Sentenza 25 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12436 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
I : REPUBBLICA IT LIA1 24 36 / 0 3 IN NOME DEL PO LO ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione. SEZIONE TERZA CIVILE Incendio. Obblighi delle parti. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5278/01 Dott. Michele VARRONE Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 26318 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 3304 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere- Ud. 17/02/03Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: R.A.S. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A., in persona dei dirigenti e legali rappresentanti Avv. Carlo Parenti e Avv. Antonio Gussoni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato CARLO F. GALANTINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LIQUIDAZIONE, (già SKORPION CENTROFORMA S.R.L. IN 2003 CENTER S.R.L.), con sede in Milano, in persona della 449 1 sua liquidatrice sig.ra Rita Abieri, elettivamente 59, presso 10 studiodomiciliata in ROMA VIA NIZZA dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato VINCENZO MARICONDA, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3237/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 25/05/99 e depositata il 31/12/99 (R.G. 2096/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Carlo F. GALANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. “Con sentenza 14.5.1991/13.4.1992 n. 4583/92 il Tribunale di Milano, definitivamente - pronunciando nella causa promossa dalla CENTROFORMA s.r.l. in liquidazione (già SKORPION CENTER s.r.l.) conduttrice dell'immobile sito in Milano corso Vittorio Emanuele, 24, adibito ad uso di "club sportivo" nei confronti della proprietaria e locatrice dell'immobile R.A.S. spa per ottenere da quest'ultima il risarcimento dei danni subiti (sotto forma di danno emergente e di lucro cessante) in conseguenza di un violento incendio sviluppatosi il 5.8.1986 nei locali siti nel sotterraneo destinati ai servizi femminili (previa dichiarazione di esclusiva responsabilità della suddetta locatrice nella produzione dell'evento dannoso), così provvedeva: 1) Dichiarava (sia pure solo in motivazione) l'esclusiva responsabilità della R.A.S. s.p.a. nella determinazione dell'incendio evento dannoso escludendo qualsiasi concorso colposo della CENTROFORMA s.r.l.; 2) Condannava la R.A.S. s.p.a. a pagare alla CENTROFORMA s.r.l. a titolo di risarcimento del danno emergente (rimborso spese sostenute dalla società conduttrice per il ripristino dei locali danneggiati e per l'acquisto di apparecchi e beni in sostituzione di quelli irrimediabilmente deteriorati) la somma complessiva di L. 165.073.116 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo della vita verificatasi dal 30.9.1988 ed interessi legali dalla medesima data sino al saldo;
3) Rigettava la domanda risarcitoria attrice con riferimento al preteso danno da lucro cessante conseguente all'inagibilità dei locali colpiti dall'incendio fino alla data del completamento dei lavori di ripristino per carenza di prova sul punto;
4) Rigettava l'ulteriore domanda dell'attrice di condanna della convenuta all'esecuzione di tutte le opere richieste dall'Autorità amministrativa competente per la garantire la sicurezza e la prevenzione incendi o al rimborso delle spese necessarie per tale esecuzione;
5) Poneva le spese processuali a carico della convenuta soccombente. 3 Avverso tale sentenza ha proposto appello principale la R.A.S. s.p.a. la quale, per i motivi che di seguito saranno esaminati, ha chiesto alla Corte di rigettare la domanda di risercimento danni della CENTROFORMA s.r.l. accolta dal Tribunale. L'appellata CENTROFORMA s.r.l. costituitasi anche in questo grado, ha resistito all'appello principale chiedendone il rigetto ed, a sua volta ha proposto appello incidentale per ottenere il risarcimento dei danni da lucro cessante per inagibilità dei locali negati dal primo Giudice e l'anticipazione della data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma liquidata dal Tribunale dal 30.9.1988 (data del deposito della relazione del C.T.U. nominato in primo grado) alle singole date di pagamento delle somme sborsate per l'esecuzione dei lavori di ripristino risultati dalle fatture prodotte....". Con sentenza 25.5-31.12.1999, la Corte di Appello di Milano così provvedeva: "...definitivamente promunciando rigetta l'appello principale proposto dalla R.A.S. