Sentenza 14 aprile 2011
Massime • 1
In materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito della modifica introdotta dall'art. 10, comma primo, lett. r), della L. 15 marzo 2010, n. 38 - che ha aggiunto all'art. 68 del d.P.R. n. 309/1990 il nuovo comma 1-"bis", secondo cui "qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma primo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500" - la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve intendersi limitata al contesto formale della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, senza incidere sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri, ed in particolare i dati relativi alla non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale.
Commentario • 1
- 1. Il medico ed il farmacista nel T.U. sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2011, n. 17058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17058 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/04/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 672
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 6685/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC TO IO N. IL 27/10/1960;
avverso la sentenza n. 7913/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 16/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Tassoni in Sost. avv. Dresda, accoglimento del ricorso e proscioglimento ex art. 129 c.p.. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 16.2 - 19.3.2010 il Tribunale di Roma condannava CC TO TI alla pena di 1200 Euro di ammenda, per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 60 e 68, per non aver ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, perché nel corso di un'ispezione del 19.8.2006 era stata accertata, mediante pesatura effettuata da un farmacista dipendente del medesimo esercizio, una discrepanza tra la quantità di clorazepato di potassio riportata nel registro (32,065 gr.) e quella, maggiore, invece effettivamente rinvenuta (35,560 gr.).
2. Il ricorso, proposto nell'interesse del dott. CC dal difensore, si articola nei seguenti motivi:
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, e quindi mancata assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, perché insussistente la prova della sussistenza del fatto.
Secondo il ricorrente, avendo il Tribunale del Riesame annullato il decreto di convalida del sequestro, per omessa indicazione della concreta finalità dell'atto, non si sarebbe potuto tener conto anche del precedente verbale di sequestro, invece posto a fondamento unico della ricostruzione, in quanto lo stesso teste di polizia giudiziaria a tale atto si era riferito per comprovare la sussistenza del fatto accertato;
- violazione di legge per l'intervenuta depenalizzazione di cui alla L. n. 38 del 2010, art. 10, comma 1, lett. r), e, quindi, mancata assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Secondo il ricorrente, la nuova norma escluderebbe la rilevanza penale di tutte le condotte descritte negli artt. 60 ss., e nella fattispecie ci si troverebbe di fronte a mero errore materiale, incuria e sbadataggine nella tenuta dei registri;
inosservanza di norme processuali per la mancata espressa revoca del decreto penale tempestivamente opposto.
3. Il ricorso è infondato. Al suo rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio. Il primo motivo è manifestamente infondato: la nullità, del decreto di convalida del sequestro impedisce la materiale apprensione al procedimento del bene già sequestrato, ma non si estende all'originario verbale di sequestro, ne' lo rende in qualche modo inutilizzabile, ove non affetto da autonoma nullità, sicché al contenuto di questo ben può fare richiamo il teste di polizia giudiziaria, per descrivere l'attività materiale svolta nell'occasione che ha condotto al sequestro. Altro è, infatti, la mancata apprensione al procedimento di un bene, a causa della nullità del decreto di convalida, altro è, in assenza di un'autonoma nullità del verbale quale atto di polizia giudiziaria, la narrazione del teste di polizia giudiziaria relativamente a quanto operato e constatato nella circostanza dell'originario sequestro, anche a mezzo del richiamo al contenuto di tale verbale. Il secondo motivo è infondato. La depenalizzazione introdotta dalla L. n. 38 del 2010, art. 10, comma 1, lett. r), invocata dal ricorrente, è limitata al contesto formale della registrazione, ed alle conseguenti violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, non riguardando i fatti afferenti il contenuto dichiarativo dei registri, ed in particolare quelli di non corrispondenza tra l'annotato ed il posseduto.
La deduzione relativa all'incuria attiene allo stretto merito. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, il ricorrente, infatti, non deduce quale sia il proprio interesse al rilievo dell'irregolarità, in particolare non indicando quali sarebbero le conseguenze in rito di tale irregolarità determinanti per la propria posizione processuale, significativamente limitandosi ad argomentare in modo appunto del tutto generico di "un deficit nella rituale consequenzialità degli atti processuali".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011