Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2025, n. 6352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6352 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
Numero registro generale 13658/2024 Numero sezionale 42/2025
Numero di raccolta generale 6352/2025
Data pubblicazione 10/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
HE SA
AN NA
RO MA DI RG
Oggetto
Prima Presidente
Presidente di Sezione
Presidente di Sezione
Presidente di Sezione
TO GI
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TO PAGETTA
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Consigliere
Ud. 04/02/2025 P.U. Cron. Consigliere R.G. n. 13658/2024
Rel. Consigliere
Consigliere
Consigliere
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 13658/2024 proposto da:
RA AL, rappresentato e difeso da sé medesimo;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 151/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 24/04/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere TO PAGETTA;
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Firmato Da: TO PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 235bb80334d66128 - Firmato Da: HE SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2199034ce4294a86
Oscuramento disposto
Numero registro generale 13658/2024
Numero sezionale 42/2025
Numero di raccolta generale 6352/2025 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Data pubblicazione 10/03/2025 TO CARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Aldo Grassi.
FATTI DI CAUSA
1. Con delibera del 2 febbraio 2016 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (da ora COA) di Parma inoltrava un esposto disciplinare nei confronti dell'avvocato Aldo Grassi, iscritto al COA di Rimini, in relazione alla violazione dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense consistita nell'improprio utilizzo del titolo di "specialista in diritto civile".
2. La segnalazione veniva inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto di Corte di appello di Bologna (da ora CD IL RO), competente sugli iscritti al COA di Rimini, che riteneva insussistente la violazione contestata e disponeva l'archiviazione del procedimento.
3. La delibera di archiviazione era impugnata dall'avvocato Aldo Grassi sulla base di un unico motivo con il quale si chiedeva che la Sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense (da ora CNF) dichiarasse la nullità e/o annullasse la delibera di archiviazione, inviando gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto di Corte di appello di Ancona (da ora CD Marche), avente, ex art. 4, comma 5, del Reg. n. 2 del 2014 del CNF, competenza funzionale per materia rispetto al CD IL RO in conseguenza dell'elezione dell'avvocato Grassi a componente del COA di Rimini. L'avvocato Grassi rappresentava di avere interesse a che fossero trasferiti al CD Marche i procedimenti disciplinari che lo riguardavano ed evidenziava la disparità di trattamento verificatasi rispetto ad esposto proposto da esso Grassi nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine di Parma, esposto che era stato trasmesso al CD Marche.
4. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 151/24, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione all'impugnazione del ricorrente ai sensi dell'art. 61 comma 1 della legge n. 247 del 2012 ed ai sensi della previsione "di eguale tenore" di cui all'art. 33, comma 2 lett. a) del Reg. CNF n. 2/2014; il CNF rilevava, in ogni caso, la carenza di interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 13658/2024 Numero sezionale 42/2025 Numero di raccolta generale 6352/2025 Data pubblicazione 10/03/2025
4. In relazione al primo profilo, il CNF richiamava l'art. 61 comma 1 l. n. 247/2012 e la previsione dell'art. 33, comma 2 lett. a) del Reg. CNF n. 2/2014, convergenti, per quel che qui rileva, nell'attribuire la legittimazione ad impugnare all'incolpato nel solo caso di affermazione di responsabilità dello stesso;
a fortiori, doveva pertanto escludersi la legittimazione dell'odierno ricorrente ad impugnare la decisione di archiviazione "per insussistenza dell'illecito" adottata dal CD Emila RO.
5. In relazione al secondo profilo, argomentava del difetto di interesse ad impugnare in assenza di soccombenza, anche solo parziale del ricorrente, soccombenza da intendersi in senso sostanziale e non formale;
in questa prospettiva il CNF riteneva non rilevare lo specifico interesse al trasferimento davanti al CD Marche degli altri procedimenti disciplinari ancora pendenti davanti al CD IL RO.
6. Avverso la sentenza n. 151/2024 l'avvocato Aldo Grassi ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il COA di Rimini non ha svolto attività difensiva. Il P.G. ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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1. Si premette che nella parte espositiva (ricorso, pag. 3) l'odierno ricorrente ha preliminarmente rappresentato che: a) il CNF, prima dell'udienza del 21.10.2013, aveva omesso di comunicargli i nomi dei consiglieri nazionali componenti il collegio giudicante, come necessario al fine di poter essere messo in grado di proporre istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c.; solo dopo rituale richiesta in udienza gli era stata infatti data la prescritta comunicazione della composizione del collegio giudicante;
b) il CNF aveva omesso di predisporre e pubblicare ad inizio anno le tabelle di composizione dei singoli Collegi disciplinari, come prescritto in ossequio al principio del giudice precostituito per legge, trovando applicazione le norme dell'ordinamento giudiziario di cui agli artt. 7, 7 bis, comma 2, e 7 ter r.d. n. 12/1941 (disciplinanti le tabelle degli uffici giudicanti in tema di modalità di costituzione dei collegi giudicanti); c) il CNF aveva omesso di istituire le sezioni disciplinari previste dall'art. 61, comma 1 l. n. 247/2012;
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 13658/2024 Numero sezionale 42/2025
Numero di raccolta generale $352/2025 d) il CNF aveva omesso di emanare il regolamento di attuazione prescritto Data pubblicazione 10/03/2025 dall'art. 8 d. P.R. n. 137 del 2012, per individuare i consiglieri nazionali dell'Ordine che avevano il potere di esercitare le funzioni disciplinari rispetto a quelli che avevano il potere di esercitare le funzioni amministrative.