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano 14.5.1991/13.4.1992 n. 4583/92; In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CENTROFORMA s.r.l. in liquidazione ed in parziale riforma della suddetta impugnata sentenza, così provvede: 1) Ridetermina la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui singoli importi compresi nel compendio risarcitorio di L.165.073.116 liquidato per il danno emergente dal Giudice di primo grado così come specificato in motivazione;
2) Condanna la RA.S. s.p.a. a pagare alla CENTROFORMA s.r.l., a titolo di risarcimento del lucro cessante per la inagibilità dei locali in questione, la somma di L.30.000.000 con i soli interessi legali dal 30.9.1986 al saldo;
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Condanna la R.A.S. s.p.a. a pagare alla CENTROFORMA srl le spese del presente grado liquidate in complessive Lire 18.128.000; Pone interamente a carico della R.A.S. s.p.a. le spese dei supplementi di C.T.U. 4 già liquidate dal C.I. in L.3.497.000= e L.737.992 oltre accessori e condanna la suddetta società a rimborsare alla CENTROFORMA s.r.l. la quota di tali spese dalla stessa eventualmente anticipata al C.T.U.” Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la R.A.S. Ha resistito con controricorso la CENTROFORMA s.r.l., la quale ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE ท I motivi di ricorsi vano esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente R.A.S. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 116 c.p.c. 1576, 1362, 2967 cod.civ., nonché omessa e carente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Non convince affatto la statuizione della Corte di merito con la quale, ribadito il concetto che causa dell'incendio doveva considerarsi unicamente il "vizio" della cosa locata consistente nel difetto di progettazione dell'impianto elettrico per eccessiva concentrazione di cavi in un uno stesso punto, posto sottotraccia, e non un "guasto" dell'impianto medesimo, si negava la sussistenza di un obbligo in capo alla conduttrice di provvedere al controllo ed alla manutenzione dell'impianto elettrico (tenuto anche conto dell'elevata temperatura presente con costanza nel vano sauna), sostenendo che un simile obbligo non è configurabile né in base alla disciplina generale del contratto di locazione, né in forza della deroga pattizia al disposto * dell'art. 1576 cod.civ. di cui all'art. 11 del contratto di locazione. Nel rendere tale statuizione la Corte ha completamente omesso di considerare che il motivo di impugnazione proposto dalla R.A.S., tendeva preliminarmente a far rilevare che, in realtà, la causa del sinistro accertata dal C.T.U. non era ricollegabile alla sola concentrazione di cavi, ma anche e soprattutto al difetto di manutenzione dell'impianto sfruttato per lungo 5 tempo in condizioni forternente usuranti. Sul punto, la Corte si è limitata a sposare acriticamente la tesi del Tribunale circa l'unicità ed esclusività del difetto di progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico trascurando completamente l'apporto causale costituito dalla usura e vetustà dei materiali di cui l'impianto era composto al momento del sinistro, verificatosi a ben 15 anni dalla sua realizzazione, con ciò violando da un lato il disposto dell'art. 112 c.p.c., in quanto tale profilo era stato specificamente sollevato da parte appellante, dall'altro, il principio di cui all'art. 116 c.p.c. per non aver tenuto conto della reale portata delle conclusioni del C.T.U. in merito alle cause dell'evento. Del tutto capzioso e contrario a logica appare il distinguo fatto dalla Corte di merito circa il fatto che l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni dell'impianto elettrico non comportasse anche quello di effettuare controlli o periodiche sostituzioni di parti dell'impianto. Ciò anche e soprattutto alla luce delle chiare indicazioni del C.T.U. circa la vetustà dei materiali di isolamento dei cavi, che contariamente a quanto apoditticamente affermano i guidici di appello, non era affatto prevedibile che durassero oltre 15 anni senza bisogno di alcun controllo, tanto più che gli stessi impianti erano impiegati in ambiente a rischio. Con il secondo motivo la R.A.S. