Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto avverso un decreto di archiviazione emesso "de plano").
Commentario • 1
- 1. Parametri forensi: la giurisprudenza sul compenso dell'avvocato nelle cause connesse.Avv. Silvio Zicconi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 dicembre 2018
TARIFFE E PARAMETRI Il D.M. n.392/90, aveva individuato l'assistenza di una pluralità di clienti e l'identità delle loro posizioni processuali, come elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del diritto dell'avvocato ad un unico compenso a prescindere dall'eventuale riunione dei giudizi . Secondo detto decreto, infatti: - l'avvocato ha diritto ad onorari pieni da parte di ciascun cliente solo ove questi abbiano avuto posizioni processuali distinte; - al contrario in caso di identiche posizioni processuali, bisogna distinguere tra l'ipotesi in cui l'avvocato abbia dovuto affrontare, o meno, particolari situazioni di fatto e diritto. Nel primo caso avrebbe diritto ad onorari distinti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 19809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19809 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
M% 19 8 09 /09 Sentenza n.364
Registro generale n. 23706 del 2008
Camera di consiglio del 13 febbraio 2009 (n. 6 del ruolo)
RE P UB BLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori :
Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
Consigliere 1. Dott. Francesco P. Gramendola
2. Dott. Giorgio Colla Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa GU LM, nel procedimento nei confronti di RO SS, n. a Misano Adriatico il 10.10.1959
avverso il decreto in data 19 dicembre 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, su richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di SS RO, indagata per il reato di cui all'art. 392
c.p. in danno di LM GU. Nel provvedimento si precisava che l'opposizione proposta dalla persona offesa era inammissibile, in quanto non erano stati
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Ricorre per cassazione la persona offesa LM GU, con atto sottoscritto personalmente, deducendo che illegittimamente il
G.i.p. aveva provveduto all'archiviazione con decreto emesso de plano, nonostante la tempestiva opposizione presentata avverso la richiesta di archiviazione, nella quale si indicavano analiticamente le indagini ulteriori da svolgere.
Osserva la Corte che il ricorso, proposto personalmente dalla persona offesa, è inammissibile, in quanto per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a. pena di inammissibilità, da difensori iscritti
(v., nell'apposito albo ex plurimis, Sez. un. C.C. 16 dicembre
1998, Messina). A nulla rileva che la persona offesa ricorrente abbia il M titolo di avvocato, pur se cassazionista, perché nel processo penale lo jus postulandi non può essere esercitato da chi riveste la qualità di “litigante" (cfr. Cass., sez. VI, c.c. 13 aprile 2000,
La Marca;
Id., 6 aprile 2006, Preite), a differenza di quanto previsto per l'esercizio dell'azione civile dall'art. 86 c.p.c.: il che trova ragionevole giustificazione nella natura degli interessi coinvolti;
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso addì 13 febbraio 2009.
I Presidente Il Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 9 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
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