Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
L'art. 649, comma 3, cod. pen., nella parte in cui esclude l'operatività delle disposizioni di favore contenute nei commi precedenti in materia di reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti quando trattisi di delitti caratterizzati da "violenza alle persone", intende riferirsi, con detta ultima espressione, alla sola violenza fisica e non anche a quella psichica, estrinsecantesi nella minaccia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse da qualificare come "violenza" quella costituita dalla minaccia portata con un coltello dall'autore del fatto, rubricato come tentativo di estorsione, nei confronti della madre, persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 20110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20110 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 05/04/2002
Dott. SECONDO CARMENINI - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 1351
Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 37204
ha deliberato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di NI RI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 21/06/2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini, Acquisite le conclusioni del P.G., che ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 635 c.p., rimettendo gli atti al Tribunale di Bergamo per la determinazione della pena. OSSERVA
Con sentenza del 21.6.2001, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Bergamo applicava a IN IA la pena su richiesta di 18 mesi di reclusione e lire 600.000 di multa, per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 614, commi 1 e 4; 635, commi 1 e 2 n. 1; 56 - 629, commi 1 e 2; 582 - 585 C.P., previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, C.P., equivalente alle aggravanti contestate per il più grave reato di estorsione tentata.
Ricorre per cassazione il difensore del IN, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 649 c.p. in relazione agli artt. 56, 629 e 635 C.P., nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 C.P.. Il ricorrente fa rilevare che i delitti contestati sono stati commessi in danno di LO NA, madre dell'imputato; sostiene che, trattandosi di "fatti commessi a danno di congiunti", doveva necessariamente essere applicata per i delitti di tentata estorsione e di danneggiamento la causa di non punibilità prevista dall'art.649 C.P.. Per affrontare convenientemente la questione centrale del ricorso, è opportuno premettere che in tema di patteggiamento il giudice ha l'indeclinabile dovere - prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata - di esaminare gli atti del procedimento per una ricognizione, allo stato e senza alcun ulteriore approfondimento probatorio, dell'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, che determinerebbe il proscioglimento dell'imputato e costituirebbe, quindi, un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, sottratto al potere dispositivo delle parti. Nel caso di specie il giudicante, prima di accogliere la richiesta di applicazione di pena concordata, doveva risolvere d'ufficio la questione sollevata dall'imputato soltanto nel ricorso per cassazione;
in altri termini doveva porsi il problema dell'applicabilità dell'art. 649 C.P., ai fini dell'obbligo della immediata declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 C.P.P.. Al riguardo questa Corte rileva che è in atto un contrasto di giurisprudenza sull'ambito di applicazione del terzo comma del citato art. 649 C.P., con particolare riferimento alle ipotesi del tentativo dei delitti previsti dagli artt. 628, 629 e 630 C.P.. Può dirsi che tale contrasto va gradualmente risolvendosi nel senso di ritenere che l'operatività dei primi due commi dell'articolo in oggetto si estende al tentativo dei citati delitti ed ai reati commessi con minaccia o con violenza alle cose;
questo Collegio ritiene di dover aderire a tale orientamento, di recente ribadito con la sentenza n. 22628 del 31 maggio 2001 (Sez. 2^, CC. 8/5/2001, RV 219421), alla quale può farsi riferimento per le citazioni di giurisprudenza.
È opportuno, tuttavia, per completezza espositiva, procedere ad una disamina organica dello stato della questione.
Il titolo 13^ del Libro Secondo del Codice Penale, che regola i delitti contro il patrimonio, contiene una norma finale (appunto l'art. 649), la quale prevede alcune ipotesi di esclusione della punibilità per fatti commessi in danno di congiunti;
la ratio sta nell'opportunità di non turbare l'affectio in famiglia, nel presupposto che la sussistenza di una forte comunanza di sentimenti e di interessi possa assorbire il fatto delittuoso.
Proprio in relazione alla diversa intensità del legame, la norma gradua il livello di non punibilità.
Più esattamente, il primo comma dell'art. 649 prevede una causa di non punibilità per i rapporti familiari pi stretti (coniuge non legalmente separato, ascendenti, discendenti... fratelli o sorelle conviventi); il secondo comma prevede una condizione di non procedibilità (ovvero di procedibilità a querela della persona offesa) per legami pi attenuati (coniuge legalmente separato, fratelli o sorelle non conviventi...).
Il terzo comma, infine, individua le cause di esclusione dell'applicazione dei principi generali sanciti nei due precedenti commi. Tali cause sono relative a due categorie di delitti, che diventano, quindi, comunque punibili: 1) i delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 C.P.; 2) ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Un'attenta considerazione delle ragioni dell'esclusione porta a concludere che l'interpretazione letterale della norma è quella più corrispondente anche ad un'interpretazione logico-sistematica. Il legislatore, in sostanza, ha voluto escludere dall'impunità i delitti più gravi, distinti in due categorie: quelli nominativamente individuati e quelli connotati dal requisito della violenza alle persone.
