Sentenza 16 settembre 2010
Massime • 1
È configurabile la causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, costituita dall'esercizio del diritto di cronaca, nel caso in cui la notizia pubblicata riguardi episodi di violenza consumati in ambito familiare, in quanto, pur trattandosi di fatti attinenti la sfera privata, sussiste un interesse pubblico alla divulgazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'uso della violenza in ambito familiare è circostanza esecrabile, in alcun modo lesiva della "privacy", sicché la divulgazione della notizia ha un indubbio riflesso sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2010, n. 43024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43024 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/09/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 1936
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 44495/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Di Giovanni Giovanni, il 4.11.2009, difensore e procuratore speciale della parte civile AP PP avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22 giugno 2009 nel procedimento penale a carico di:
BA PP, nato a *Canicattì il 2.9.1957*;
EP AN, nato ad *Agrigento il 22.6.1947*;
Letto il ricorso la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv. Di Giovanni Giovanni che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del 14.7.2008 del Tribunale di Palermo, che aveva assolto BA PP perché il fatto non costituisce reato e \P AN perché il fatto non sussiste, nelle rispettive qualità, il primo, di redattore ed il secondo di condirettore responsabile del quotidiano *Giornale di Sicilia* in riferimento ai delitti di diffamazione a mezzo stampa loro rispettivamente ascritti ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, e art.57 c.p. e art. 595 c.p., comma 3, in danno di AP PP per la pubblicazione sul suddetto quotidiano di un articolo, in data *29.5.2002*, dal titolo *Castrofilippo* - calci e pugni alla moglie- denucia a piede libero per un radio tecnico.
Avverso la pronuncia anzidetto, il difensore della stessa parte civile ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con unico, articolato, motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza di norme penali ai sensi dell'art. 606, lett. b), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e decadenza ai sensi dell'art. 606, lett. c), e mancanza o manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e). Lamenta, in particolare, che siano state ritenute utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali di \R AR, deceduta prima del processo;
lamenta, inoltre, che sia stata riconosciuta l'esimente del diritto di critica nonostante facessero difetto i necessari presupposti, specialmente la verità della notizia riferita, in realtà falsa nella parte in cui riferiva di calci che il AP\ avrebbe sferrato alla moglie in stato di ebbrezza.
2. - Il primo profilo di doglianza ripropone l'eccezione di rito già dedotta in sede di merito, con riferimento alla pretesa inutilizzabilità della teste \R AR, moglie deceduta dell'odierno ricorrente e destinataria di violenza fisica da parte sua, secondo il racconto del cronista.
La censura è destituita di fondamento.
Ed infatti, è ineccepibile il rilievo motivazionale riguardante la sussistenza dei presupposti ai quali l'art. 512 del codice di rito subordina la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria in fase predibattimentale, ossia l'impossibilità della loro ripetizione in dibattimento per cause sopravvenute.
Nel caso di specie, si era verificato che la dichiarante GE era morta dopo le dichiarazioni rese alla p.g. e, secondo quanto riferito dai giudici di appello, dopo che il suo nominativo era stato inserito nella lista testimoniale depositata dalla difesa degli imputati.
Si tratta, per vero, di situazione paradigmatica di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto - nella specie, dichiarazioni da rendere al dibattimento - che legittimava, per espresso dettato normativo, la lettura del verbale contenente le dichiarazioni in precedenza rese.
È appena il caso di osservare, poi, che, anche in ipotesi di inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni, la relativa sanzione processuale sarebbe ininfluente nell'economia del presente giudizio, posto che il fatto verosimilmente oggetto di quelle dichiarazioni, ossia l'aggressione fisica cui la donna era sottoposta (quale che ne siano state le modalità: calci, pugni o quant'altro) è fatto conclamato in processo, siccome ammesso dall'odierno ricorrente, che, sostanzialmente, non nega di aver fatto, talora, ricorso a violenza fisica nei confronti della moglie.
Il nucleo sostanziale della sua linea difensiva mira piuttosto a negare la sussistenza degli estremi dell'esimente del diritto di cronaca, sull'assunto che, tutto sommato, il fatto rientrava nell'ambito della sfera familiare e, dunque, in area di invalicabile riservatezza, sicché non era configurabile alcun interesse pubblico alla relativa propalazione.
Inoltre, la notizia pubblicata non sarebbe neppure conforme al vero, nella parte in cui riferiva di calci infetti alla moglie, peraltro in stato di ebbrezza.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Ed invero, la violenza fisica che si consuma in ambito familiare non è evento destinato a rimanere relegato nell'imperscrutabile sfera domestica, in qualsiasi forma essa si manifesti.
Indipendentemente dalla perseguibilità ad iniziativa privata di forme più blande di aggressione, l'uso stesso della violenza nei rapporti coniugali, in danno del soggetto più debole (nella quasi totalità dei casi, la donna), ancor prima che fatto giuridicamente rilevante, quanto meno in dimensione civilistica, è circostanza esecrabile, alla stregua della coscienza civile e della comune sensibilità, siccome abietta prevaricazione ed intollerabile mortificazione della stessa dignità della donna.
Sovente, si tratta anche di retaggi di ataviche mentalità maschiliste, portatrici di germi di violenza nel tessuto familiare, la cui propalazione non può dirsi in alcun modo lesiva delle esigenze della privacy, avendo anzi indubbio riflesso sociale in funzione di un particolare interesse pubblico alla relativa diffusione.
Tale interesse è apprezzabile in ragione dell'esigenza di stimolare quanto più possibile - attraverso l'implicita stigmatizzazione dell'evento ed il disdoro che ne consegua per il responsabile - la generale riprovazione anche ai fini di una sempre più diffusa presa d'atto e di un generalizzato ripudio di ogni forma di violenza in ambito familiare.
Per quanto concerne, infine, il rilievo relativo alla verità della notizia, è appena il caso di ribadire che il fatto pubblicato, ossia l'uso di violenza in danno della moglie, era pacifico in processo e, rispetto alla conclamata verità dell'evento, le modalità di realizzazione assumevano rilievo del tutto marginale. 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010