Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di illeciti amministrativi relativi alle sostanze stupefacenti, il giudice di pace, quando rigetta l'istanza di revoca del provvedimento che impone le misure previste dall'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, non è obbligato, ad acquisire il parere del questore, che deve essere "sentito" solo nella ipotesi in cui l'autorità giudiziaria intende modificare o revocare delle prescrizioni già imposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2014, n. 52779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52779 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/10/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 3345
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 37802/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI US, n. 7/12/1992 a GELA;
avverso il decreto del Giudice di Pace di GELA in data 1/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 1/07/2013, in pari data depositato, il Giudice di Pace di GELA rigettava il ricorso promosso nell'interesse di TI US avverso il provvedimento di convalida emesso ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, commi 1 e 2. 2. Ha proposto ricorso lo TI a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando il predetto decreto e deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al cit. D.P.R., art. 75 bis, comma 3.
In sintesi, la censura investe l'impugnato decreto in quanto il giudice di pace, dopo aver impropriamente qualificato il ricorso come opposizione al provvedimento di convalida, ha proceduto al rigetto del ricorso senza aver acquisito preventivamente il parere del Questore, come prescritto dal cit. D.P.R., art. 75, comma 3. 3. Con requisitoria scritta, depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 26 aprile 2014, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo di censura;
in particolare, rileva il P.G., l'obbligo previsto dalla norma evocata di sentire il Questore - la cui omissione non è peraltro sanzionata con la nullità dell'atto convalidato - è ricollegata all'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, di revoca o di modifica del provvedimento impositivo della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse all'impugnazione.
5. Deve, preliminarmente, ricordarsi che le misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis sono inquadrabili nella categoria delle misure di prevenzione e pertanto avverso il provvedimento del giudice di pace con cui viene convalidato quello del questore che le ha irrogate è esperibile il ricorso per cassazione, seppure limitatamente al profilo della violazione di legge (Sez. 6, n. 35227 del 06/07/2011 - dep. 28/09/2011, Murno, Rv. 250840).
6. Tanto premesso, in relazione al caso in esame, il ricorrente eccepisce la violazione del cit. D.P.R., art. 75 bis, comma 3, che, in particolare, prevede che "Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2.
Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo".
Il PG ha precisato, nella sua requisitoria scritta, che l'omissione denunciata (mancata acquisizione del parere del Questore) non rileverebbe nel caso in esame, in quanto prescritta solo in caso di revoca o di modifica, aggiungendo, peraltro, che si tratterebbe di omissione non sanzionata da nullità.
6.1. Ritiene il Collegio fondata l'osservazione del P.G., atteso che la norma richiamata prevede che solo ove il giudice di pace intenda modificare o revocare le misure impartite dal Questore debba provvedere ad acquisire il parere di quest'ultimo, non nel caso di rigetto dell'istanza dell'interessato avente ad oggetto la richiesta di revoca delle misure stesse. Del resto, si osserva, la mancanza dell'obbligo per il Giudice di pace di sentire il Questore in caso di rigetto dell'istanza di revoca si giustifica con l'ovvia considerazione che, non determinando il provvedimento dell'A.G. alcuna modificazione della situazione giuridica già oggetto di valutazione impositiva da parte dell'Autorità di P.S., nessuna ragione logica prima ancora che giuridica v'è che necessiti l'acquisizione di un parere che, diversamente, la legge richiede solo ove il giudice di pace intenda revocare o modificare la misura in questione e non quando intenda confermarla, respingendo l'istanza di revoca.
6.2. A ciò, peraltro, si aggiunga che l'eventuale omissione ("sentito il questore") è deducibile esclusivamente solo dall'organo il cui parere è stato pretermesso, ossia il Questore, non potendo certamente ritenersi legittimato all'impugnazione in sede di legittimità, per tale omissione, il destinatario del provvedimento impositivo rigettato, atteso che il mero interesse al rispetto della regolarità della procedura amministrativa prevista dalla legge non è sufficiente per qualificare come "interessato" all'impugnazione di legittimità il destinatario del provvedimento impositivo.
7. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014