Nella prima categoria (delitti nominativamente specificati) rientrano soltanto, perché espressamente indicati, i delitti (consumati) di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, in qualunque modo commessi e comunque circostanziati. In tale categoria non possono rientrare le ipotesi del tentativo degli stessi delitti, per un triplice ordine di ragioni: a) il reato tentato costituisce una figura criminosa a sè stante e dà luogo ad autonomo titolo di reato (ragione sistematica); b) la dizione letterale ("delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630"), non menzionando espressamente anche il tentativo, non può essere interpretata estensivamente, vertendosi in materia in cui non può praticarsi esercizio ermeneutico in malam partem (ragione del favor rei;
al riguardo è opportuno rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto e in tema di arresto in flagranza, che le relative norme operano solo nelle ipotesi di reato consumato, quando solo queste siano indicate;
v. Cass. S.U., 23 febbraio 1980, Iovinella, RV 145074; Sez. 2^, 14 dicembre 1998, P.M. in proc. Cocchia, RV 212258); c) il delitto tentato costituisce comunque un'ipotesi pi lieve rispetto al delitto consumato (ragione logica: il legislatore ha inteso fare una graduazione di gravità, non menzionando il tentativo).
Nella seconda categoria rientra "ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone". In questo caso la gravità è connotata dalla violenza alle persone, che ricomprende anche l'ipotesi del tentativo ("ogni altro delitto", quindi sia consumato, sia tentato), poiché il legislatore ha effettuato la valutazione di gravità a monte, attraverso un connotato oggettivo onnicomprensivo (appunto, la violenza alle persone).
Così delineato l'ambito di applicazione del più volte citato art. 649 C.P., appare opportuno soffermare l'attenzione sulla nozione di violenza.
In senso meramente concettuale, il termine violenza sta ad indicare tanto la violenza fisica, quanto la violenza morale e può, quindi, estendersi anche alla minaccia, dovendosi intendere per violenza qualunque mezzo che possa determinare coazione fisica o psichica.
Per altro nel codice penale il termine violenza è usato, talora, con significato del tutto generico (di mera energia fisica per compiere il fatto), come quando, ad esempio, il furto è classificato tra i "delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone" (v. rubrica del Capo 1^ del Titolo 13^ del Libro 2^), salvo poi prevedere - con il significato più pregnante di violenza effettiva - un'aggravante specifica "se il colpevole usa violenza alle cose" (art. 625, comma 1 n. 2 c.p.). Ma proprio per evitare dubbi, il codice, quando è necessario per fini penali effettuare una distinzione ontologica, menziona specificamente ed alternativamente i termini di violenza (alla persona o alle cose) e di minaccia.
In questi casi, il sostantivo "violenza"' contrapposto a "minaccia" sta ad indicare il dispiegamento di un'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa, tale da cagionare una coazione personale, assoluta o relativa, ovvero la modificazione di una cosa, sempre attraverso l'uso, appunto, di una forza fisica diretta;
la minaccia (o violenza morale) è, invece, l'annuncio (che può essere fatto anche con gesti) di un male ingiusto futuro dato ad altra persona, con scopo intimidatorio diretto a restringerne la libertà psichica o a turbarne la tranquillità.
La dizione del terzo comma, seconda parte, dell'art. 649 C.P. ("ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone") sta ad indicare esclusivamente la violenza (fisica) in senso tecnico e specifico e non può essere confusa con la semplice minaccia (o violenza psichica).
Nel caso di specie il fatto delittuoso contestato all'imputato nel capo d'imputazione è così testualmente descritto: " violazione degli artt. 81 cpv., 614, commi 1 e 4, 635, commi 1 e 2 n. 1, 56 - 629, commi 1 e 2 e 582 - 585, in quanto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, entrava nell'abitazione della madre LO NA, aprendo la porta con calci dopo averla minacciata (anche) di morte;
in quel modo danneggiava la porta d'ingresso. Puntando un coltello, tentava quindi di costringere la madre a dargli lire 45.000 per procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per lei, senza riuscire nell'intento a causa della fuga della vittima;
cagionava così alla madre uno stato d'ansia secondario guaribile in cinque giorni".
Risultano, quindi, contestati due delitti (art. 614 e artt. 582 - 585 C.P.), che restano fuori dalla previsione dell'art. 649 cit., e due delitti (quelli rubricati con gli artt. 56 - 629 e con l'art. 635 C.P.) che fruiscono della causa di non punibilità stabilita dall'art. 649, comma 1 n. 2, C.P., perché non rientranti nell'esclusione dell'ultimo comma: il primo, in quanto delitto tentato e non consumato di estorsione, senza uso di violenza (il coltello fu utilizzato a fini meramente intimidatori, per violenza psichica, ossia minaccia, e non fisica); il secondo, in quanto danneggiamento con violenza alle cose e non alle persone. A conclusione dell'articolata disamina degli istituti giuridici in argomento, questa Corte, in applicazione dell'art. 129 C.P.P., deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati previsti dagli artt. 635 e 56 - 629 C.P., dovendo rilevare la sussistenza di una causa di non punibilità; mentre deve rimettere gli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio in ordine ai residui reati, atteso che la sentenza stessa è basata su un accordo delle parti, che risulta travolto nella sua sostanziale unitarietà e non può essere mantenuto in vigore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 635 e 56 - 629 C.P., trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 649 C.P.; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio in ordine ai residui reati.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2002