Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 20110
CASS
Sentenza 5 aprile 2002

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L'art. 649, comma 3, cod. pen., nella parte in cui esclude l'operatività delle disposizioni di favore contenute nei commi precedenti in materia di reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti quando trattisi di delitti caratterizzati da "violenza alle persone", intende riferirsi, con detta ultima espressione, alla sola violenza fisica e non anche a quella psichica, estrinsecantesi nella minaccia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse da qualificare come "violenza" quella costituita dalla minaccia portata con un coltello dall'autore del fatto, rubricato come tentativo di estorsione, nei confronti della madre, persona offesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 20110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20110
    Data del deposito : 5 aprile 2002

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