Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE UFFICIO II DD MATERA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NG SI SRL in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante NG ES AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/e, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TANTALO, che lo difende, giusta procura Notaio ETTORE LO NIGRO in TRICARICO, repertorio n. 48401 del 20 luglio 2000;
- resistente -
avverso la sentenza n. 261/97 della Commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il 23/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il resistente, l'Avvocato TANTALO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto il riconoscimento dell'esenzione decennale dall'imposizione IRPEF ed ILOR in favore della società FR Infissi s.r.l. con sede in Matera.
Il secondo Ufficio di Matera respingeva la richiesta presentata dalla società, ma il diritto di quest'ultima veniva riconosciuto dalle commissioni tributarie di primo grado e di appello. Avverso la sentenza, in data 10 aprile/23 dicembre 1997, della Commissione Tributaria Regionale della Basificata proponeva ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria con atto notificato il 5 febbraio 1999.
La società intimata ha depositato prima una procura speciale rilasciata al proprio difensore, e successivamente la copia di alcuni documenti;
infine ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel ricorso l'Amministrazione finanziaria sostiene che nel caso specifico non sussisterebbe il requisito della novità dell'iniziativa economica svolta dalla società, perché l'attività della FR Infissi sarebbe stata quella stessa svolta in precedenza dalla società di fatto MB e FR, tra l'altro nello stesso luogo e con le stesse attrezzature. La Commissione Tributaria si sarebbe basata sul fatto che si trattava di una nuova società, mentre la norma agevolativa richiedeva che si trattasse di una nuova iniziativa produttiva, e non era sufficiente la prosecuzione o l'espansione di una impresa già esistente.
2. Il ricorso è inammissibile, perché si basa in realtà su argomentazioni in fatto che non possono più essere oggetto di riesame in questa fase di legittimità.
La norma oggetto di esame è costituita dall'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 contenente il Testo Unico sulle leggi speciali per gli interventi nel Mezzogiorno;
vi si legge che "l'imposta sul reddito delle persone fisiche è ridotta a metà nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei tenitori stessi...". È necessario che l'attività per la quale si chiede di usufruire dell'esenzione risponda ad una serie di requisiti, e perciò, innanzi tutto, - per quanto qui interessa - la novità dell'iniziativa economica;
non è sufficiente la costituzione di una nuova società, ma occorre la novità dell'attività produttiva.
L'apprezzamento della sussistenza, o meno, di questo requisito nel singolo caso concreto costituisce un accertamento di fatto, destinato all'esame del giudice di merito, e non suscettibile, se adeguatamente motivato, di riesame in sede di legittimità.
3. Nel caso di specie l'Ufficio sosteneva che in realtà l'iniziativa economica non rispondeva al requisito della novità, ma costituiva la continuazione di un'attività preesistente, ed ha addotto a dimostrazione di ciò una serie di circostanze di fatto La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha esaminato questi elementi, come il fatto che l'attività si svolgesse negli stessi locali di quella precedente, l'utilizzazione di alcune attrezzature preesistenti, la presenza tra i soci di un soggetto già interessato nella precedente attività, ed ha concluso che queste circostanze non avevano carattere decisivo e che l'iniziativa economica posta in essere dalla società FR Infissi doveva considerarsi nuova.
4. La sentenza, per la verità, non nega i principi di diritto di cui il ricorrente lamenta la violazione ma piuttosto li applica al caso concreto in base a considerazioni che il ricorrente stesso ritiene errate.
Nè, d'altra parte, il ricorrente ha criticato la motivazione della sentenza, perché - come risulta letteralmente dal testo del ricorso, pag.
3 - il ricorrente non ha sollevato la censura di difetto di motivazione.
Proprio per questo il ricorso è inammissibile, in sostanza perché chiede, in realtà, una rivalutazione di circostanze di fatto non suscettibili di essere riesaminate in questa sede di legittimità.
5. Il ricorso stesso perciò va dichiarato inammissibile. In relazione alle circostanze sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004