2. Sulla base di tale esposizione ha formulato i motivi di ricorso sintetizzati come segue.
3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia eccesso di potere e nullità della sentenza del CNF n. 151/2024, per mancata corrispondenza dei consiglieri del Collegio giudicante indicati nella ordinanza del CNF del 21 ottobre 2023 rispetto ai consiglieri del Collegio giudicante riportati nell'epigrafe della sentenza, nonché violazione degli artt. 25 e 111 Cost.; nella ordinanza del CNF emessa all'udienza del 21.10.2023 mancava, infatti, il nome del consigliere Francesco Palma presente invece nell'epigrafe della sentenza;
tanto determinava nullità della decisione per violazione di legge nella composizione del Collegio giudicante ( ex art,. 22 d. Lgt. n. 382 del 1944 e ex art. 61 I. n. 247/2012).
4. Con il secondo motivo deduce eccesso di potere e nullità della sentenza e del procedimento per violazione di legge per aver il CNF adottato la decisione impugnata in composizione ex art. 22, d. Lgt. 23.11.1944, n. 382 (tra tutti i consiglieri indistintamente), anziché tra quelli svolgenti solo funzioni giurisdizionali, come prescritto dall'art. 8, comma 7 del d.P.R. 137/2012; denunzia, inoltre, violazione degli artt. 25 e 111 Cost. e della VI disposizione transitoria della Costituzione. Si duole del mancato esame da parte del CNF della contestazione preliminare al dibattimento in ordine alla violazione dell'art. 8 d. P.R. n. 137/2012 in base alla quale i consiglieri dei consigli nazionali dell'Ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Denunzia che il CNF, nonostante il potere di emanare i regolamenti attuativi ex art. 35 comma 1 lett. b), I. n. 247/2012 non aveva ancora provveduto ad adempiere all'obbligo di legge per il quale era previsto il termine di novanta giorni dalla relativa pubblicazione.
5. Con il terzo motivo denunzia: eccesso di potere e nullità della sentenza e/o del procedimento per aver il CNF deciso in composizione ex art. 22, d. Lgt.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 13658/2024 Numero sezionale 42/2025 Numero di raccolta generale 6352/2025 Data pubblicaziope 10/03/2025
23.11.1944, n. 382, anziché per sezione disciplinare, come prescritto dall'art. 61, comma 1, I. n. 247/2012, e violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (ex art. 36, comma 6 I. n. 247/2012); denunzia, inoltre, violazione degli artt. 25 e 111 Cost. e della VI disposizione transitoria della Costituzione. Si duole dell'omesso esame da parte del C.N.F. dell'eccezione intesa a far valere la violazione dell'art. 61 I. 247/2012 il quale prescrive: "avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso entra 30 giorni dal deposito della sentenza, avanti apposita sezione disciplinare del C.N.F. da parte dell'incolpato, ...".
6. Con il quarto motivo deduce: eccesso di potere e nullità della sentenza e/o del procedimento per aver il CNF omesso di pubblicare ad inizio anno le tabelle delle sezioni disciplinari ex artt. 7, 7 bis comma 2, 7 ter r.d. n. 12/1941 mutuabili dalle norme relative all'ordinamento giudiziario, per rendere operativo il precetto contenuto negli artt. 25 e 111 della Costituzione che disciplina il Giudice precostituito per legge;
denunzia, inoltre, violazione della VI disposizione transitoria della Costituzione.
7. Con il quinto motivo denunzia, indipendentemente dall'esito dei primi motivi dedotti, nullità della sentenza e/o del procedimento, eccesso di potere e nullità della sentenza per la violazione dell'art. 4 comma 5 del reg. CNF n. 2/2014 da parte del CD IL RO, norma processuale di legalità, prodromica alla pronuncia di merito, che doveva essere esaminata da CD competente. Evidenzia che il CD Marche avrebbe potuto ritenere la segnalazione/esposto contro esso avvocato Grassi una querela temeraria, con ogni conseguenza di legge;
sostiene che da tanto scaturiva l'interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
8. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida censura della sentenza impugnata.
