Sentenza 27 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2002, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli0 7741/02 Lavoro .m Siggri Magistra Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 21939/99 Cron. 21430 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Consigliere Dott. Pasquale PICONE Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere- Ud. 21/03/02 Consigliere- Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4 presso lo studio dell'avvocato ' GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO BOVETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA SANITARIA REGIONALE ASL/16 DI MONDOVI' E CEVA;
-- intimato avverso la sentenza n. 115/99 del Pretore di MONDOVI', 2002 depositata il 28/07/99 R.G.N. 135/97; 1192 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n.21939/99 Svolgimento del processo CE IG, prospettando varie violazioni di legge, ricorre per cassazione per otte- nere l'annullamento della sentenza del Pretore di Mondovì in data 13 maggio '99, che ha respinto la sua opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse nei suoi confronti in ma- teria sanitaria dall'ASL n. 16 di Mondovì e di Ceva nn. 274.02; 275.02: 276.02; 278.08 e 282.02 per l'importo, ognuna, di L. 500.000#. La sentenza impugnata, nel riferire la vicenda delle plurime ordinanze ingiunzioni, ha argomentato, in particolare, che l'omissione della data nelle ordinanze costituiva una mera irregolarità che non aveva impedito all'ingiunto di difendersi e che la circostanza che esse fossero state emesse nei suoi confronti, secondo quanto dispone l'art. 6, 3° comma della 1. n. 689/81, era giustificata dal fatto che egli si era dichiarato legale rap- presentante della "Fonti san Maurizio sas" all'atto degli accertamenti, avvenuti in sua presenza tra il 20 febbraio e il 20 marzo 1995, delle infrazioni da parte dell'ispettore Ve- cile, dovendo ritenersi del tutto irrilevante e non opponibile alla ASL il fatto che egli sin dal gennaio 1995 non rivestisse più tale carica, avendo "ingenerato negli accertatori la convinzione che fosse l'effettivo responsabile... in base ad una situazione di apparenza giuridica... quale effettivo responsabile della società", essendo stata la modifica della composizione societaria iscritta presso la CCIIAA solo nel febbraio del 1996. D'altra parte, nel merito, la sentenza negava che fosse fondata la contestata genericità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, ricavabile per relationem dall'esito delle analisi sui campioni e dal verbale d'accertamento notificato in precedenza, essendo in- conferente il generico richiamo alla direttiva CEE n. 35/94, sull'utilizzazione di edulco- ranti, dovendo, le bibite, essere compatibili, attraverso una contestuale riduzione degli zuccheri, con i parametri stabiliti dal d.P.R. 719/98. L'Azienda, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso CE IG denuncia la falsa applicazione degli artt. 6, 3° comma, e 18 della 1. 24.11.1981, n. 689; degli artt. 2300, 3° comma, 2315, 2193, 2298 e 2384, cod.civ. e dell'art. 8 della l. 29.12.93, n. 580. Rileva, in particolare, che il Pretore ha trascurato di considerare che al momento della notificazione (23 gennaio 1997) delle ingiunzioni prive di data -e, pertanto, riconducibili 3 alla data di notificazione- egli non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società, "sicché risulta manifestamente erronea -a motivo di una falsa applicazione del cennato art. 6, comma 3°- l'equazione : legale rappresentante della società uguale autore materiale dell'infrazione.", il collegamento limitandosi, invece, a rapportare il legale rappresentante, qualifica peraltro non rivestita all'atto della notificazione, con la società, posto che "ciò che assume rilevanza è l'effettiva situazione concernente gli organi socie- tari, quale risultante dai peculiari mezzi di pubblicità prescritti dalla legge, non essendo per contro applicabile, nel caso di specie, il principio dell'apparenza del diritto e dell'af- fidamento" riferito dal Pretore, dovendosi, infine, escludere l'applicazione dell'art. 2300, 3°comma, cod.civ., se richiamato dall'art. 2315, cod.civ., essendo ormai