Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Conte Verde n. 15, presso l'avv. Pietro di Benedetto, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro
DITTA NA UP di MAURO UP, in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Vite n. 7, presso l'avv. Piero d'Amelio, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Fabio Merusi, per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 128/20/00 della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione n. 20 del 29 settembre 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 giugno 2003 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
uditi l'avv. Pietro di Benedetto per il ricorrente e l'avv. Giovanni Sciacca, munito di delega, per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta RE TT, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali per l'edilizia, impugnava un avviso di accertamento notificatole dal Comune di Pisa e relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.
La Commissione tributaria provinciale di Pisa accoglieva parzialmente il ricorso, determinando la superficie tassabile coperta in mq. 720, annullando, per la parte residua e limitatamente agli anni 1996 e 1997, l'avviso di accertamento impugnato e confermando l'accertamento per gli anni 1994 e 1995.
Entrambe le parti impugnavano la decisione di primo grado e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza qui gravata, respingeva gli appelli, confermando la decisione di primo grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Pisa sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la ditta contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Comune di Pisa denuncia violazione dell'art. 111 della Costituzione e si duole che la sentenza impugnata sia totalmente priva di motivazione, essendosi la Commissione tributaria regionale della Toscana limitata ad affermare, a sostegno della propria decisione di rigetto dell'appello, che "il presente Collegio, visti gli atti, condivide la sentenza dei giudici di prime cure". Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 5 deducendo che:
- detto articolo pone una presunzione assoluta circa la potenziale attitudine delle aree scoperte operative a produrre rifiuti e che grava sul contribuente l'onere di provare che su di una determinata area non si producono rifiuti o si producono solo rifiuti speciali;
- pertanto la commissione tributaria regionale della Toscana avrebbe dovuto accertare se il Comune di Pisa abbia istituito un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, in caso di esito positivo di tale accertamento, avrebbe dovuto ritenere legittima l'imposizione, in quanto la tassa rifiuti ha natura tributaria e non di corrispettivo per la utilizzazione di un servizio svolto da un ente locale.
Il ricorso è inammissibile.
In forza dell'art. 75, comma 3, c.p.c., "le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto".
Per quanto concerne il Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali le disposizioni degli artt. 36 e 35, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 140 (poi trasfusi negli artt. 48, comma 2, e 50,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), attribuiscono al Sindaco la rappresentanza dell'ente, compresi i poteri di promuovere giudizi e di conferire la procura al difensore nelle liti attive e passive (Cass. S.U. 10 maggio 2001, n 186; Cass. 5 aprile 2002, n. 4845; Cass. S.U. 10 dicembre 2002, n. 17550; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass. 26 febbraio 2003, n. 2878). Nel caso di specie, il Comune di Pisa, come risulta dall'intestazione del ricorso, si è costituito in giudizio in persona del Sindaco, ma la procura speciale per proporre ricorso per Cassazione è stata conferita al difensore del Comune da un organo diverso e precisamente dal Dirigente del Servizio risorse finanziarie e tributi dello stesso Comune, a ciò autorizzato dal Direttore generale.
Non rileva che in calce alla procura, rilasciata a margine del ricorso per Cassazione, sia stata apposta, dopo la sottoscrizione del menzionato dirigente, anche la firma del Sindaco. Infatti dal testo della procura risulta inequivocabilmente che l'atto di delega promana, in forza di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore generale, soltanto dal Dirigente del Servizio risorse finanziarie e tributi, come proprio atto di volontà, autonomo ed esclusivo, in alcun modo riferibile anche al Sindaco. Pertanto la semplice sottoscrizione apposta dal Sindaco in calce alla delega rilasciata a margine del ricorso per Cassazione, ma riferibile, per il suo inequivoco contenuto, soltanto al dirigente amministrativo e non preceduta da un'esplicita dichiarazione di analogo tenore imputabile al Sindaco, non può costituire valido atto di procura da parte dell'organo che, in nome e per conto dell'Ente comunale, si è costituito in giudizio.
Ne consegue che la procura alla lite, rilasciata da un organo diverso da quello, che munito del potere di rappresentanza, ha proposto il ricorso e si è costituito in giudizio in nome e per conto del Comune, deve ritenersi non validamente conferita, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione.
A non diversa conclusione dovrebbe pervenirsi qualora, come sembra potersi desumere dal contenuto della procura in atti, l'organo legittimato a rappresentare in giudizio il Comune sia, in forza di specifica disposizione dello Statuto comunale (non prodotto in giudizio), il dirigente amministrativo preposto ad un determinato settore o ufficio. In tale ipotesi, infatti - indipendentemente dalla legittimità di una disposizione statutaria che attribuisca la rappresentanza processuale del Comune ad un dirigente amministrativo, anziché al Sindaco - (sulla illegittimità di un regolamento comunale che disponga in tale senso, v. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 26 febbraio 2003, n. 2878) - il Comune starebbe in giudizio per mezzo di un organo (il Sindaco) sprovvisto, in forza di norma statutaria, del potere di rappresentanza processuale dell'ente. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ma ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004