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8.1. Il CNF ha fondato la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione da parte dell'odierno ricorrente della delibera di archiviazione del CD IL RO su due rationes decidendi ciascuna idonea a sorreggere autonomamente la decisione qui impugnata rappresentate: a) dal difetto di legittimazione ad impugnare ex art. 61 I. n. 247/2012 e ex art. 33, comma 2
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Numero registro generale 13658/2024 Numero sezionale 42/2025 Numero di raccolta generale 6352/2025 lett. a) del Reg. CNF n. 2/2014; b) dalla carenza di interesse a impugnare ai Data pubblicazione 10/03/2025 sensi dell'art. 100 c.p.c. Di tali autonomi profili di inammissibilità solo quest'ultimo risulta investito con il ricorso per cassazione (quinto motivo).
8.2. Occorre premettere che, come chiarito anche di recente da questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 9949 del 2024), il procedimento disciplinare concernente gli avvocati ha natura amministrativa nella prima fase (avanti al CD), che si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo (Cass. Sez. Un., n. 20685 del 2018). Quest'ultimo, tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al CNF, che assume natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione (Cass., Sez. Un. n. 34476 del 2019). In rapporto alla natura giurisdizionale del procedimento dinanzi al CNF è stato chiarito che, a norma del R.D. n. 37/ 1934, art. 59, richiamato dalla I. n. 247/2012, art. 36, comma 2, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere "l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda". Tale esigenza di specificità dei motivi sussiste, naturalmente, anche in relazione al ricorso per cassazione.
8.3. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame non è dato ravvisare nell'ambito dei motivi di ricorso articolati dall'odierno ricorrente censure che investano entrambe le (autonome) ragioni alla base della statuizione di inammissibilità dell'impugnazione della delibera di archiviazione. I primi quattro motivi di ricorso risultano infatti incentrati su profili estranei alle ragioni del decisum, in quanto sostanzialmente attinenti alla corretta composizione del collegio giudicante del CNF ed alla (asserita) violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge;
il residuo motivo (quinto motivo) attiene, viceversa, alla violazione dell'art. 4 comma 5 del Reg. CNF n. 2 2014 da parte del CD IL RO << norma processuale di legalità, che era prodromica alla pronuncia di merito, che doveva essere esaminata dal CD competente >>; con tale motivo ci si duole dell'omesso esame da parte del CNF di tale contestazione, preliminare al dibattimento, tempestivamente eccepita dall'odierno ricorrente. In particolare l'odierno ricorrente deduce che il CD IL RO prima e il CNF dopo, in relazione a tale eccezione, avrebbero
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dovuto limitarsi a decretare la competenza funzionale del CD Marche senza poter entrare nel merito del ricorso, per difetto di competenza funzionale. In questa prospettiva l'interesse idoneo a sorreggere l'impugnazione della delibera di archiviazione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., viene collegato, secondo quanto già sopra evidenziato, nel fatto che il CD Marche, funzionalmente competente, avrebbe potuto ritenere la segnalazione esposto nei confronti dell'avvocato Grassi una querela temeraria, con ogni conseguenza di legge.
8.3. Orbene, anche a voler prescindere dal rilievo della genericità della censura articolata, nell'ambito della illustrazione del quinto motivo di ricorso, in punto di sussistenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., e della relativa inidoneità a configurare valida confutazione della decisione sul punto, risulta comunque dirimente la considerazione che l'odierno ricorrente non si confronta in alcun modo con la seconda, autonoma, ratio decidendi alla base della decisione impugnata fondata sul difetto di legittimazione ad impugnare o, in altri termini, sulla preclusione ad impugnare scaturente dalla specifica disposizione dell'art. 61 comma 1 I. n. 247/2012, che ammette la impugnazione da parte dell'incolpato avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina solo nell'ipotesi di affermazione di responsabilità, previsione recepita all'art. 33, comma 2, lett. a) del Reg CNF n. 2/2014. Nulla infatti argomenta l'odierno ricorrente per confutare la decisione in relazione all'interpretazione ed alla portata normativa della previsione di diritto positivo specificamente concernente le impugnazioni in materia disciplinare davanti al CNF.
8.4. Da tanto consegue che, non essendo stata investita, neppure formalmente, la autonoma ragione che in rito ha impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l'impugnazione della delibera di archiviazione, ciò ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione oggi impugnata con conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità le violazioni articolate con i motivi di ricorso, per la inidoneità delle stesse, anche ove fondate, ad incrinare una statuizione ormai definitiva.
9. Non si fa luogo alla regolazione delle spese di lite non avendo il COA di Rimini svolto attività difensiva.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 13658/2024 Numero sezionale 42/2025 Numero di raccolta generale 6352/2025 10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del Data pubblicazione 10/03/2025 ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art. 13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019). 11. Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Antonella Pagetta
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La Presidente Dott.ssa Margherita Cassano