stata portata a conoscenza dei terzi, all'atto della attività sanzionatoria, la modificazione societaria. Il motivo non può essere accolto. Sottesa a quest'impostazione sta, infatti, l'erronea opinione, non espressa, ma altrettanto trasparente dagli atti, che le sanzioni amministrative abbiano, come destinatari, le perso- ne giuridiche e non le persone fisiche, autori della violazione, che agiscono in loro nome e per conto. Invece, la previsione dell'art. 6, terzo comma, della legge 689, prevedendo che, in caso di violazione commessa da chi agisce per conto della persona giuridica, questa è obbligata in solido, fatta salva -ovviamente- l'azione di regresso, con l'autore della violazione per il pagamento della sanzione, esplicita in modo evidente che chi è re- sponsabile e risponde dell'illecito amministrativo è pur sempre la persona fisica alla cui attività positiva o omissiva è riferibile la violazione. D'altra parte, è caposaldo della giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v'è motivo per discostarsi in assenza di controindicazioni da parte della difesa del IG, quello se- condo cui "in tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi desti- natario dell'ordinanza - ingiunzione che infligge la sanzione pecuniaria e ne intima il pa- gamento, può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante, di un ente comporta che all'obbligazione indi- viduale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, 3° comma 1. 689/"81". (v. ex multis Cass. 3 ottobre 1998, n. 9830). Poiché è pacifico in causa che all'atto dell'accertamento dell'infrazione il IG, prima ancora di esserlo (v. infatti atto di cessione not. Maccagno dell'11 febbraio 1991, iscritta un anno dopo: 19 febbraio 1996 e quanto osserva, senza particolare contestazione sul punto, la sentenza, 6^ facciata, 1° alinea: "Gli accertamenti in base ai quali sono state rilevate le infrazioni contestate sono avvenute in data 2.2.95, 3.2.95 e 20.3.95 alla pre- senza del IG;
costui in quelle occasioni, si qualificò come legale responsabile e co- me titolare della società e sottoscrisse il verbale di accertamento redatto -si veda anche la deposizione dell'agente accertatore Vecile)" si dichiarò legale rappresentante della società, assumendo in proprio la responsabilità di quanto in quelle occasioni andava e- mergendo con riguardo alle bibite prodotte dalla società delle Fonti di san Maurizio, le vicende successive inerenti la società e i suoi organi rappresentativi, ovvero la modifica statutaria e quant'altro eccepito da lui in relazione all'esclusione di una propria diretta responsabilità patrimoniale, non meritano di essere assecondate, non potendo essere at- tribuita, per quanto sopra argomentato, alla persona giuridica una responsabilità "perso- nale" e diretta nella commissione/omissione di attività sanzionate in via amministrativa. In conclusione deve essere confermato, restando assorbito l'inutile richiamo, nella sen- tenza, all'apparenza del diritto in tema di rappresentanza societaria, il consolidato prin- cipio secondo cui in materia di sanzioni amministrative, per il disposto dell'art. 6, com- ma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo com- piuto da soggetto che abbia anche la qualità di rappresentante legale della persona giuri- dica, grava sull'autore medesimo e non sull'Ente rappresentato, che è solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate, con la conse- guenza che legittimamente la sanzione viene applicata e notificata nei confronti del det- to autore (v. Cass. 16 marzo 2001, n. 3838), anche quando egli non sia più legale rap- presentante (v. Cass. 2 giugno 1994, n. 5357). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese processuali di questo giudizio di legittimità, non essendo la parte in- timata costituita.
P.Q.M.
D La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le , spese O 3 L 0 3 Così deciso in Roma il 21 marzo 2002 1 A L 5 S . S O T . A R B Il Consigliere est N T A I , ' 3 L A D S L 7 - E E Il 8 P Whull A - D S ST I I 1 S N 1 N G E E O S IL CANCELLIERE G A G Depositate in Caneelioria D E L O , T O T Oggi, 27 MAG 2002 A I R L R T I L S S I E D G IL CANCELLIBRE D E O R