Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15241 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
, te u o r u D 02 1 52 41 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE evenzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19454/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente 22226/99 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 35510 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rep.3967 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 12/02/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta E WORE SEN TENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: chirittiP30 UTT. 2002 IL EL IO NA, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA GIOVANNI ZAPPULLA, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RE IA LA;
* - intimata - e sul 2° ricorso n° 22226/99 proposto da: RE IA LA, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA DI TORREVECCHIA 179, presso lo studio dell'avvocato 421 EGIDIO LANARI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IO NA;
- intimata avversO la sentenza n. 18192/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/10/98; emessa 1'1/10/98, RG. 10884/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GIOVANNI ZAPPULLA;
udito 1'Avvocato DOMENICO SERVELLO (per delega Avv. Egidio Lanari); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
inammissibilità di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI NN intimava ad NI MA sfratto per morosità da * locale ad uso commerciale sito in Ro- L ma, via Monserrato, e contestualmente la citava innan- zi al pretore del luogo per la convalida. Alla prima udienza la NI dichiarava che l'intimata aveva versato "medio tempore" la somma di lire 2.300.000, ma, essendo la somma versata insuffi- 2 ciente a coprire i canoni e gli oneri condominiali, proponeva domanda di risoluzione. Disposto il mutamento del sito, si costituiva l'intimata e contestava la morosità. Il pretore accoglieva la domanda;
il tribunale di - con la sentenza ora gravata di ricorso, la riget- Roma, considerando che la conduttrice aveva versato tava, somma (lire 2.300.000) superiore a quella (lire 2.022.965), per la quale era stato intimato lo sfratto;
che il canone del mese di agosto risultava pagato il 5.8.1995; che le ragioni creditorie relative agli oneri condominiali ed alle imposte di bollo erano prive di specifico riscontro ed erano, comunque, di importo tal- mente modesto che il mancato pagamento non concretava grave inadempimento;
che le spese legali non erano sta- te liquidate dal giudice, sicchè in relazione ad esse non era configurabile inadempimento. La GI ha proposto ricorso per cassazione af- Bourante to fidando ad un motivo;
l'NI ha resistito con con- troricorso e ha proposto ricorso incidentale con quat- tro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono proposti contro la medesima 1. a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuni- sentenza e, ti. 3 2. Il ricorso incidentale ed il contestuale controricorso sono inammissibili in quanto la procura speciale al difensore risulta apposta sulla copia del ricorso principale notificata, di tal che manca la pro- va che sia stata rilasciata in data anteriore о coeva alla notificazione del ricorso incidentale e del con- troricorso (ex plurimis Cass. 26.6.1996, n. 5893).
3. Il ricorso principale contiene un solo moti- vo, con il quale si deduce violazione e falsa applica- zione degli artt. 1453, 1455 c.C., 55 L. 392/1978, non- ché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Вдигний рег In sostanza, si muove al tribunale censura: 1) non avere valutato la documentazione prodotta (cedolino del vaglia telegrafico n. 22; fotocopia del medesimo va- glia;
dichiarazione 27.11.1995 a firma dell'NI; fotocopia delle ricevute relative ai mesi da aprile ad agosto 1995), dalla quale si evince che il canone del mese di agosto è stato pagato in parte il 17.8.1995 ed in parte successivamente, limitandosi a valutare la ri- cevuta del 5.8.1995, e per avere ritenuto a causa di ciò che il canone anzidetto è stato pagato anteriormen- te alla proposizione della domanda di risoluzione;
2) per avere sottoposto ad ulteriore valutazione di gravi- tà il mancato pagamento degli oneri condominiali (lire 4 30.000), ancorchè l'art. 55 L. 392/1978 vieti una tale valutazione, una volta che sia decorso il termine pre- visto per la sanatoria, e per avere, comunque, limitato la detta valutazione al mancato pagamento degli oneri accessori relativi al mese di agosto 1995 senza esten- derle all'intero inadempimento, estrinsecatosi nel man- cato pagamento di parte del canone di agosto 1995 e delle spese processuali;
3) per avere omesso di consi- derare che ai fini della sanatoria di cui all'art. 55 L. 392/1978 si richiede, oltre al pagamento dei canoni Вдигний e degli onere condominiali, il pagamento delle spese processuali e per avere affermato che non vi può essere inadempimento, ove il giudice non liquidi tali spese, atteso che il conduttore ha l'obbligo di provocarne la liquidazione.
