Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta.
Commentario • 1
- 1. Il rifiuto all’alcool test comporta la confisca del veicoloAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2009, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 27/01/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 221
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 031374/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRENTO;
nei confronti di:
1) FAVÈ CLAUDIO, N. IL 21/09/1957;
avverso SENTENZA del 16/06/2008 TRIB TRENTO SEZ.DIST. di CAVALESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa confisca del veicolo.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Trento - sezione distaccata di Cavalese, con sentenza in data 16-6-2008, applicava nei confronti di FA CL, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di giorni quaranta di arresto ed Euro 2.800 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato pari a 2,51 g/l e 2,31 g/l); applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno (fatto avvenuto il 27-9-2007).
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento avanzava ricorso per cassazione, dolendosi per l'omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca dell'autovettura prevista dalla L. 24 luglio 2008, art.
4. Osservava che la normativa citata doveva essere applicata nel caso di specie anche se entrata in vigore successivamente alla perpetrazione del reato;
difatti, la confisca costituiva una misura di sicurezza in ordine alla quale non valeva il principio, contenuto nell'art. 2 c.p., della irretroattività delle norme incriminatici. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione instava pure per l'annullamento della decisione limitatamente alla mancata applicazione della confisca del veicolo.
L'imputato CL FA presentava memoria. Rappresentava che la confisca introdotta dalla L. n. 125 del 2008 configurava una misura accessoria amministrativa;
ovvero, qualora si volesse ritenerla una misura di sicurezza, essa assumeva un carattere prevalentemente repressivo - punitivo piuttosto che riferito alla pericolosità della cosa (c.d. pericolosità reale). Ne discendeva che, ai sensi dell'art. 7 della "Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", la misura in questione avrebbe dovuto essere ritenuta irretroattiva. Chiedeva la reiezione del ricorso del Procuratore Generale.
4. Il ricorso va accolto perché fondato.
Si rileva che la L. n. 125 del 2008, art. 4 dispone che, nel caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica a seguito dell'accertamento di un valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2. Ne consegue il chiaro intendimento del legislatore di qualificare detta misura nell'ambito delle misure di sicurezza patrimoniali e quale confisca obbligatoria. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel qualificare la confisca come una misura fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di una cosa utilizzata per commettere il reato;
l'istituto come tale ha carattere cautelare e non punitivo, tende a prevenire la commissione di nuovi reati. Parimenti, conforme è l'avviso secondo cui il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p. e art. 25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle norme incriminatici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata, (v. da ultimo, Cass. 8-11-2007 n. 7116). Sotto altro profilo, va detto che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha espresso una giurisprudenza cauta e non univoca in tema di interpretazione dell'art. 7 della C.E.D.U. ("nessuna pena senza legge") e di qualificazione delle misure di sicurezza. Inoltre, come è noto, le relative norme non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, e l'eventuale contrasto tra la norma interna e quella della C.E.D.U. così come interpretata dalla Corte Europea potrebbe solo comportare, sussistendone le condizioni il che non si profila nel caso in esame, l'insorgenza di una questione di costituzionalità della norma nazionale (v. Corte Costit. 24-10-2007 n. 349).
5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa assunzione della confisca dell'automezzo, con rinvio al riguardo al Tribunale di Trento, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009