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1578, 2729, 2967 cod.civ. nonché dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La motivazione secondo cui la colpa della locatrice deriverebbe proprio dall'essersi fidata dell'impresa costruttrice senza ingerirsi, per + il tramite del direttore dei lavori, nella progettazione ed esecuzione dell'impianto elettrico durante l'esecuzione dei lavori, appare frutto di un non corretto ed ingiustificato apprezzamento dei fatti che stanno all'origine del rapporto con la KO. Difatti, come è pacifico in causa (v. pag.3 dell'atto di appello) e come emerge dal verbale di consegna ملات dell'immobile prodotto agli atti, le unità immobiliari locate ditta KO EN venivano 6 prese in consegna dalla stessa KO direttamente dall'impresa costruttrice, con l'intervento de L'Assicuratrice Italiana, destinata a succedere - quale acquirente - nel rapporto locatizio. Quest'ultima, pertanto, all'atto della progettazione e nel corso dell'esecuzione, non rivestiva né la veste di proprietaria dell'immobile né tanto meno quella di committente e come tale abilitata a valersi dei poteri connessi alla direzione lavori, esercitati dall'alienante il complesso. Si aggiunga inoltre che, come accertato anche dal C.T.U., il preteso vizio di progettazione relativo al posizionamento dei cavi non era desumibile dai disegni e dai rapporti di collaudo. Con il terzo motivo la R.A.S. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, 1° e 2° co. cod.civ. degli artt. 1587, 1588 e 1590 cod.civ., nonché dell'art. 116 c.pc. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Pacifico in causa è il fatto che era tecnicamente possibile disattivare l'impianto elettrico isolando il locale sauna ad opera della KO: altrettanto pacifico è che ciò non fu fatto e che inoltre, il centro sportivo, nel momento in cui è accaduto l'evento dannoso, era chiuso per ferie e lasciato senza sorveglianza alcuna. In presenza di tali circostanze, la Corte territoriale riteneva di respingere le censure sollevate dalla difesa R.A.S., e tese al riconoscimento di un concorso di colpa esclusivo o concorrente della KO nella provocazione in tutto o in parte dei danni lamentati in giudizio ai sensi del disposto dell'art. 1227 cod.civ.. in base ai seguenti motivi: a) la causa autonoma ed esclusiva dell'incendio consiste nella viziata progettazione e posizionamento dei cavi e non in un difetto di manutenzione, sicchè la disattivazione della tensione elettrica non avrebbe esplicato alcuna efficacia causale in ordine alla provocazione dei danni;
b) in ogni caso, non è configurabile un concorso di colpa in quanto, nel rapporto locativo non sussiste una obbligazione autonoma alla custodia del bene locato, ma solo un obbligo strumentale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione nello stato in cui il bene venne consegnato;
c) infine, il concorso non sarebbe 7 stato configurabile nemmeno in base a norme generali di prudenza dato che, essendosi l'incendio sviluppato in ore notture, non sarebbe stato praticabile arginarne le conseguenze se non predisponendo una vigilanza notturna. In realtà il ragionamento della Corte di merito non è condivisibile. Quanto al rilievo sub a) si è già visto sopra come il presupposto da cui muove la Corte non sia corretto. Va respinte l'affermazione della Corte sub b), dato che, argomentando dal tenore e dal contenuto delle diposizioni degli articoli 1587, 1588 e 1590 cod.civ., è contrario a logica e, quindi a diritto, il sostenere che un'obbligazione che funga da imprescindibile presupposto per l'adempimento di una conseguente obbligazione di risultato non debba essere rispettata dal debitore della prestazione. Difatti è inconcepibile che il conduttore riesca a fruire della cosa nel rispetto del pricipio di prudenza del buon padre di famiglia, rispondendo della distruzione del bene locato e dovendo riconsegnarlo nelle condizioni in cui è stato consegnato senza che il noia medesimo debitore no sia tenuto ad esercitare un dovere di custodia e vigilanza sul bene. Nel caso di specie, era