicende abrogative che hanno interessato la disposizione oggetto di rinvio irrilevanti rispetto al contenuto della disposizione incorporante. D'altronde, il diverso percorso ermeneutico proposto dal ricorrente - che avrebbe come esito l'eliminazione della previsione di un limite minimo inderogabile dall'amministrazione - è, infatti, contrario alla ratio dell'intervento riformatore, che, come visto, ha aumentato il periodo di permanenza all'aria aperta per i detenuti comuni. 2. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza che il Ministero della Giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6357 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 31 maggio 2021, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che US OC, detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis legge del 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta e che l'ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla "socialità" non dovesse essere scomputata dalle due da trascorrere all'aria aperta. 2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico, articolato motivo denuncia la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen. osservando che: - la circolare 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria aveva previsto, in relazione al regime detentivo speciale, il limite massimo di due ore giornaliere riservate ad attività da svolgere al di fuori della cella, e dunque comprensive di permanenza all'aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità, sulla base di una interpretazione della norma di legge nel senso che la permanenza all'aria aperta poteva avere durata massima di due ore e minima di un'ora; - la giurisprudenza aveva ritenuto la previsione indicata in violazione della norma di legge, intrepretata nel senso che il limite minimo di un'ora era giustificato solo in presenza di motivi eccezionali;
- detta lettura della norma non era condivisibile, in quanto la disposizione in esame rinviando all'art. 10, comma primo, richiama il limite quantitativo minimo in esso previsto, ma non anche la necessità che vi siano motivi eccezionali;
- il d.lgs. n. 123 del 2018 aveva modificato l'art. 10 ord. pen., senza però coordinare alla novella l'art. 41-bis, sicché il rinvio all'art. 10, comma primo, Ord. pen. - che nel testo attuale non disciplina più il limite minimo inderogabile - deve intendersi tacitamente abrogato;
- per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale opera il disposto che stabilisce il limite massimo di permanenza all'aria aperta di due ore e il limite minimo dì un'ora, come altresì ancora previsto dal d.P.R. n. 230/2000. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la 2 declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Collegio ritiene dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, che ha ritenuto che, in tema di regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa. (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 28/02/2019, Casa circondariale di Sassari in proc. Nizza, Rv. 275333; nello stesso senso Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Min. Giustizia in proc. Aprea, n. m.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Min. Giustizia in proc. Fichera, n.m.). Priva di pregio la questione proposta nell'odierno ricorso concernente la modifica dell'art. 10 Ord. pen., che, a giudizio del ricorrente, farebbe venir meno i presupposti del ragionamento interpretativo sviluppato dalle sentenze richiamate. La disposizione di cui all'art. 10 ord. pen. è stata modificata nel senso che ai detenuti comuni è riconosciuto il diritto di permanere all'aria aperta, ogni giorno, per almeno quattro ore, limite che può essere ridotto a due ore al giorno solo per "giustificati motivi". Il legislatore non è intervenuto sulla disciplina relativa ai detenuti in regime differenziato, e ciò dovrebbe intendersi, secondo la lettura proposta dal ricorrente, come tacita abrogazione del richiamo, contenuto dall'art. 41-bis, comma 2-quater lettera f), ord. pen., all'art. 10, comma primo, ord. pen., che 3 ti, nell'attuale formulazione non contiene più alcuna indicazione in ordine al limite minimo di permanenza all'aria aperta. Il Collegio ritiene che l'interpretazione proposta sia manifestamente infondata. Invero, il mancato coordinamento espresso della menzionata norma di cui all'art. 41-bis Ord. pen. con il nuovo testo dell'art. 10 ord. pen. determina un'incongruenza nel testo normativo, che va risolta intendendo il richiamo contenuto nell'art. 41-bis Ord. pen. come statico e fisso alla norma di cui all'art. 10 ord. pen., nel testo anteriore alla riforma;
per tale via la disposizione oggetto del rinvio, costituita dal primo comma del citato articolo è stata incorporata in quella rinviante, rendendo le vicende abrogative che hanno interessato la disposizione oggetto di rinvio irrilevanti rispetto al contenuto della disposizione incorporante. D'altronde, il diverso percorso ermeneutico proposto dal ricorrente - che avrebbe come esito l'eliminazione della previsione di un limite minimo inderogabile dall'amministrazione - è, infatti, contrario alla ratio dell'intervento riformatore, che, come visto, ha aumentato il periodo di permanenza all'aria aperta per i detenuti comuni. 2. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza che il Ministero della Giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente