Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 49097
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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In materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito della modifica introdotta dall'art. 10, comma primo, lett. r), L. 15 marzo 2010, n. 38 - che ha aggiunto all'art. 68 d.P.R. n. 309/1990 il nuovo comma 1-"bis", secondo cui "qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma primo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500" - la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve intendersi limitata al contesto formale della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, senza incidere sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri, ed in particolare i dati relativi alla non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 49097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49097
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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