Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/1999, n. 12323
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Sentenza 27 aprile 1999

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In materia di stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 esclude l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., in quanto, contenendo una formula quasi identica ed avendo anche una configurazione più ampia costituisce norma speciale rispetto all'altra.

Per la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (t.u. in materia di stupefacenti) che risponde alla ratio di prevenzione del danno sociale collegato alla diffusione della droga, è necessaria una proficua collaborazione, che porti ad evitare la commissione di ulteriori delitti o che consenta di attenuare le conseguenze del reato o di impedirne di ulteriori. Non è pertanto sufficiente la sola indicazione del nascondiglio della droga presso la propria abitazione, costituendo tale indicazione soltanto una mera anticipazione di quanto la polizia giudiziaria avrebbe potuto ottenere a seguito di una normale perquisizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/1999, n. 12323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12323
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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