Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
Non è legittimato all'impugnazione di un provvedimento ritenuto abnorme il soggetto che non sia ordinariamente legittimato alla sua impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione al ricorso per cassazione da parte del soggetto danneggiato dal reato di cui all'art. 371 bis cod. pen., in cui persona offesa è esclusivamente lo Stato, ritenendo ininfluente la dedotta abnormità del provvedimento impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2016, n. 31273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31273 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
3 127 3/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 940 Carlo Citterio Andrea Tronci CC- 21/06/2016 R.G.N. 10470/2016Angelo Costanzo Pierluigi Di Stefano Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC NA, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di PA MA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza di archiviazione del 08/07/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da NA AC ed ha disposto l'archiviazione del procedimento introdotto per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. nei confronti di MA PA, ex coniuge dell'opponente, per le dichiarazioni da costei rese dinanzi al P.M. nel procedimento, connesso, aperto per fatti di corruzione confronti del AC, ed altri soggetti.
2. A mezzo del difensore di fiducia, NA AC, quale soggetto danneggiato, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione e deduce l'abnormità dell'atto, per violazione dell'art. 111, comma 7, Cost. in relazione agli artt. 371-bis cod. pen. e 410, comma 2, cod. proc. pen., perché adottato in carenza di potere e violazione di legge. Il ricorrente fa valere l'interesse ad impugnare argomentando dall'abnormità dell'ordinanza che, in quanto tale, non soffrirebbe delle limitazione soggettive previste dall'ordinamento per la legittimazione ad attivare le impugnazioni tipiche. Per la fattispecie dell'abnormità, l'interesse ad opporre l'atto si configurerebbe in ragione dell'idoneità delle stesso a causare un diretto e concreto effetto sulla posizione giuridica del ricorrente. La mancata sospensione del procedimento penale in cui erano state rese false informazioni al P.M. da MA PA, ai sensi dell'art. 371-bis, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe leso il ricorrente nel diritto a veder acquisite e valutate le dichiarazioni dell'accusatrice nelle forme e per il rilievo di cui agli artt. 197 e 210 cod. proc. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Quanto ai contenuti obiettivi dell'atto, il Gip avrebbe adottato il provvedimento in carenza di potere, risultando egli obbligato in concreto per l'art. 371-bis cit. a disporre la sospensione del procedimento ed a restituire gli atti al P.M. secondo previsione di norma che esclude l'adozione di atti endoprocedimentali diversi. Il Giudice per le indagini preliminari disponendo l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato e non la sospensione del procedimento originato dalle dichiarazioni della PA, nell'impossibilità di una trattazione prioritaria del procedimento ex art. 371 bis cit., avrebbe leso la prerogativa dell'organo titolare dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, con conseguente violazione dell'art. 112 della Costituzione.
3. Il P.G. della Corte di cassazione, con memoria depositata il 29 aprile 2016, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente e per una non ascrivibilità dell'atto alla categoria dell'abnormità. 2 4. E' stata depositata dalla difesa memoria di replica di contrasto agli argomenti del P.G. sul difetto di legittimazione all'opposizione, insistendo il ricorrente sulla peculiarità dell'atto impugnato e sui correlati contenuti dell' interesse a contraddire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione a proporre opposizione all'archiviazione. Il ricorrente è infatti mero soggetto danneggiato rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. in cui persona offesa è solo lo Stato ed in relazione alla quale è stata adottata l'ordinanza ex art. 410 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8996 del 26/02/2015, Napoleone, Rv. 262460; id., n. 41344 del 09/11/2006, contro ignoti, Rv. 235729). La questione dell'abnormità dell'atto, dedotta in ricorso per il duplice profilo che il Gip non ha sospeso il procedimento in violazione dell'art. 371- bis, secondo comma, cod. pen., ed ha statuito sulla fondatezza della notizia di reato, non vale a mutare i termini di legittimazione all'impugnazione. Il ricorso per cassazione è esperibile, in caso di opposizione portata al provvedimento che ha disposto l'archiviazione, soltanto dalla persona offesa. Colui che risulti pregiudicato dal reato di false dichiarazioni rese al P.M. (art. 371-bis cod. pen.), in quanto soggetto destinato ad assumere la veste di mero danneggiato, non potrà esercitare le facoltà all'offeso riconosciute tra le quali, con la costituzione di parte civile ove l'azione sia esercitata, si inserisce quella di opposizione al provvedimento di archiviazione, all'esito del quale sarà possibile promuovere azione civile di danno. L'indicata posizione non è destinata a mutare in ragione dell'abnormità dell'atto. Per la categoria dell'abnormità non vengono infatti in rilievo posizioni di generico interesse, a carattere mediato e processuale, quali quelle che si vorrebbero in ricorso derivate dalla violazione del cd. 'statuto di utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni di soggetto indagato in reato connesso'. Tali, nella pendenza del giudizio insorto per l'ipotesi di reato di false dichiarazioni di cui all'art. 371-bis cit., collegato al procedimento principale a cui quelle dichiarazioni si riferiscono, quelle derivate dall'applicazione ed osservanza delle norme che definiscono i termini di valutazione e rilievo probatorio di quelle dichiarazioni (artt. 192, comma 3, cod. proc. pen.). 3 Per carenza di interesse alla proposizione, assorbito ogni altro profilo, il ricorso proposto è quindi inammissibile.
2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo stimare, in ragione dei profili di colpa presenti nell'assunta iniziativa processuale, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Laura Scalia Carlo Citterio Саманий feuntestin DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 20 LUG 2016 L CANCELLIERE CANC Dott Stefano Golfieri 4