Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 2
In materia di stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 esclude l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., in quanto, contenendo una formula quasi identica ed avendo anche una configurazione più ampia costituisce norma speciale rispetto all'altra.
Per la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (t.u. in materia di stupefacenti) che risponde alla ratio di prevenzione del danno sociale collegato alla diffusione della droga, è necessaria una proficua collaborazione, che porti ad evitare la commissione di ulteriori delitti o che consenta di attenuare le conseguenze del reato o di impedirne di ulteriori. Non è pertanto sufficiente la sola indicazione del nascondiglio della droga presso la propria abitazione, costituendo tale indicazione soltanto una mera anticipazione di quanto la polizia giudiziaria avrebbe potuto ottenere a seguito di una normale perquisizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/1999, n. 12323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12323 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 27/4/1999
1. Dott. Mauro D. Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Renato Olivieri " N. 1335
3. " Francesco Marzano " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Spagnuolo " N. 44191/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI RD nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13.10.1997 Visti gli atti, al sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere A. Spagnuolo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
La Corte rileva.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la decisione in data 7/5/1997 del G.i.p. presso il Tribunale di Padova, affermativa, in sede di giudizio abbreviato, della penale responsabilità dell'attuale ricorrente in ordine al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina (art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90). Con il ricorso, proposto personalmente, il NI denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 73 co. 7 D.P.R. 309/90 e 62 n. 6 c.p. Con memoria pervenuta il 15/4/1999 il deducente, nel ribadire le sue censure, afferma poi che tale mancata concessione doveva essere anche imputata "all'incompleto e insufficiente lavoro del Pubblico Ministero".
La memoria da ultimo citata va trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di sua competenza.
Il ricorso, ad avviso del collegio, non è comunque fondato. La Corte del merito, a fronte degli analoghi motivi di appello, ha ritenuto di dover confermare la decisione impugnata, ponendo in evidenza che, per la configurabilità dell'attenuante di cui al citato art. 73 co. 7 D.P.R. 309/90, non è sufficiente la mera indicazione del nascondiglio della droga presso l'abitazione dell'interessato (ciò che è avvenuto nel caso in esame), costituendo l'indicazione stessa soltanto una mera anticipazione di quanto la polizia giudiziaria avrebbe potuto ottenere a seguito di normale perquisizione. La Corte territoriale ha affermato poi la non applicabilità del riferito art.62 n. 6 c.p., giacché l'attenuante ivi prevista "si pone come lex specialis rispetto all'attenuante di cui al co. VII dell'art. 73". Quest'ultima affermazione va peraltro corretta tenuto conto che, secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. VI 316/1994, Campostrini;
Cass. VI 24/9/1992, D'Onofrio), è la diminuente prevista dal più volte ricordato D.P.R. 309/90, contenendo una formula quasi identica ma avendo anche una configurazione più ampia, a costituire norma speciale rispetto all'altra. In ogni caso l'esclusione, da parte del giudice del merito, del riconoscimento di un ravvedimento post-delittuoso appare rispettosa delle norme in materia e correttamente motivata. Invero l'attenuante in parola, rispondendo alla ratio di prevenzione del danno sociale collegato alla diffusione della droga, dev'essere la conseguenza di una proficua collaborazione, che porti ad evitare la commissione di ulteriori delitti o che consenta di attenuare le conseguenze del reato o di impedirne di ulteriori. In tale quadro la decisione impugnata non può essere oggetto di censure, dal momento che la sola indicazione concernente il nascondiglio della droga presso l'abitazione è inidonea, per le ragioni indicate dalla Corte veneziana, a raggiungere i risultati dianzi indicati (Cass. IV 13/7/1993, Bedeschi). Da quanto precede discende il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone la trasmissione di copia della memoria difensiva pervenuta il 15/4/1999 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di sua competenza.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 1999