Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
Non può ricondursi alla nozione di pertinenza la costruzione, in elusione della normativa edilizio-urbanistica, di un corpo di fabbrica ampliativo di un edificio preesistente e non ontologicamente diverso da esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/1999, n. 7544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7544 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 6.5.1999
1. Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Aldo RIZZO " N. 1608
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 39897/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SANTAPAOLA Grazia, n. a Catania l'11.6.1946 avverso la sentenza 19.6.1998 della Corte di Appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19.6.1998 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 4.12.1996 del Pretore di quella città:
a) ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di Santapaola Grazia in ordine ai reati di cui:
-- all'art. 20, lett.c), legge n.47/1985 (per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la prescritta concessione edilizia, un manufatto di circa 12 mq. - acc. in Catania, il 24.5.1995);
-- agli artt. 2, 1^ comma, e 13 legge n. 1086/1971;
-- agli artt. 2, 2^ comma, e 13 legge n. 1086/1971;
-- agli artt. 4 e 14 legge n. 1086/1971;
-- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo già stata ritenuta la continuazione tra i reati ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva in giorni 25 di arresto e lire 20.700.000 di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale nonché gli ordini di demolizione delle opere abusivamente edificate e di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi;
b) dichiarava estinte per prescrizione le contestate violazioni della legge n. 64/1974. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, la quale ha eccepito manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione della natura di "pertinenza edilizia" del manufatto oggetto delle contestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
La Corte territoriale, avendo il Pretore escluso che il manufatto abusivo in esame qualificato come "ampliamento di preesistente costruzione" con accertamento di fatto non confutato con i motivi di appello - costituisca "pertinenza" (sottratta in quanto tale al regime concessorio ed assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 7, 2^ comma - lett. a, della legge n. 9411982), ha ritenuto "prive di rilevanza" le ulteriori argomentazioni difensive, riferite alle intenzioni di utilizzo ed alle "ridottissime dimensioni, che ne escludono qualsiasi autonoma destinazione per usi abitativi", sul rilievo che lo stesso "è stato realizzato in zona vincolata".
In proposito deve rilevarsi che effettivamente - secondo la formulazione testuale dell'art. 7, 2^ comma, della legge n. 94/1982 - "le opere costituenti pertinenze ... al servizio di edifici già esistenti" sono soggette ad autorizzazione gratuita (e conseguentemente sottratte al regime concessorio) "purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939".
La Corte Costituzionale, però, con la sentenza n. 100 del 24 marzo 1994, ha affermato che la presenza di vincoli archeologici, paesaggistici o paesistico-ambientali esclude soltanto il formarsi per silenzio dell'autorizzazione ma non comporta l'assoggettamento al regime concessorio. Rileva, in proposito, la Consulta che "la necessità di autorizzazione, comune a tutte le opere che hanno identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è correlata alla qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che muti il tipo di provvedimento e venga richiesta la concessione anziché l'autorizzazione quando vi sia la presenza di vincoli particolari. L'esigenza di accertare che gli interessi protetti da tali vincoli siano stati valutati nella sede per essi competente è soddisfatta dalla previsione di un esplicito provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. Rimangono inoltre, in ogni caso, salvi gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore prevede in modo specifico per la tutela degli interessi, paesaggistici e ambientali, eventualmente coinvolti". La dottrina non ha mancato di porre in rilievo che l'anzidetta decisione della Corte Costituzionale, argomentata in termini sostanzialmente apodittici, non è convincente. Essa, però, deve ritenersi vincolante poiché dalla stessa scaturisce la legittimità costituzionale delle norme denunziate.
Nella fattispecie in esame, comunque, al di là
dell'argomentazione (ulteriore) della Corte di merito, riferita all'esistenza del vincolo paesaggistico, appare ad evidenza corretta l'esclusione dal regime autorizzatorio dell'intervento edilizio contestato.
La nozione di "pertinenza urbanistica", infatti, ha peculiarità specifiche, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La strumentalità rispetto all'immobile principale deve essere in ogni caso "oggettiva", cioè connaturale alla struttura dell'opera, e non può desumersi esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore. Non può ricondursi - pertanto - alla nozione in esame la costruzione, in elusione della normativa edilizio-urbanistica, di un corpo di fabbrica ampliativo di un edificio preesistente e non ontologicamente diverso da esso, del quale, al momento dell'accertamento, erano in corso di esecuzione le sole opere di carpenteria.
Nella situazione come sopra accertata in concreto deve ritenersi assolutamente irrilevante la prospettazione di intenti dell'imputata (fra l'altro generica ed alternativa), secondo la quale il manufatto in corso di realizzazione "doveva essere adibito a servizio igienico o comunque a pertinenza dell'edificio di sua proprietà", confermando anzi proprio tale prospettazione la natura ampliativa dell'intervento (riconosciuta dal Pretore), che si pone ontologicamente in contrasto con la nozione di "pertinenza", la quale presuppone l'esistenza di più manufatti, che abbiano ciascuno la propria individualità, posti tra loro in rapporto di subordinazione funzionale.
A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un - milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999