Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
Costituisce valutazione di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata, stabilire se l'imputato, riconosciuto come persona capace d'intendere e di volere, fosse seminfermo di mente al momento della commissione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2013, n. 34913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34913 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1299
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 001860/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OT LO (n. il 01/07/1986);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, 1^ Sezione penale, in data 22/12/2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'Avvocato Lombardi Giovanna - difensore di ufficio dell'imputato - che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 26/03/2010, il Tribunale di Ivrea dichiarò IA OT LO responsabile dei reati di tentata estorsione, di diversi episodi di truffa e tentata truffa, falsità in scrittura privata e sostituzione di persona in concorso con persona rimasta ignota e - riconosciuta la continuazione fra i reati - lo condannò alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22/12/2011, in riforma dell'impugnata sentenza riconobbe le attenuanti generiche e per l'effetto rideterminò la pena in quella di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
confermò, nel resto, la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato per i reati di falso, di truffa e sulla ritenuta insussistenza del vizio parziale di mente. Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre, il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art.591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c),
perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte territoriale ha affrontato tutte le doglianze contenute nell'impugnazione fornendo un'esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione ed evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità del ricorrente per tutti i reati di cui sopra (le dichiarazioni dei testi, gli accertamenti della P.G. e del perito). In particolare, in relazione alle specifiche doglianze odierne, si osserva che: 1) per quanto riguarda la falsità in scrittura privata la Corte di appello alle pagine 8 e 9 fornisce una esaustiva e logica motivazione evidenziando non solo quanto accertato dal Perito, ma anche che le firme "sono state disconosciute dagli interessati e che nel contempo il IA abbia fatto uso delle scritture in questione esibendole agli sportelli delle banche per prelevare fraudolentemente il danaro ai danni dei tre correntisti"; 2) per quanto riguarda le truffe, la Corte di appello alle pagine 9 e 10 sottolinea - con la stessa accurata motivazione di cui sopra - perché ravvisa la piena idoneità delle false deleghe esibite dal IA a trarre in inganno gli impiegati delle Banche. Rilevantissima, e in grado di eliminare ogni dubbio sul punto, è la circostanza, ricordata dal Giudice di merito, che in un caso - usando proprio le modalità ben descritte nella motivazione - il IA sia riuscito ad incassare Euro 850,00. È appena il caso di rilevare che in proposito questa Corte ha più volte affermato il principio che l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione "ex ante", di causare l'evento (si veda, fra le tante, ad esempio: Sez. 2, Sentenza n. 40624 del 04/10/2012 Ud. -dep. 17/10/2012 - Rv. 253452). Nel caso di specie, come detto, la Corte ha accertato in concreto la sussistenza dell'idoneità; 3) infine, incensurabile è anche la motivazione - a pagina 10 - con la quale la Corte territoriale ritiene non rilevanti i dati contenuti nella relazione psichiatrica prodotta dalla difesa e quindi ritiene capace di intendere e volere l'imputato (soprattutto perché tali dati si riferiscono ad accertamenti e consultazione di dati clinici del 2010 e 2011, mentre i fatti per i quali oggi si procede sono del 2006; perché non vi è in tale relazione alcun elemento dal quale possa ritenersi che la patologia che affligge l'imputato sia risalente nel tempo e anzi il fatto che il CIM lo prenda in cura nel Marzo 2010; le stesse modalità della condotta criminosa che non appaiono compatibili con la presenza di un vizio parziale di mente). Si deve, in proposito, ricordare che questa Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che lo stabilire se l'imputato, riconosciuto come persona capace d'intendere e di volere, fosse al momento del fatto seminfermo di mente costituisce valutazione di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 3912 del 11/02/1991 Ud. - dep. 09/04/1991 - Rv. 186778). A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone, quindi, unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004-rv 230634). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2013