ragionevole ritenere che la disattivazione dell'impianto elettrico e comunque la vigilanza dell'immobile avrebbero avuto senza dubbio un effetto limitativo dei danni da incendio. I tre motivi non possono essere accolti in quanto l'impugnata motivazione, nella sua parte essenziale (ed idonea a sorreggere la decisione), deve ritenersi sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare detta motivazione è immune dai vizi lamentati con riferimento $ all'assenza di colpa della conduttrice, Infatti l'assunto della Corte che non può ritenersi prescritta tra le norme di buona manutenzione degli impianti elettrici sotto traccia l'esecuzione a soli quindici ani di distanza dall'installazione dell'operazione di "....sfilaggio e reinfilaggio dei cavi..." (e comunque di controllo) costituisce una affermazione di sussistenza di un fatto notorio che si sottrae al sindacato di 0 0 8 legittimità in quanto immune dai vizi denunciati - e denunciabili - nella presente sede (v. tra le altre Cass. n. 5826 del 19/04/2001:" Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, e' sottratto al sindacato di legittimità."). Una volta assodato che sulla base di questa e delle altre argomentazioni sul punto la Corte ha escluso in modo immune da vizi ogni possibilità di attribuire alla conduttrice una qualche corresponsabilità in concreto nella produzione dello specifico evento dannoso in questione, deve concludersi che perdono ogni rilevanza (e debbono ritenersi a questo punto esposte solo ad abundantiam) le ulteriori argomentazioni esposte da detto Giudicante in tema di sussistenza o meno, in capo alla conduttrice, di una obbligazione autonoma di custodia del bene locato;
anche le doglianze concernenti tale tema debbono quindi considerarsi irrilevanti e di conseguenza inamissibili. Quanto alla colpa della locatrice, di fronte all'assunto della Corte di merito che la colpa medesima consisteva nel non aver operato i doverosi controlli “...anche attraverso il direttore dei lavori incaricato..." (pag. 15 della sentenza) la tesi della ricorrente (secondo allo cui ".....le unità immobiliari locate ditta KO EN venivano prese in consegna dalla stessa KO direttamente dall'impresa costruttrice, con l'intervento de L'Assicuratrice Italiana, destinata a succedere - quale acquirente - nel rapporto locatizio. Quest'ultima, pertanto, all'atto della progettazione e nel corso dell'esecuzione, non rivestiva né la veste di proprietaria dell'immobile né tanto meno quella di committente e come tale abilitata a valersi dei poteri connessi alla direzione lavori, esercitati dall'alienante il complesso..."), costituisce un assunto (in fatto prima che in diritto) esposto in termini generici e sostanzialmente apodittici;
e quindi inammissibile, considerato soprattutto che alla tesi contenuta nell'impugnata sentenza si limita a contrapporne un'altra senza denunciare 9 ritualmente sul punto specifici vizi ex art. 360 c.p.c.; e comunque senza riportare ritualmente le risultanze processuali sulle quali quest'ultima (la tesi in fatto della ricorrente medesima) si fonderebbe (in base al principio di autosufficienza del ricorso sarebbe stato necessario riportare integralmente le risultanze in questione;
cfr. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o CE insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere in considerazione del principio di ' autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse' Tanto basterebbe per ritenere non accoglibile la doglianza in questione. Non sembra peraltro inutile aggiungere che la mera (asserita) circostanza che le unità immobiliari locate alla ditta KO EN venivano prese in consegna dalla stessa KO direttamente dall'impresa costruttrice, costituisce di per sé una circostanza priva del carattere della decisività (ai fini della decisione sul punto in questione). Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 100 (cento euro) per spese vive, oltre € 3.000 (tremila euro) per onorario;
ed oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso a Roma il 17.2.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Alves. Любот IL CANCELLIERE C1 CE Battista 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 AGO. 2003 Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenze battista