Sentenza 29 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7323 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 7323 0 1 INNON DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UI VIDIRI Presidente e Relatore R.G.N. 9115/99 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Cron. 16810 Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ua.03/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
-
- ricorrente -
be
contro
CHIERICI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PIGHI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 6/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 04/03/99 R.G.N. 8427/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Questo udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Saverio Viduzi + udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- F SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO PP ER, premesso di avere stipulato un contratto di appalto con il Comune di Castelvetro per lo sgombro delle strade dalla neve, esponeva che la sera del 27 marzo 1990, mentre era intento a spalare la neve alla guida del trattore di sua proprietà cui era stata applicata una lama di acciaio, veniva investito da una scarica elettrica partita da una vicina cabina di trasformazione dell'alta tensione. Poichè la scarica aveva portato una inabilità temporanea totale fino al 14 giugno 1990 ed una parestesia alla mano sinistra, chiedeva al ET la condanna dell'INAIL all'erogazione delle prestazioni Guilo Volu di legge. Dopo la costituzione dell'INAIL, il ET di Modena non ritenendo assolto l'onere della prova respingeva la domanda. A seguito di gravame dell'assicurato, il Tribunale di Modena con sentenza del 4 marzo 1999 dichiarava che l'infortunio occorso a ER PP in data 27 marzo 1990 era avvenuto in occasione di lavoro e per l'effetto condannava 1'INAIL a corrispondere al ER l'indennità per inabilità temporanea assoluta oltre interessi e rivalutazioneper giorni 35, monetaria ISTAT dal 121 giorno dalla domanda al 31 1. 1 dicembre 1991 ed i soli interessi legali da quella data, oltre le spese del doppio grado di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che vi erano gravi elementi indiziari nel senso dell'esistenza dell'infortunio e della sua riconducibilità del resto mai messa in discussione - all'attività lavorativa in quel momento espletata - dal ER, il quale mentre era intento a lavorare servendosi di una lama di acciaio spazzaneve applicata al suo mezzo era stato investito verso le 20 e le 21 da una del 27 marzo da una fiammata sprigionatasi cabina elettrica di trasformazione nelle vicinanze Guirlobolen della quale si trovava. Al riguardo il teste FE aveva riferito di essersi accorto per l'occasione che vi era stata una sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica dopo che era stata vista una fiammata, e di avere incontrato dopo tale episodio il ER che lamentava una esteso formicolio o una scossa elettrica. Doveva, quindi, ritenersi del tutto veritiera la ricostruzione dei fatti fornita dal ER, e cioè che lo stesso si trovasse a poca distanza dal luogo di propagazione della fiamma anche perchè il FE la cui abitazione era distante un- centinaia di metri dalla cabina- aveva dichiarato di averlo incontrato pochissimi minuti dopo l'accaduto. 2 Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi. Resiste con controricorso ER PP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso 1'INAIL deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nonchè dell'art. 2697 c.C., violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
violazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
violazione e falsa applicazione degli artt. 113,116 Gurddalen. e 132 n. 4 c.p.c. nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la statuizione del Tribunale va riformata per non essere stata raggiunta in giudizio, nè tanto meno offerta dal ER, alcuna prova circa la verificazione dell'evento e del collegamento tra prestazione lavorativa e preteso infortunio. Ed invero, i testi addotti dal ER avevano reso dichiarazioni alquanto contraddittorie tra loro tanto che correttamente il ET aveva 3 rigettato la domanda per assoluto difetto di prova. Alla stregua delle esposte argomentazioni risultava del tutto evidente, quindi, la violazione da parte del Tribunale dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2 del d.p.r. n. 1124/1965 perchè il Tribunale avrebbe dovuto esigere non solo che venisse provato l'evento infortunio ma anche la dimostrazione che questo a cui fosse stato determinato dal rischio specifico il ER era esposto a causa della sua attività lavorativa. Il motivo è infondato e pertanto va rigettato. Il Tribunale ha accertato che il ER in occasione della prestazione della sua attività lavorativa era Gen to Vida stata colpito da una scarica elettrica, che gli aveva provocato delle lesioni. A seguito di tale accertamento con una motivazione congrua e corretta piano logico giuridico e pertanto non sul - suscettibile di censura alcuna in questa sede di legittimità il Tribunale ha condannato sulla base - della consulenza espletata 1'INAIL al pagamento dell'indennità per inabilità assoluta temporanea per 35 giorni. Circa il denunziato vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. va ricordato come detto vizio non conferisca alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e 4 valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica -W in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti le argomentazioni O rilevabile d'ufficio - svolte dal giudice di merito al quale spetta individuare le fonti del proprioesclusivamente convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti per legge( cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154;Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Orbene, nel caso di specie, come già detto, il Tribunale è pervenuto alle sue conclusioni con un ragionamento completo, coerente e logico. Ne consegue che, pur avendo il Tribunale attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni dell'Istituto, e pur avendo privilegiato la deposizione del teste FE rispetto ad altre risultanze istruttorie, ciò non vale di certo a far ritenere fondata la censura di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., dovendosi ribadire, 5 ancora una volta, come alcun vizio logico e giuridico sia riscontrabile nella motivazione dell'impugnata sentenza. deduceCon il secondo motivo il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale, violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. КолиGunlo Volu Sostiene 1'INAIL che la condanna al pagamento delle вр шило spese del doppio grado di giudizio non poteva essere condivisa in quanto non aderente allo spirito ed alla ratio della legge perchè nel nostro ordinamento la disciplina regolatrice delle spese si ispira al principio della soccombenza. Orbene, nel caso di specie, l'istituto era stato vittorioso nel primo grado di giudizio, ed in grado di appello la domanda del ER era stata accolta solo in parte avendo l'assicurato chiesto, oltre alla indennità per inabilità temporanea, anche la richiesta rendita per inabilità permanente. In altri termini, la reciproca e parziale soccombenza avrebbe dovuto logicamente e conseguenzialmente portare alla compensazione, almeno 6 parziale, delle spese processuali. E giurisprudenza costante di questa Corte che in tema di spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione(cfr. in tali sensi tra le molte : Cass. 23 giugno 2000 n. 8532; Guideldes Cass. 3 marzo 1994 n. 2124). Non essendo riscontrabile nel caso di specie alcuna violazione di legge, per essere il giudice nella liquidazione delle spese del giudizio tenuto soltanto a non porre dette spese a carico della parte vincitrice ed a non disporre la compensazione sulla base di una motivazione illogica, il suddetto motivo di ricorso va rigettato. L'INAIL essendo rimasto soccombente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
7 la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 18 000, oltre lire 2.350.000 (lire duemilionitrecentocinquantamila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 3 aprile 2001. UI toler IL PRESIDENTE ESTENSORE Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 29 MAG. 2001, I D IL CANCELLIERE , A S O S L A L 0 T O 1 , 3 B . A 3 I T S 5 D R E P 'A : A S L T I N S L N E O 3 G D P 7 O - I M -8 I S A N D 1 A E 1 E D S , I E E O T A R G T N O G S E I T E S G T E L I E IR R A D E L O E B 0 8 0