Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.
Commentario • 1
- 1. Abuso edilizio: opposizione all’archiviazioneConsulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 26/02/2015
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 366
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 35499/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LT N. IL 22/05/1954 parte offesa;
nel procedimento c/:
NAPOLEONE AGATINO N. IL 26/07/1957;
inoltre:
NAPOLEONE AGATINO N. IL 26/07/1957;
avverso il decreto n. 10325/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 26/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio per il rigetto. CONSIDERATO IN FATTO
1. Il GIP di Milano ha con decreto del 26.3.2014 archiviato il procedimento a carico di OL NO per reato ex art. 371- bis c.p., originato da denuncia di AN TE per fatto del
17.7.2007.
Ricorre a mezzo del difensore il AN, enunciando due motivi:
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 409 c.p.p. per non essere stata fissata udienza camerale partecipata nonostante la proposizione di opposizione;
abnormità del provvedimento (e quindi autonoma ricorribilità per cassazione) perché il reato non si sarebbe prescritto, in relazione all'art. 159 c.p., comma 1 dovendosi tener conto della sospensione conseguente ex lege dal capoverso dell'art. 371-bis, nella fattispecie la sentenza di primo grado essendo stata deliberata solo il 13.2.2013.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, deducendo la non ricorribilità del decreto di archiviazione per aspetti afferenti il contenuto della valutazione e la ritualità - per la giurisprudenza di legittimità - del rito de plano in presenza della prescrizione del reato per cui si procede.
La difesa di OL ha depositato memoria eccependo la non legittimazione del AN, in quanto persona offesa del reato ex art. 371-bis sarebbe solo lo Stato, non essendo invece il mero soggetto danneggiato appunto legittimato all'impugnazione. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assorbente rilievo dell'assenza di legittimazione del AN.
Si procede per reato ex art. 371-bis c.p.. Come correttamente osservato dalla difesa del sottoposto alle indagini, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermazione che persona offesa di tale reato è solo lo Stato-collettività, il cittadino pregiudicato dalla condotta di informazioni false o rifiutate, in tutto o in parte, al pubblico ministero assumendo la qualità di mero danneggiato, quindi essendo legittimato all'eventuale costituzione di parte civile, nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, ma non all'opposizione avverso il decreto di archiviazione (Sez. 6 sentenze 30980/2009 e 25807/2008). Con tale giurisprudenza la difesa, nel pur pregevole atto di ricorso, non si confronta.
Deve infine incidentalmente rilevarsi che nessun pregiudizio giuridico (unico rilevante) il cittadino danneggiato riceve da tale limitazione, potendo sempre far valere le proprie ragioni nei confronti dell'autore delle presunte condotte illecite nella sede propria civile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015