3.2. Il motivo non può essere accolto.
3.3. Quanto alla censura sub 1) va rilevato che viene denunciato il vizio di omesso esame di documenti. Ora, come è noto, tale vizio, deducibile in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazio- ne, è rilevante solo quando si tratti di documenti che, ove fossero stati presi in esame, avrebbero portato a decisione diversa da quella adottata secondo un giudi- zio di certezza e non di semplice probabilità (ex plu- rimis Cass. 17.1.1996, n. 340); il che va escluso nella 5 specie in quanto il documento, che il tribunale ha pre- so in esame e ha posto a fondamento della decisione, è la ricevuta di pagamento del canone relativo al mese di agosto 1995 recante la data del 5.8.1995 e dai documen- ti, che lo stesso tribunale non ha esaminato, si do- 3 vrebbe desumere per via di illazione che il canone è stato pagato in date diverse e successive.
3.4. quanto alla censura sub 2) va osservato che il tribunale ha adottato due "rationes decidendi": la prima è che le ragioni creditorie relative ai rimborsi per imposte di bollo ed oneri accessori sono prive di Bonzante riscontro;
la seconda è che si tratta di crediti di im- porto così esiguo che il loro mancato pagamento non concreta grave inadempimento. Di tali "rationes", autonomamente idonee a sorreg- gere la decisione, solo la seconda ha formato oggetto di censura ed in questa situazione la censura stessa è inammissibile per difetto di interesse, non potendo l'eventuale sua fondatezza condurre all'annullamento della sentenza (ex plurimis Cass. 8.8.1996, n. 7264).
3.5. Quanto alla censura sub 3), in primo luogo, si rileva che la speciale sanatoria della morosità previ- sta dall'art. 55 L. 392/1978 non è applicabile alle lo- cazioni non abitative, come quella "de qua" (Cass. S.U. 28.4.1999, n. 272). 1 Si conferma, comunque, che siffatta sanatoria è su- bordinata al pagamento integrale, oltre che dei canoni scaduti, degli interessi legali e delle spese proces- suali liquidate dal giudice, sicchè in caso di pagamen- to incompleto la morosità persiste e l'inadempimento residuo non è suscettibile di nuova verifica sotto il A profilo della gravità (Cass. 9.2.1998, 1320; Cass. 18.2.1998, n. 1717). Si aggiunge che, ove il giudice non liquidi le spe- il conduttore non è posto nelle condizioni di pa- se, garle e, d'altra parte, non è possibile ritenere che, chieda la liquidazione, debba Bomanićвдигалий ove il locatore non ne chiederla il conduttore in quanto l'art. 55 L. 392/1978 pone a carico dello stesso solo l'obbligo di pagare le spese e la norma è di stretta interpretazione.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Poiché il difensore dell'intimata ha parte- cipato all'udienza di discussione e ha svolto difese, avvalendosi della procura apposta sulla copia notifica- ta del ricorso, idonea allo scopo, occorre pronunziare sulle spese;
si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensarle.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso inciden- 7 tale;
compensa le spese del giudizio Così deciso in Roma nella camera terza sezione civile della Corte 12.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. Bruns диганы IL EL C1 Innocenzo Battista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 in doza 5. S.E.I. 2003 Serie ..4.. 149.77 versate € al ... CENTOQUARANTANOVE/77... (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa MA Grazia DIF PO) Il Responsabile Servizio Ali Chudiziari (Dr. M. RACCICH 8 di cassazione. di consiglio della di cassazione il IL PRESIDENTE Viñoristura DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 29 OTT 2002 . IL EL C1 Innocenzo Battista лоат 129,11 4565 20,66 149.77